diritto di recessoDiritto di recesso: questo diritto è molto importante per il consumatore che compra beni o servizi su Internet, perché  il Codice del consumo gli offre l’opportunità di cambiare idea, entro un tempo ragionevole, e recedere dal contratto, ottenendo nuovamente il prezzo pagato per l’acquisto del bene o del servizio. Rispettate alcune formalità, per usufruire del diritto di recesso il consumatore dovrà solo restituire il bene eventualmente ricevuto (a proprie spese, salvo patto contrario) e, in un tempo congruo, riceverà quanto pagato, senza penali o altri balzelli. In caso di inosservanza di alcune norme del Codice del consumo, i professionisti saranno soggetti a sanzioni anche elevate. Vediamo, in dettaglio, la normativa a tutela del consumatore telematico in tema di diritto di recesso.

1. Professionista e consumatore nel Codice del consumo

E’ opportuno effettuare subito una importante distinzione fra consumatore e professionista. Questa distinzione è importante, perché il diritto di recesso, così come disciplinato dal Codice del consumo, può essere esercitato unicamente dal consumatore che acquista da un professionista. Per completezza, aggiungiamo che, in via contrattuale, il venditore di un bene o il fornitore di un servizio può comunque conferire il diritto di recesso anche a un professionista, ma questa è una sua scelta, non un obbligo di legge.

Secondo il Codice del consumo, il professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (art. 1, comma 1, lett. c), mentre il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 1, comma 1, lett. a).

 

2. I contratti on line nel Codice del consumo

I contratti on line o stipulati su Internet fanno parte di una categoria più ampia (disciplinata, oggi, dal Codice del consumo): quella dei contratti a distanza. Essi sono quei contratti stipulati fra un professionista e un consumatore senza la loro presenza fisica e simultanea. Per sopperire alla mancanza di contatto diretto fra venditore (o fornitore) e consumatore, la legge ha previsto alcune forme di tutela, fra cui la sussistenza di un generale obbligo di informazione, oltre a quella, incisiva, del diritto di recesso (su Internet e non).

Più specificatamente, ai sensi del Codice del consumo, per contratto a distanza si intende “il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.

Per tecnica di comunicazione a distanza si intende “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti”.

Per operatore di tecnica di comunicazione si intende la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

2.1 Gli obblighi di informazione

Sul professionista grava un obbligo di informazione a favore del consumatore. Difatti, prima della conclusione del contratto, il consumatore deve ricevere una serie di informazioni (indicate dall’art. 51, comma 1, del Codice del consumo); inoltre, lo scopo commerciale della comunicazione deve essere inequivocabile. Fra le informazioni da fornire spiccano, ai nostri fini, l’esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso nonché l’indicazione delle modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto. La mancata indicazione di tali informazioni porta, fra l’altro, a una sanzione: un tempo più lungo per  poter esercitare il diritto di recesso (v. par. 3.2). Inoltre, in caso di commercio elettronico, gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (fra cui le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto e il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso).

Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

Ecco, in dettaglio, le informazioni che devono essere fornite in base a quanto disposto dal Codice del consumo:

a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

d) spese di consegna;

e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso;

g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;

l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Ecco, invece, le informazioni che devono essere fornite in base a quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70:

a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;

b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;

c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;

d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;

e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;

f) l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

Bisogna precisare che il suddetto obbligo di informazione non sussiste per i contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti; inoltre, le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

3. Il diritto di recesso nei contratti on line

In linea generale, il consumatore che acquista da un professionista può recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del bene o dal giorno della conclusione del contratto di fornitura di un servizio, fatte salve alcune eccezioni che vedremo.

3.1 Come esercitare il diritto di recesso?

Il consumatore che vuole usufruire del diritto di recesso deve inviare una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica o fax: entro le quarantotto ore successive, però, bisogna comunque inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per confermare la suddetta comunicazione. In ogni caso, il legislatore ha precisato che l’avviso di ricevimento non è condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso (è comunque consigliabile inviare la raccomandata con avviso di ricevimento).

Inoltre, il consumatore può, semplicemente, restituire la merce ricevuta entro dieci giorni lavorativi, senza inviare alcuna comunicazione, ma solo se ciò è espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso (ossia, se il venditore o il fornitore ha esplicitamente previsto tale modalità).

3.2 Entro quando esercitare il diritto di recesso?

Come abbiamo detto, la legge prevede un termine di 10 giorni lavorativi per esercitare il diritto di recesso: vediamo da quando decorre, perché le ipotesi possono essere diverse e possono essere legate a diversi fattori, come il ricevimento del bene e/o l’adempimento degli obblighi di informazione di cui abbiamo parlato al par. 3.1.

In linea generale, per i contratti a distanza (e dunque per i contratti on line stipulati fra professionista e consumatore), il termine di 10 giorni lavorativi per l’esercizio del diritto di recesso decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, se gli obblighi di informazione di cui abbiamo detto (v. par. 2.1) sono stati soddisfatti; se ciò non è avvenuto, il termine decorre dal giorno in cui questi ultimi sono stati soddisfatti (dopo la conclusione del contratto e comunque entro 3 mesi dalla sua conclusione);

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto se gli obblighi di informazione di cui abbiamo detto (v. par. 2.1) sono stati soddisfatti; se ciò non è avvenuto, il termine decorre dal giorno in cui questi ultimi sono stati soddisfatti (dopo la conclusione del contratto e comunque entro 3 mesi dalla sua conclusione).

Però, il termine per l’esercizio del diritto di recesso per beni e servizi è, rispettivamente, di 60 giorni dal giorno del loro ricevimento e di 90 giorni dal giorno della conclusione del contratto, se:

– il professionista non ha soddisfatto gli obblighi di informazione con specifico riferimento all’esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso oppure alle modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

– se il consumatore non ha ricevuto conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 52, comma 1, del Codice del consumo, oltre alle informazioni inerenti le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami, le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti, e, infine, le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno;

– il professionista ha fornito una informazione incompleta o errata che non consente il corretto esercizio del diritto di recesso.

3.3 Diritto di recesso: le esclusioni

Il diritto di recesso non può essere esercitato in diversi casi, relativi alle tipologie contrattuali elencate di seguito:

a) fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

b) fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito;

c) fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso;

d) fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;

e) fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

f) fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

g) fornitura di giornali, periodici e riviste;

h) servizi di scommesse e lotterie.

La ratio di tali limitazioni al diritto di recesso è ben comprensibile e dunque esse non dovrebbero essere lette in modo negativo; il consumatore, comunque, come abbiamo visto deve essere messo in grado di capire quando non può recedere dal contratto che ha stipulato su Internet.

3.4 Diritto di recesso e obblighi delle parti

Quando il professionista riceve la comunicazione del consumatore che lo informa della volontà di esercitare il diritto di recesso, entrambi sono sciolti dalle proprie obbligazioni tranne quelle previste dall’articolo 67 del Codice del consumo. Più specificatamente:

Consumatore: se ha ricevuto il bene, deve restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può mai essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Il bene deve essere deve essere restituito in normale stato di conservazione e deve essere custodito ed eventualmente adoperato dal consumatore con l’uso della normale diligenza. Il consumatore deve sostenere solo le spese dirette di restituzione del bene al mittente (se espressamente previsto dal contratto).

Professionista: deve rimborsare le somme versate dal consumatore, comprese quelle versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

Infine, se il prezzo di un bene o di un servizio è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso. Il professionista deve comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

3.5 Diritto di recesso: sanzioni e foro competente

Il legislatore ha previsto sanzioni, anche forti, per il professionista che non rispetta il diritto di recesso così come disciplinato dal Codice del consumo. Fra l’altro, se il professionista:

– ostacola l’esercizio del diritto di recesso oppure fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore;

e/o

– non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate,

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. Tali limiti sono raddoppiati nei casi di particolare gravità o di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Infine, precisiamo che, in caso di controversia, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio italiano.

4. Diritto di recesso su Internet: alcune considerazioni

Il diritto di recesso è molto importante per il consumatore che acquista su Internet, come abbiamo detto, ed è un’opportunità anche per chi vende beni o servizi proprio sulla rete Internet. Infatti, presumibilmente il consumatore potrà riporre una maggiore fiducia nei contratti online proprio anche perché saprà di potere recedere dal contratto che ha concluso mediante le reti telematiche e gli strumenti informatici.

Le sanzioni previste dal legislatore quando il diritto di recesso (e gli altri obblighi che abbiamo visto) viene negato o il suo esercizio viene ostacolato non fanno altro che rafforzare quanto detto, oltre che – chiaramente – la posizione del consumatore che compra su Internet.

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