diritto giustizia

Creazione di gruppi all’interno dei social network

Da quando esistono i posti di blocco gli automobilisti si sono attivati per tentare di segnalare la presenza delle forze dell’ordine al fine di evitare multe e decurtazioni di punti dalla patente. La nascita dei social network e lo sviluppo delle nuove tecnologie ha comportato un’evoluzione anche nei metodi con cui tali segnalazioni vengono poste in essere.

Dai classici abbaglianti per segnalare la presenza della Polizia agli automobilisti che procedono nel senso di marcia opposto, si è passati oggi alla creazione di vere e proprie community online, fino ad arrivare all’utilizzo di applicazioni interattive per la navigazione GPS, basate sulle informazioni in tempo reale provenienti dalla community, con l’obiettivo di segnalare la presenza delle pattuglie.

L’utilizzo di tali strumenti, oltre a permettere una più rapida ed efficace comunicazione, è infinitamente più pericoloso per la sicurezza propria ed altrui, comportando una serie di distrazioni visive, uditive e mentali incompatibili con una guida in piena sicurezza.

Già nel 2016, una denuncia per interruzione di pubblico servizio, proveniente dal Commissariato di Polizia Postale di Lecco, aveva portato alla chiusura di un gruppo social creato appositamente per segnalare la presenza di pattugliamenti. Gli utenti residenti in zona segnalavano mediante post nel suddetto gruppo la presenza di postazioni mobili delle forze dell’ordine.

L’obiettivo di tale denuncia era in primis quello di scoraggiare la partecipazione attiva allo scambio di informazioni relative alla presenza di posti di blocco. In secondo luogo, la denuncia in oggetto prendeva atto della differenza che intercorre tra l’attività di rilevazione della velocità per mezzo di autovelox e quella effettuata mediante posti di blocco: nel caso di specie infatti, la natura del posto di blocco impone l’effetto sorpresa, che viene evidentemente vanificato dalla condivisione di informazioni all’interno del Social Network.

La Polizia di Agrigento ha recentemente denunciato 62 membri di un gruppo creato all’interno di un’applicazione di instant messaging ai sensi dell’articolo 340 del codice penale. Nel caso in oggetto tutto è partito dal fortuito ritrovamento di uno smartphone ad opera delle forze dell’ordine. All’interno dello smartphone poi, è stata notata una chat con un gruppo organizzato in cui veniva segnalata ad altri autisti la presenza della Polizia.

Il caso dunque, pur non essendo partito da un’indagine mirata, rappresenta un precedente importante anche alla luce di una prassi sempre più frequente per la quale, in caso di grave incidente, la Procura dispone il sequestro dei cellulari dei guidatori al fine di capire se venissero utilizzati alla guida.

Interruzione di pubblico servizio. La normativa di riferimento  

L’articolo 340 del codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno “chiunque cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”. Nel caso in cui vengano individuati i capi, promotori od organizzatori della turbativa, la reclusione va da uno a cinque anni.

La creazione e l’utilizzo di un gruppo per le finalità precedentemente esposte potrebbe avere dunque delle conseguenze penali sia nei confronti degli organizzatori, in tal caso coloro i quali hanno creato ed amministrano il gruppo, sia nei confronti degli utenti iscritti al gruppo stesso.

Tale fattispecie di illecito penale potrebbe quindi avere una deterrenza maggiore rispetto alla sanzione dettata dall’articolo 153 del Codice della Strada il quale prevede, per l’uso improprio delle luci, una semplice sanzione amministrativa da 42 a 173 euro.

Come più volte ribadito dai giudici di legittimità, anche le turbative di breve durata potrebbero integrare il reato in analisi, purché siano idonee a determinare una discontinuità nel servizio. La Cassazione ha stabilito che, al fine della configurazione del reato, è necessario dimostrare che vi siano state conseguenze sulla regolarità del servizio. Tale definizione, dato il carattere evidentemente generale, ha fatto si che negli anni raramente le forze dell’ordine effettuassero denunce nei confronti di chi segnalava agli altri automobilisti la presenza di un posto di blocco.

Ad oggi, pur essendo ancora basse in tali ipotesi le percentuali di denunce, la prassi descritta in precedenza, per la quale in caso di incidente grave viene sequestrato lo smartphone dei soggetti coinvolti, ha come conseguenza quella di aprire nuove frontiere ad un’applicazione più vasta dell’articolo 340 del codice penale.

L’utilizzo dei navigatori interattivi

Con navigatore interattivo si intende quel dispositivo per la navigazione che permette di condividere con gli altri utenti informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni della strada. Esso si basa dunque su un principio di collaborazione tra automobilisti al fine di percorrere il miglior itinerario possibile.

Anche l’utilizzo di tali strumenti, se finalizzato a segnalare la presenza di posti di blocco o di dispositivi di rilevazione della velocità non a carattere permanente, potrebbe essere astrattamente idoneo ad integrare il reato visto in precedenza di interruzione di pubblico servizio.

Sul punto, è anche opportuno menzionare l’articolo 45, comma 9-bis del Codice della Strada che  vieta l’uso di dispositivi volti a segnalare e localizzare i rilevatori di velocità. Per conciliare il tutto con l’obbligo di presegnalare in modo ben visibile le postazioni di controllo della velocità, i giudici di legittimità hanno evidenziato che ad essere vietata è la segnalazione dell’automobilista che, nel caso di specie, possa avere ragionevole certezza che il controllo sia attivo.

Essendo tali strumenti dotati di comandi predisposti per inviare segnalazioni standard, l’utilizzo di questi potrebbe essere meno pericoloso in termini di sicurezza stradale rispetto all’invio di un messaggio o alla pubblicazione di un post all’interno di un social network. Inoltre, alcune applicazioni obbligano l’attivazione delle impostazioni vocali non permettendo il funzionamento di parte dei comandi manuali mentre l’auto è in movimento.

Il tema della pubblica sicurezza (quindi non solo quella stradale) è centrale nel dibattito avente ad oggetto l’utilizzo dei navigatori interattivi. Queste applicazioni permettono di aderire ad una community all’interno della quale stringere amicizie, chattare con altri automobilisti e guadagnare punti dallo scambio di informazioni relative alla presenza di incidenti o veicoli fermi sulla strada o, ancora, di comunicare l’eventuale presenza di posti di blocco delle forze dell’ordine.

La possibilità di segnalare la presenza delle forze dell’ordine e di condividerlo potenzialmente con milioni di persone è un rischio di cui occorre necessariamente tener conto. Eventuali malintenzionati infatti, potrebbero sfruttare queste applicazioni per conoscere in anticipo le aree sorvegliate o meno e, di conseguenza, decidere di commettere un crimine o pianificare la fuga.

Dott. Alvise Nisato

 

 

Ultimi aggiornamenti

contratto vendere webinar
Hai mai pensato al tuo contratto come a un’arma segreta per il successo? Probabilmente no. La maggior parte delle persone considera il contratto come un ostacolo burocratico, un documento noioso e pieno di “legalese” incomprensibile. Ma se ti dicessi che il tuo contratto può essere molto […]
tiktok
Cosa è successo? È notizia di pochi giorni fa l’apertura da parte della Commissione Europa di una indagine e di un procedimento formale nei confronti della piattaforma cinese TikTok per aver violato regole e norme che l’Unione Europea si è data a tutela degli utenti tra […]
email garante
Con il provvedimento n. 642 del 21/12/2023 il Garante Privacy ha emanato un documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati, con cui porta alla luce […]

Iscriviti alla nostra newsletter

i nostri social

Guarda i nostri video e rimani aggiornato con notizie e guide

Lo sapevi che per continuare a fare Smart Working in azienda bisognerà adottare degli accorgimenti entro il 30 giugno?

Le modalità per fare marketing si sono evolute di pari passo alle norme in tema di privacy, questo porta ad un binomio complesso: lead generation e privacy. Come fare contatti rispettando però il GDPR?

Il marchio oggi non rappresenta meramente un simbolo identificativo, ma diviene uno degli elementi fondanti della brand identity di un’impresa. La registrazione è fondamentale per tutela e VALORE del tuo business.