italia-programmi.net e nuovi solleciti di pagamentoIl sito “italia-programmi.net” ha suscitato le ire di migliaia di utenti, i quali stanno tuttora ricevendo solleciti di pagamento, nonostante il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Antitrust) con cui ha pesantemente sanzionato la condotta di Estesa LTD, ossia la società “madre” del tanto contestato sito. Proprio all’AGCM, del resto, si erano rivolti oltre 15.000 consumatori, i quali hanno segnalato la condotta posta in essere mediante italia-programmi.net quale lesiva dei loro diritti. Tutto finito? Purtroppo no: come appena anticipato, Estesa LTD sta, infatti, continuando a inviare solleciti di pagamento, “conditi” di minacce legali. Analizziamo, dunque, il caso alla luce del provvedimento dell’Antitrust, anche per tranquillizzare i nostri lettori.

 

1. Italia-programmi.net: cosa è successo?

Abbiamo già esposto i fatti in un altro articolo; in breve, il sito italia-programmi.net consente di scaricare programmi normalmente gratuiti mediante registrazione e, secondo Estesa LTD, concludendo un contratto di abbonamento che prevede un canone biennale. Tuttavia, di ciò i consumatori si avvedevano solo una volta decorso il tempo necessario per esercitare il diritto di recesso. Solo successivamente alle numerose proteste degli utenti e all’avvio della procedura dell’Antitrust, sul sito è stato indicato chiaramente che il servizio è a pagamento. Per ulteriori dettagli potete fare riferimento all’articolo citato o alla stessa decisione dell’AGCM.

 

2. Il provvedimento dell’Antitrust su Italia-programmi.net

Il provvedimento dell’Antitrust (che, in diversi casi, cita un famoso precedente dalle analoghe caratteristiche, ossia Easy Download) è lungo e articolato, ma è comunque opportuno soffermarsi sui suoi punti principali.

In sostanza, l’AGCM ha analizzato le seguenti pratiche commerciali da parte di Estesa LTD:

a)    utilizzo di meccanismi per spingere i consumatori a ritenere che il servizio fosse gratuito (pratica commerciale scorretta perché ingannevole);

b)   rifiuto all’esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori che lo chiedevano (pratica commerciale scorretta perché aggressiva);

c)    solleciti di pagamento inviati mediante comunicazioni a mezzo email e posta cartacea (inviate a partire da circa due settimane dopo l’avvenuta registrazione, ossia decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso) (pratica commerciale scorretta perché aggressiva).

Estesa LTD non ha partecipato al procedimento (nonostante in alcune email inviate ai malcapitati consumatori scriveva quanto segue successivamente all’apertura dell’istruttoria da parte dell’Antitrust: “Gentile Cliente, l’apertura di un’istruttoria da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei nostri confronti, non comporta la nullità del contratto di abbonamento biennale che lei ha sottoscritto. I nostri legali stanno fornendo tutta la documentazione richiesta dal Garante, e siamo certi che lo stesso accerterà che il nostro sito web adempie in modo esemplare agli obblighi legali di informazione, superando di molto i requisiti minimi di legge. Le ricordiamo, infine, che in caso di ulteriore ritardo nel pagamento saremo costretti ad incaricare il nostro studio legale per il recupero del suo credito tramite azione giudiziale e le ingenti spese derivanti da questa azione legale saranno totalmente a suo carico!”).

È interessante notare che, nel 2011, il sito è stato pubblicizzato mediante Google AdWords in due periodi: dal 28 maggio al 21 giugno e dal 10 al 25 agosto. Sono stati utilizzati due account intestati ad una società austriaca; gli account erano stati sospesi a giugno, ma ad agosto la riattivazione di uno dei due è stata da Google imputata ad un errore di un proprio dipendente.

 

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), su richiesta dell’Antitrust, ha fornito il proprio parere, ritenendo scorretta la pratica commerciale di Estesa LTD ai sensi degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo. In particolare, l’AGCOM ha evidenziato che:

“il messaggio in oggetto, concretizzandosi nell’offerta di programmi e applicazioni di largo uso per personal computer da scaricare dalla rete, senza dare adeguata evidenza al potenziale consumatore della onerosità del contratto dì specie, è potenzialmente idoneo ad orientare indebitamente le scelte dei consumatori relativamente alla decisione di abbonarsi o meno. A tal proposito, l’impostazione stessa del messaggio veicola al consumatore medio un’informazione non trasparente né tanto meno circostanziata rispetto alla reale natura dell’abbonamento di specie: il professionista in oggetto, infatti, induce il consumatore medio a compilare il form presente nel sito Internet, inducendolo a ritenere che siffatta operazione sia priva di conseguenze dal un punto di vista contrattuale ed economico, quando nella realtà dei fatti, per il tramite di tale azione, il potenziale cliente attiva l’abbonamento al prodotto in questione;

la condotta perpetrata dal professionista in oggetto, quindi, risulta esser altamente lesiva degli interessi del potenziale cliente, in quanto, attraverso modalità ingannevoli, lo induce, sulla scorta di una promessa non trasparente, ad abbonarsi al sito in questione; la circostanza che il professionista non informi in modo chiaro il consumatore in merito alle reali modalità con cui si possono acquisire le applicazioni di specie, deve considerarsi rilevante in quanto riferita ad un elemento la cui conoscenza è essenziale ai fini della fruibilità delle offerte;

quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci sì può attendere, avuto riguardo alla qualità dello stesso ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla completezza dei contenuti informativi del messaggio;

la pratica commerciale risulta aggressiva, in quanto risulta tale da limitare considerevolmente, se non escludere, la libertà di scelta degli utenti in ordine alla sottoscrizione degli abbonamenti in questione, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso; […] il continuo e reiterato invio di sollecitazioni di pagamenti immediati sono condizioni necessarie e sufficienti per poter connotare come aggressivo il comportamento posto in essere dal professionista”.

 

L’Antitrust, a sua volta, ha affermato che, in base alle evidenze acquisite nel corso del procedimento, Estesa si è “servita di un complesso meccanismo omissivo online per attrarre i consumatori sul proprio sito www.italia-programmi.net, traendoli in inganno in merito alla natura (onerosa, anziché gratuita) del servizio offerto, risultato certamente conseguito come risulta dall’enorme numero di contratti conclusi in un brevissimo arco di tempo, nonché dall’elevatissimo numero di contestazioni che ne sono seguite. La società ha, inoltre, messo in atto una serie di comportamenti, successivi alla registrazione, che, ingenerando in migliaia di consumatori la convinzione che si trattasse di un servizio gratuito, non ha consentito loro di essere consapevoli di aver sottoscritto un abbonamento biennale. Anche nei confronti di coloro che si erano resi conto della natura onerosa del servizio dopo la sottoscrizione, Estesa ha frapposto ostacoli rifiutando loro l’esercizio del diritto di recesso. Infine, in seguito alle numerose e pressanti richieste di pagamento, il timore di incorrere altrimenti in spese rilevanti e non interamente preventivabili, potrebbe aver determinato molti consumatori a corrispondere il canone di abbonamento annuale richiesto dal professionista in relazione ad un contratto non sottoscritto con cognizione di causa.

Tali condotte integrano tre distinte pratiche commerciali scorrette in violazione del Codice del Consumo:

a) la prima, in ragione dell’omissione ingannevole del complesso meccanismo utilizzato dal professionista, al fine di indurre i consumatori a fruire di prodotti software, offerti on-line sul proprio sito internet, sulla base del falso presupposto della loro gratuità;

b) la seconda, caratterizzata da aggressività, in quanto diretta ad ostacolare l’esercizio legittimo del diritto di recesso nei termini previsti dal Codice del Consumo per i contratti negoziati a distanza;

c) la terza, anch’essa connotata da aggressività, in quanto volta a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore mediante la minaccia, in caso di mancato pagamento, del ricorso ad azioni legali, con i conseguenti maggiori oneri economici, così da indurlo ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbe preso.”

Così, l’Antitrust ha ritenuto che:

a)    i consumatori “che, avendo ricercato in rete software da scaricare gratis, hanno avuto accesso alla pagina www.italia-programmi.net e senza venire adeguatamente informati della natura onerosa del servizio offerto hanno inserito i propri dati nella pagina di registrazione”, sono stati ingannati, proprio perché non correttamente ed adeguatamente informati (oltretutto, tale caratteristica del servizio non veniva esplicitata chiaramente né all’atto della registrazione né con la successiva email di conferma);

b)   Estesa LTD ha posto in essere una pratica commerciale aggressiva, poiché “ha, da un lato, impedito a numerosi consumatori che ne avevano fatto richiesta e che si erano attivati nei dieci giorni lavorativi dalla registrazione, di recedere dal contratto ed, inoltre, ha inviato numerosi, ravvicinati e minacciosi solleciti di pagamento di somme via via crescenti con i quali si paventava, tra l’altro, l’esercizio di azioni legali per il recupero del credito, se del caso assistite da denunce penali per falso, in mancanza di pagamento spontaneo. Estesa ha paventato l’esistenza e il possesso di elementi di prova, a sua disposizione, riguardo alla legittimità della pretesa creditoria e, di conseguenza, ha prefigurato ingenti oneri economici a carico di consumatori, ignari perfino di aver concluso un contratto”.

Sulla base di ciò, ha condannato Estesa LTD:

a)    alla pubblicazione di un estratto della delibera sul sito www.italia-programmi.net;

b)   al pagamento delle sanzioni amministrative per la pratica commerciale ingannevole e per quelle aggressive poste in essere, nella misura di euro 500.000,00 cadauna (per un totale, dunque, di ben euro 1.500.000,00).

Per scrupolo, si segnala che avverso il provvedimento dell’Antitrust può essere presentato ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.

 

4. Italia-programmi.net: cosa fare alla luce della decisione dell’Antitrust?

Come abbiamo visto, la decisione dell’Antitrust dovrebbe porre la parola “fine” alle pretese di Estesa LTD. La stessa Autorità così scrive: “Coloro che fossero stati vittima di questa pratica commerciale scorretta, anche se non hanno presentato segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato o ad altra Amministrazione pubblica, possono utilizzare in giudizio il provvedimento dell’Autorità […] sia nel caso in cui vengono citati da Estesa per pagare l’abbonamento concluso non consapevolmente, sia per citare in giudizio Estesa al fine di ottenere l’eventuale rimborso di quanto indebitamente pagato”.

Ciò nonostante, Estesa LTD sta continuando ad inviare solleciti di pagamento, con ciò compiendo ulteriori pratiche commerciali scorrette. È dunque opportuno non pagare e segnalare il tutto, ancora, all’AGCM.

 

 

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