Si riporta di seguito il testo integrale dell’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Cuneo, Dott. Boetti, in materia di truffe on line.
TRIBUNALE DI CUNEO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Il Giudice dott. Alberto BOETTI
LETTA la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. nel procedimento penale
nei confronti di R. A.
per i reati di cui agli artt. 640 c.p.
ESAMINATA l’opposizione della p.o.;
PRESO atto delle conclusioni rassegnate dalle parti all’esito della udienza in camera di consiglio;
RILEVATO CHE
-l’inadempimento del contratto di vendita stipulato dall’indagato per via telematica appare privo di qualsiasi giustificazione;
-l’adempimento era semplicissimo e, addirittura, delegabile a terzi;
-bastava spedire il bene, non deperibile, in proprio possesso (come dimostrano le fotografie pubblicate) all’acquirente;
-dileguarsi subito dopo aver incassato il prezzo costituisce, quindi, un comportamento da cui si desume che fin dall’inizio l’indagato intendeva carpire del denaro al prossimo senza dare nulla in cambio;
-egli ha indotto in errore la p.o. mediante l’artificio di proporre il bene su un sito particolarmente affidabile;
-infatti, il sito web SUBITO.IT costituisce l’iniziativa del gruppo norvegese Schibsted (fondato nel 1839 in un paese noto per l’ammirevole livello di onestà dei suoi abitanti), cui fanno capo analoghi siti in molte altre nazioni: Svezia (Blocket), Belgio (Kapaza), Spagna (Segundamano), Francia (Leboncoin), Austria (Willhaben), Ungheria (Jofogas), Finlandia (Tori), Svizzera (Tutti), Malesia (Mudah), Filippine (Ayosdito) e Indonesia (Berniaga);
-la prima pagina del sito chiarisce che tutti gli annunci pubblicati su SUBITO.IT vengono revisionati prima della pubblicazione, col preciso scopo di garantire agli acquirenti non solo annunci di alta qualità, ma anche maggiore sicurezza e protezione dalle frodi;
-inserire un annuncio su un sito come SUBITO.IT consente ad una persona con cattive intenzioni, come l’attuale indagato, di presentarsi con un’aura rassicurante di serietà che un contatto diretto con l’acquirente avrebbe impedito;
-è pur vero che ci si aspetta che il GIP archivi notizie di reato riguardanti truffe per importi non elevati (nel caso di specie si tratta di € 150);
-così facendo, tuttavia, si garantisce solo l’impunità a individui, in realtà pericolosi, che sono soliti ingannare centinaia di persone con l’accortezza di carpire, a ciascuna delle vittime, importi modesti;
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di archiviazione, ordinando al P.M. di formulare, entro 10 giorni, l’imputazione nei confronti di R. A. per il delitto di cui all’art. 640 c.p.
Cuneo, 16.12.13
Il Giudice
Dott. Alberto BOETTI