L’estate 2020 sarà senza dubbio un’estate sottotono, non solo per le strutture recettive che faticano a ripartire, ma soprattutto per la quasi totale assenza di serate, concerti e festival: quasi tutto cancellato o rimandato a data da destinarsi. Uno shock per gli appassionati di musica dal vivo.

I concerti estivi che sono stati annullati o rimandati sono migliaia. Secondo le attuali disposizioni normative, infatti, fino al 14 giugno tutti gli eventi sono sospesi; a partire dal 15 giugno, invece, saranno consentiti spettacoli aperti al pubblico, ma con delle importanti limitazioni: per gli spettacoli all’aperto è previsto un numero massimo di 1000 partecipanti, che si riduce a soli 200 partecipanti per gli spettacoli tenuti in luoghi chiusi.

Purtroppo, gli appassionati di musica hanno presto scoperto che il rammarico di non poter assistere all’esibizione dei propri beniamini non rappresenta l’unica sfortuna dovuta al coronavirus. A questa triste consapevolezza si aggiunge il fatto che non vedranno restituirsi i soldi spesi per l’acquisto del biglietto.

Infatti, quasi tutti i rivenditori di ticket per concerti, a fronte delle migliaia di richieste di rimborso ricevute, si sono limitati a sostenere che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e viste le ultime disposizioni del Governo in materia, i rimborsi dei biglietti relativi agli eventi annullati saranno corrisposti tramite voucher di importo pari al prezzo del biglietto acquistato. Con buona pace delle lamentele inoltrate dagli utenti tramite i canali di assistenza dedicati. Su tutte le piattaforme, si possono leggere inviti alla collaborazione e alla pazienza, in considerazione dell’alto numero di richieste ricevute e dei tempi di gestione delle richieste che risultano notevolmente dilatati.

 

Cosa prevede la legge

La scelta fatta dagli organizzatori dei concerti e dagli intermediari che si occupano della vendita dei ticket può apparire criticabile, ma, di fatto, è stata legittimata dal Governo. La procedura di rimborso tramite voucher permette infatti agli organizzatori degli eventi di conservare una certa liquidità e di poter onorare gli impegni presi con artisti e fornitori.

Si tratta, evidentemente, di una scelta politica ed economica: considerata la crisi che ha colpito, e che colpirà nei mesi a venire, il settore dell’intrattenimento si è deciso di evitare un ulteriore contraccolpo che sarebbe derivato dall’obbligo, sacrosanto, di rimborsare i clienti per i biglietti acquistati. Si è preferito, insomma, imporre un piccolo (in alcuni casi nemmeno così piccolo!) sacrificio ai consumatori, per tutelare un intero settore, che probabilmente senza questa previsione sarebbe definitivamente imploso.

Vediamo quindi nel dettaglio cosa prevede la normativa italiana.

La possibilità di rimborsare i biglietti dei concerti annullati tramite voucher anziché tramite rimborso e riaccredito dell’importo pagato era stata prevista già nel D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia): in base all’art. 88, co. 3, chi aveva acquistato un biglietto di un concerto in seguito annullato a causa dell’emergenza Covid avrebbe potuto ottenere, tramite presentazione di apposita istanza al venditore, un voucher di importo pari al titolo d’acquisto, da utilizzare entro un anno dalla data di emissione. Con la conversione del decreto in legge la previsione è stata sostanzialmente confermata.

Il più recente D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), in barba alle polemiche che erano già state sollevate, ha confermato quanto disposto dal Decreto Cura Italia con riguardo alle manifestazioni annullate, introducendo, a scanso di equivoci, una precisazione ulteriore: “L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. Questa precisazione appare come una ulteriore legittimazione di questo modus operandi. L’unica novità volta a tutelare i consumatori è l’estensione della validità dei voucher da 12 a 18 mesi.

 

Le proteste dei consumatori e le iniziative delle associazioni di categoria

Le proteste dei consumatori sono diventate sempre più insistenti nel mese di maggio e sono state raccolte dalle più importanti associazioni a tutela dei consumatori, tra cui il Codacons.

Il problema maggiore resta la negazione del diritto al rimborso del prezzo del biglietto, ma non è il solo. Il mondo della musica è in rivolta anche perché le disposizioni normative incidono sulle scelte future degli utenti: infatti, è previsto che il voucher ottenuto possa essere utilizzato solo per i concerti organizzati dall’organizzatore dell’evento cancellato. Dunque, oltre al danno del mancato rimborso anche un vincolo per le scelte future.

Non è tutto! Se la sorte di chi avrebbe dovuto partecipare ad un concerto estivo è ormai segnata e i fan possono mettersi l’anima in pace, non è dato sapere cosa accadrà per gli eventi estivi che non sono stati annullati ma solo rimandati. L’art. 183, co. 11, del D.L. Rilancio, infatti, subordina l’emissione del voucher alla verifica dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione e dell’inutilizzabilità del ticket acquistato. Dunque, se l’evento viene solo rimandato senza essere riprogrammato, l’acquirente non solo non ha diritto al rimborso, ma non può nemmeno sapere con certezza quando il concerto si terrà, restando vincolato alle scelte future degli organizzatori. L’unica alternativa a disposizione per chi non vuole attendere l’annuncio di una nuova data è quella di rivendere il biglietto, ammesso che qualcuno lo acquisti in questo clima di incertezza.

Le associazioni dei consumatori hanno deciso di sottoporre la questione alla Commissione Europea, affinché si apra una procedura d’infrazione nei confronti del Governo italiano.

Intanto, il Codacons sta promuovendo un’azione collettiva contro gli organizzatori di eventi, mettendo a disposizione, sul proprio sito, un modulo di diffida che gli utenti possono inviare, tramite raccomandata o PEC, per richiedere il rimborso in denaro.

 

Rammarico per la diversa previsione del legislatore in caso di biglietti aerei cancellati

Il rammarico degli utenti destinatari dei voucher sembra essere amplificato anche da una diversa scelta del legislatore fatta in tema di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.

Al riguardo, infatti, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, la Legge n. 27/2020 ha introdotto l’articolo 88-bis il quale prevede, in netto contrasto con quanto stabilito dall’art. 88, la possibilità di richiedere il rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici. Anche in questo caso è previsto il rimborso tramite voucher, ma in alternativa al rimborso tramite riaccredito e non come unica opzione.

Sul punto peraltro è intervenuta anche l’Autorità Antitrust italiana affermando che i voucher non potranno essere imposti come unica soluzione al rimborso dei biglietti aerei cancellati

I dubbi che solleva il solo rimborso tramite voucher aumentano ancora di più se si guarda alle strade intraprese da altri Stati per fronteggiare la medesima situazione. Negli Stati Uniti, ad esempio, i più importanti organizzatori di concerti hanno lasciato agli utenti la facoltà di scegliere tra rimborsi propriamente detti e voucher, prevedendo degli incentivi per favorire questa ultima soluzione: ad esempio, offrendo dei voucher con un valore maggiorato rispetto al prezzo del biglietto oppure offrendo priorità su futuri biglietti e in alcuni casi biglietti VIP.

 

Conclusioni

A questo punto, considerato il malcontento generale e le richieste fatte dai consumatori e dalle loro rappresentanze, si può anche pensare che le istituzioni facciano un passo indietro e decidano di rivalutare gli interessi in gioco. È opportuno ricordare, infatti, che le disposizioni attualmente in vigore sono contenute in un Decreto Legge: si tratta di uno atto equiparabile alla legge che viene adottato in casi straordinari di necessità e urgenza. La peculiarità di tali atti è che, per continuare ad avere valore, devono essere convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e in questa fase di conversione possono anche essere modificati. Considerato il caso che è scoppiato intorno a questa vicenda e gli appelli lanciati dal mondo della musica, potrebbe quindi accadere che in Parlamento si decida di modificare il decreto su questi aspetti, tenendo in maggiore considerazione i diritti dei consumatori. Insomma, il capitolo non è del tutto chiuso!

Redazione Diritto dell’informatica

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