drmdi Antonio Florio

I sistemi di Digital Rights Management: approfondimento sugli aspetti generali e sulle problematiche giuridiche legate a tali sistemi ed alle misure tecnologiche di protezione, oltre alla presentazione dei possibili scenari futuri circa l’evoluzione dei sistemi di gestione delle opere digitali. Fra le problematiche approfondite: copia privata e misure di protezione, diritti dei consumatori, privacy, tassazione.

1. I SISTEMI DI DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT (DRM)

“Il diritto d’autore è la risposta normativa ad un fallimento del mercato, ovvero ad una situazione in cui i normali meccanismi di mercato non riescono a garantire una efficiente allocazione delle risorse. Nel caso di beni oggetto di proprietà intellettuale tale situazione si verifica per la loro particolare natura di beni pubblici, ovvero di beni connotati dalle caratteristiche della non-rivalità e della non-escludibilità” [1].

Da sempre si è cercato di trovare un equilibrio tra le esigenze degli autori ed editori alla protezione delle loro privative e quelle degli utenti ad un libero accesso alle opere per esigenze di pubblica informazione, di libera discussione, di diffusione della cultura e di studio, tutti diritti costituzionalmente garantiti.

Per questo motivo sono stati introdotti dei correttivi al diritto d’autore rappresentati essenzialmente dalle c.d. eccezioni e limitazioni [2]; dalla limitazione temporale del diritto e dal principio di esaurimento del diritto (first sale doctrine) [3].

L’avvento delle c.d. “opere digitali”, cioè le opere dell’ingegno rappresentate in formato digitale, anche se rappresenta un’importante evoluzione sia per la tecnologia sia per le libertà degli utenti (che, anche grazie alle reti telematiche, possono accedere alle opere con immensa facilità) ha rimesso in crisi il già precario equilibrio.

Le moderne tecnologie consentono, infatti, di effettuare, con grande facilità ed a costi irrisori, copie non autorizzate, perfettamente identiche all’originale, delle opere digitali protette dal diritto d’autore e di distribuirle per via telematica.

La situazione, inoltre, è aggravata dal fatto che tali tecnologie sono oggi alla portata anche del consumatore medio.

Ad una pirateria organizzata si è affiancata una pirateria domestica che rappresenta comunque un grave pericolo.

“Gli straordinari traguardi raggiunti nel corso degli ultimi decenni nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno prima contribuito al sorgere ed allo sviluppo della società dell’informazione e dell’economia della conoscenza, infondendo nuova linfa al ruolo dei diritti di proprietà intellettuale, poi hanno messo a disposizione di tutti strumenti sempre più semplici ed economici per violare proprio quei diritti a cui avevano restituito centralità” [4].

Non è sufficiente affrontare tali problematiche solo sul piano del diritto, la disciplina del diritto d’autore male si adatta, infatti, alle problematiche legate alle nuove tecnologie. Si è pensato, quindi, di combattere la tecnologia con la tecnologia, di utilizzare sistemi tecnologici per impedire i comportamenti lesivi del diritto d’autore e la fruizione illegale del contenuto digitale.

Gli strumenti giuridici permettono di definire diritti ed individuare comportamenti illeciti e responsabilità, ma questo non sembra sufficiente, perché nell’era di Internet la rappresentazione ed il law enforcement di micro-violazioni effettuate da un’utenza frammentata quale quella privata non è possibile [5].

In questa prospettiva, è stata introdotta sia a livello nazionale che internazionale una forte tutela giuridica delle c.d. Misure Tecnologiche di Protezione (MTP) [6], utilizzate per proteggere i diritti di proprietà intellettuale sulle opere dell’ingegno.

Le misure tecnologiche di protezione vengono definite dalla nostra legge sul diritto d’autore all’art 102 quater come: “tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento delle opere o dei materiali protetti, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”. La legge tutela, però, solo le misure “efficaci”, cioè quelle misure che consentono ai titolari di controllare l’uso dell’opera o del materiale protetto tramite l’applicazione di un “dispositivo di accesso” o di un “procedimento di protezione”, “quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto”, ovvero di limitare l’uso mediante un “meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione”.

Le MTP possono essere contenute anche nei c.d. Digital Rights Management (DRM) System. Sebbene non esista una definizione giuridica, per DRM si intende l’insieme delle tecnologie informatiche e telematiche che si occupano della gestione in forma digitale di tutti i diritti, non solo, quindi, della gestione dei diritti di opere digitali.

L’uso di tali tecnologie non riguarda solo il diritto d’autore, ma in generale la gestione in forma digitale di numerosi altri diritti. Ad es. la gestione dei documenti aziendali (Enterprise Rights Management) e delle informazioni (Information Rights Management), di contenuti relativi a dati sensibili (Privacy Rights Management) anche relativi ad applicazioni in campo sanitario e medico, all’impiego della P.A. nell’E-Government, nel settore dei beni culturali. Certamente le opere digitali rappresentano il campo di applicazione più significativo.

In tale ambito il DRM può essere utilizzato per “provvedere in modo totalmente o parzialmente automatizzato all’identificazione ed alla negoziazione dei diritti sulle opere, al monitoraggio del loro utilizzo ed alla loro protezione contro usi o attività non consentiti dal titolare dei diritti o non previste in via contrattuale” [7].

E’ possibile distinguere tre generazioni di sistemi di DRM legati alle opere digitali [8]:

– la prima generazione di DRM, visualizza semplici informazioni relative all’opera ed al titolare dei diritti;

– la seconda generazione ha aggiunto funzionalità relative alla protezione, all’identificazione e all’accesso dei contenuti, nonché funzioni di Content Management (CM);

– la terza generazione è in grado non solo di identificare e proteggere un’opera, ma anche di gestire i rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nell’amministrazione di questa e dei diritti ad essa relativi.

Gli attuali sistemi DRM sono sistemi complessi, composti cioè da ulteriori sottosistemi: il Content Management (CM), il Digital Rights Enforcement (DRE), il Digital Property Management (DPM).

In particolare il Digital Rights Enforcement (DRE) è il sistema che permette la protezione e l’identificazione del contenuto di un’opera digitale e assicura che questo venga utilizzato esclusivamente entro i termini e le condizioni prestabilite. Questo sistema rientra tra quelle Misure Tecnologiche di Protezione tutelate dalla normativa nazionale e internazionale sul diritto d’autore.

Il Digital Property Management, invece, è il sistema per la gestione telematica dei diritti di proprietà intellettuale, che sta alla base di innovative forme di gestione dei diritti digitali.

I sostenitori del DRM affermano che tali sistemi aiutano la circolazione delle opere, ingenerando nei titolari dei diritti di utilizzazione economica una maggiore sicurezza contro utilizzazioni non autorizzate da parte degli utenti. La stessa Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO – World Intellectual Property Organization), nell’ambito della quale tali sistemi sono nati, li considera necessari per la creazione di un mercato telematico delle opere digitali.

Non sono mancate preoccupazioni e critiche da parte di chi si batte da sempre per un accesso libero alle opere dell’ingegno, ma anche da parte di chi difende e sostiene il diritto d’autore, che vedono in tali misure una ingiustificata violazione dei diritti degli utenti. Le MTP, infatti, espandono oltre i limiti legali i poteri ed i diritti degli autori e dei loro aventi causa, provocando così una forte turbativa dell’equilibrio che il diritto d’autore tenta da sempre di raggiungere tra gli interessi degli “autori ed editori”, da una parte, e gli interessi degli utenti, dall’altra.

Oltre ai problemi strettamente connessi al diritto d’autore (esaurimento del diritto, eccezioni e limitazioni, limitazione temporale del diritto d’autore, compensi per le copie private) le dette misure generano importanti problemi anche in altri ambiti legati ai consumatori ed alla privacy.

ESAURIMENTO DEL DIRITTO

In base al principio dell’esaurimento del diritto, il titolare dei diritti d’autore sull’opera (copyright) dopo la prima vendita di un esemplare dell’opera perde il diritto di controllare l’ulteriore distribuzione di quell’esemplare.

Argomentando sul valore di norma imperativa del principio di esaurimento, non derogabile in quanto tale contrattualmente [9], sarebbero illecite le MTP, quindi anche i sistemi DRM, che attribuissero ai titolari il poter di controllare ogni distribuzione dell’opera, anche successiva alla prima messa in circolazione.

La stessa legge sul diritto d’autore prevede all’art. 17 delle limitazioni a tale principio, sancendone la non operatività in caso di “messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera”. Viene escluso così dall’ambito di applicazione del principio la circolazione delle opere digitali attraverso reti telematiche.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI

Il controllo apprestato mediante le MTP può determinare la lesione delle c.d. “eccezioni e limitazioni” al diritto d’autore, cioè di quelle previsioni legislative relative a situazioni nelle quali l’utente può svolgere tutta una serie di attività altrimenti vietate dal diritto d’autore, senza la necessità di una preventiva autorizzazione del titolare dei diritti.

I sistemi DRM comuni, infatti, non sono capaci di distinguere i diversi contesti in cui l’opera viene utilizzata.

In base all’art. 71 L. 633/41, i titolari dei diritti d’autore devono adottare “idonee soluzioni” per consentire l’esercizio di alcune eccezioni, ma solo su “espressa richiesta dei beneficiari” ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il “possesso legittimo” degli esemplari dell’opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto “accesso legittimo” ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni relative alle eccezioni e limitazioni, compresa la corresponsione dell’equo compenso (ove previsto).

Le “idonee soluzioni”, comunque, non sono dovute, quando “sulla base di accordi contrattuali” le opere o ai materiali protetti sono messi a disposizione del pubblico “in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente”.

Tale previsione non garantisce agli utenti l’esercizio delle loro prerogative, esercizio spesso legato a condizioni eccessivamente onerose rispetto ai bisogni dell’utente medio.

Nell’ambito delle eccezioni e limitazioni rientra anche la discussa questione della “copia privata”. L’art. 71 sexies comma III della L. 633/41 sancisce che la copia privata per uso personale non è consentita per le “opere o i materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali”.

Viene realizzato così un conflitto tra la previsione della copia privata, che nel nostro ordinamento può essere considerato un vero e proprio diritto dell’utente, e le previsioni relative alle MTP. Conflitto che il legislatore tenta di dirimere, in modo assolutamente insufficiente, attraverso la previsione contenuta nel IV comma dell’articolo 71 sexies: “fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti”. Il DRM, quindi, può rappresentare una effettiva limitazione anche alla possibilità di effettuare copie per uso privato.

LIMITAZIONE TEMPORALE DEL DIRITTO D’AUTORE

Mentre i diritti morali relativi al diritto d’autore non sono soggetti a limitazioni temporali, dato che morto l’autore possono essere esercitati dagli eredi (ex art. 23 L. 633/41), i diritti di utilizzazione economica dell’opera sono soggetti a precisi limiti di durata.

In base alla regola generale contenuta nell’art. 25 L. 633/41 “i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte”.

Anche tale norma, al pari del principio di esaurimento, è senza dubbio una norma imperativa, non derogabile, quindi, contrattualmente, da cui deriverebbe l’illiceità delle MTP e dei DRM che proteggessero l’opera all’infinito. In realtà, i DRM oggi utilizzati a tutela delle opere digitali non tengono in alcun conto questo termine.

DRM E LEVIES

Per cercare di risolvere il problema relativo all’eccessiva facilità di riproduzione delle opere dell’ingegno in formato digitale, legato all’avvento delle nuove tecnologie (più accessibili rispetto alle opere), è stato introdotto a livello internazionale un sistema di tassazione dei supporti “vergini”(CD, DVD, ecc.) [10], in inglese levies.

Con l’avvento dei sistemi di DRM l’idea della non controllabilità della copia privata alla base dei levies è venuta meno e ci si è interrogati sulla legittimità di questa tassazione.

Anche se con diverse finalità [11], questi due meccanismi (levies e DRM), infatti, colpirebbero gli utenti/consumatori due volte, sia nell’acquisto dei supporti vergini, sia nell’acquisto dell’opera tutelata da un sistema che ne impedisce la copia privata, determinando così un ulteriore costo da sopportare.

2. IL NUOVO EQUILIBRIO

La disciplina contenuta nella legge sul diritto d’autore non sembra adeguata a regolamentare le transazioni relative ai contenuti digitali.

Nell’era delle nuove tecnologie occorre cercare un nuovo bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco nel campo del diritto d’autore [12]. Bilanciamento che può essere ritrovato in parte con una riforma della legge sulle opere dell’ingegno ed in parte nell’applicazione della disciplina a tutela dei consumatori.

CONSUMATORI E DRM

Nessuna disciplina comunitaria relativa ai consumatori si occupa in modo specifico dei sistemi DRM. Per apprestare un’adeguata tutela del consumatore avverso tali sistemi occorre considerare i diversi aspetti del problema e far riferimento alle diverse discipline applicabili (tutela del consumatore, clausole vessatorie, privacy). In considerazione della larga diffusione delle opere digitali, protette con sistemi DRM, mediante reti telematiche, particolare attenzione occorre prestare alle discipline sui contratti a distanza e sul commercio elettronico.

In tale ambito è molto discussa la validità giuridica di una particolare modalità di conclusione del contratto c.d. click-wrap, che consente di esprimere la propria volontà contrattuale (relativa ad un software o a un sito web) mediante la pressione di un pulsante o di un link web. I contratti c.d. click-wrap possono riguardare anche i sistemi DRM, facendo sorgere dei problemi di compatibilità non solo con la disciplina delle clausole vessatorie, ma anche con la disciplina del diritto d’autore (es. validità dell’esclusione delle eccezioni e limitazioni), senza considerare poi che anche le clausole contrattuali limitative dei diritti dell’utente in materia di diritto d’autore possono essere vessatorie.

La trasparenza sulle informazioni relative all’uso di sistemi DRM è essenziale per consentire al consumatore di prendere una decisione bilanciata ed informata nell’acquisto di un prodotto o di un servizio. Il funzionamento di un sistema DRM, infatti, potrebbe non essere chiaro e creare nel consumatore delle errate aspettative sul prodotto [13]. A tal fine è necessario che il professionista fornisca in modo immediato e comprensibile (es. attraverso apposita etichettatura dei prodotti) tutta una serie di informazioni sull’uso dei sistemi DRM, su come interagiscono con l’opera, con le varie apparecchiature e con i dati personali del consumatore; sui termini e sulle condizioni relative ai detti sistemi; sul realizzatore del sistema e su come si può contattare [14].

L’omissione di informazioni che possono essere rilevanti nell’ambito di una transazione commerciale, oltre ad essere previsto come un obbligo in diverse discipline relative al consumatore, può configurare una pratica commerciale ingannevole qualora “induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso”.

In base alla disciplina sulla vendita di beni di consumo, inoltre, il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed in caso di difformità può essere considerato responsabile [15].

La disciplina a tutela del consumatore, quindi, può rappresentare un efficace rimedio all’inadeguatezza del diritto d’autore rispetto all’utilizzo abusivo dei sistemi DRM, anche se l’ambito di una protezione siffatta non è sempre ben definito e l’accesso alla giustizia spesso non è garantito.

DRM E PRIVACY

Le tecnologie DRM possono identificare e “tracciare” gli utenti: monitorare e registrare i “contenuti” che leggono, guardano o ascoltano. Anche se alcuni utenti potrebbero beneficiare di queste limitazioni della loro riservatezza usufruendo di prezzi più bassi e/o di servizi maggiormente personalizzati (la price discrimination, da molti auspicata, al momento però ancora non è molto utilizzata), resta, comunque, il fatto che i sistemi DRM possono entrare nella vita degli utenti/consumatori in maniera molto invasiva e trattare i loro dati personali per molteplici finalità, anche senza il consenso degli stessi interessati, ponendo, così, importati questioni relative alla protezione della privacy.

La direttiva europea sulla privacy [16] non fa alcuno specifico riferimento alla protezione contro tali sistemi. E’, invece, la direttiva sul diritto d’autore [17] che, nel considerando 57, fa riferimento alla direttiva sulla privacy: “Le misure tecnologiche in oggetto devono presentare, nelle loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come previsto dalla direttiva 95/46/CE”.

In base al codice italiano in materia di protezione dei dati personali [18] il trattamento dei dati deve sempre avere una specifica finalità, che deve essere sempre chiaramente comunicata all’interessato. E’ previsto, inoltre, il diritto dell’interessato di opporsi al trattamento dei propri dati personali per scopi di marketing c.d. diretto [19] e profilazione.

La tutela di questo diritto è spesso difficile da attuare, si è pensato, quindi, di affidarsi alla stessa tecnologia, mediante sistemi che rafforzano la tutela della vita privata e prevengono i rischi legati ad un uso illecito dei dati personali, i c.d. PETs (Privacy Enhancing Technologies) [20]..

INTEROPERABILITA’ E STANDARD

Per interoperabilità tra devices e servizi tecnologici si intende la possibilità di accedere alle opere digitali attraverso dispositivi e software diversi.

A tal fine è fondamentale lo sviluppo dei c.d. “Standard tecnologici” anche nel campo dei DRM [21]. Si favorirebbe in questo modo sia la crescita della fiducia dei consumatori nelle nuove tecnologie, sia la realizzazione di un mercato aperto di beni di consumo [22].

Al contrario l’industria culturale, preoccupata di mantenere il controllo esclusivo sulle proprie opere, considera un sistema digitale di gestione delle opere standardizzato più vulnerabile alla pirateria e spinge gli sviluppatori di sistemi DRM a limitare la interoperabilità, facendo affidamento anche su legislazioni che tutelano l’integrità dei loro sistemi, con una conseguente diminuzione della concorrenza nel mercato [23].

L’implementazione di sistemi DRM non interoperabili, infatti, produce un effetto negativo non solo sul mercato delle opere digitali, ma anche sul mercato degli stessi computer. Da diverse parti, infatti, si profetizza che dispositivi DRM così concepiti potrebbero condurre alla fine del computer general-purpose.

Inoltre, l’impossibilità di utilizzare un esemplare di un’opera digitale attraverso diversi dispositivi o al contrario di utilizzare esemplari di opere digitali di distributori diversi sul medesimo dispositivo [24], anche se non completamente incompatibile con la disciplina del diritto d’autore, a parte le questioni relative all’esaurimento del diritto ed alle eccezioni e limitazioni, potrebbe comportare una violazione della normativa a tutela dei consumatori [25] (obblighi informativi, clausole vessatorie, pratiche commerciali ingannevoli, garanzia nella vendita di beni di consumo), come visto in precedenza.

La soluzione a questi problemi può essere trovata, non solo introducendo nuove previsioni legislative attente a non soffocare l’innovazione, ma soprattutto mediante una volontaria standardizzazione del mercato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI

I sistemi DRM possono installare sul computer dell’utente e all’insaputa dello stesso dei software che, sempre al fine di vietare l’accesso non autorizzato all’opera, possono provocare conflitti con i driver, con altri software, con funzioni del computer o addirittura “aprire porte” verso l’esterno utilizzabili dai “crackers” per infettare il computer con virus, worms e trojans [26].

Tale comportamento può configurare il reato di cui all’art. 615 quinquies c.p. che sanziona la “diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico”. Qualora dal fatto derivi l’effettivo danneggiamento del sistema informatico si applicherebbe l’art. 635 bis c.p. che sanziona il “danneggiamento di sistemi informatici e telematici”.

3. SCENARI POTENZIALI

Per quanto riguarda l’evoluzione futura dei sistemi di gestione delle opere digitali, è possibile distinguere 5 possibili scenari futuri relativi al rapporto tra le opere digitali e il diritto d’autore [27].

NO CHANGE SCENARIO

Le recenti normative invece di sanare i conflitti generano un clima di incertezza. In questo scenario gli attori coinvolti si limitano a studiare il conflitto di interessi in atto, monitorare le iniziative legali riguardanti i contenuti digitali, verificare l’efficacia dei sistemi DRM proposti dal mercato ed analizzare i modelli di business emergenti.

TECHNOLOGY LOCKDOWN SCENARIO

È uno scenario che non favorisce i diritti degli utilizzatori finali. Le restrizioni legali e i sistemi DRM danno ai titolari dei diritti d’autore il totale controllo sui media digitali andando oltre le restrizioni previste dalle normative vigenti in tema di copyright.

SPEEDBUMPS SCENARIO

In questo scenario, lo sviluppo del commercio elettronico per la distribuzione on-line dei contenuti digitali rappresenta la soluzione alla crisi dei media digitali. Il successo commerciale dei servizi di media on-line è dovuto alla combinazione di restrizioni di tipo tecnologico, legale e sociale. La pirateria e il file-sharing vengono sconfitti completamente. Il successo dello scenario proposto dipende dalle maggiore capacità di attrazione di un servizio on-line rispetto ai network peer-to-peer nel fornire le ultime versioni delle opere protette da copyright (tale scenario descrive i modelli di business attualmente più diffusi: i negozi digitali on line).

ALTERNATIVE COMPENSATION SYSTEM SCENARIO

Gli utilizzatori pagano in base all’utilizzo dei media digitali e i creatori vengono ricompensati in base alla popolarità delle loro opere. Il sistema ha due premesse di base: la registrazione delle opere ed un prelievo che generi i fondi per l’iniziativa. La registrazione da parte dei creatori avviene presso un’agenzia governativa responsabile dell’infrastruttura necessaria per il download dei file. Al momento della registrazione, sulle opere viene posto un marchio elettronico in grado di monitorarne la trasmissione on-line. Il prelievo, invece, viene imposto sulle apparecchiature necessarie alla navigazione in Internet e ai servizi disponibili sulla rete (es. masterizzatori, player MP3, accesso ad Internet).

I proventi generati dal prelievo sono ripartiti tra i creatori in base alla popolarità delle loro opere pubblicate on-line, informazione derivante dal sistema DRM di tracking gestito dall’agenzia governativa.

Non c’è pirateria ed il DRM raccoglie solo le informazioni sulla popolarità di un’opera [28].

ENTERTAINMENT CO-OP SCENARIO

Questo scenario rispecchia il precedente ad eccezione della partecipazione, che in questo caso non è volontaria: i creatori possono scegliere di registrare le loro opere presso una organizzazione privata e i fondi del sistema derivano dalle quote di sottoscrizione dei membri.

NOTE

[1] G. SPEDICATO, Le misure tecnologiche di protezione del diritto d’autore nella normativa italiana e comunitaria in Ciberspazio e diritto, 2006, fasc. 4 pag. 535 – 580.

[2] Situazioni nelle quali si può svolgere tutta una serie di attività normalmente riservate all’autore o al titolare dei diritti senza l’autorizzazione di questi.

[3] In base a tale regola, il titolare del copyright dopo la vendita di una copia dell’opera vede estinguersi il diritto di controllare l’ulteriore distribuzione di quella stessa copia. La first sale doctrine è rinvenibile nella sec. 109 (a) del title 17 dell’U.S.C. In base alla sec. 109 (a), l’acquirente di una copia dell’opera può liberamente disporne senza bisogno di chiedere l’autorizzazione del titolare del distribution right. Nel 1984 il legislatore statunitense ha poi posto come eccezione alla first sale doctrine il mantenimento in capo al titolare del distribution right del diritto di autorizzare “rental, lease, or lending” per “purposes of direct or indirect commercial advantage” di fonogrammi e programmi per elaboratore (v. sec. 109 (b)). Sul versante italiano, v. gli art. 17 e 18-bis della legge n. 633 del 1941.

[4] G. SPEDICATO, Le misure tecnologiche di protezione del diritto d’autore nella normativa italiana e comunitaria in Ciberspazio e diritto, 2006, fasc. 4 pag. 535 – 580.

[5] A. M. RICCI, Digital Rights Management: definire per essere ottimisti in www.interlex.it, 18.05.05

[6] Le Misure Tecnologiche di Protezione sono state introdotte nell’ambito internazionale dai trattati WIPO del 1996, in ambito comunitario dalla Direttiva comunitaria 2001/29/CE ed in ambito nazionale dal D.Lgs. 68/2003 di attuazione della Direttiva, che ha modificato la L. 633/41 sul diritto d’autore.

[7] G. SPEDICATO, I Digital Rights Management System tra produzione e diffusione di opere dell’ingegno. Quale nuovo assetto per il diritto d’autore?, in Ciberspazio e diritto, vol. 5, n. 3, 2004, pp. 273-302.

[8] A. M. RICCI, Digital Rights Management: definire per essere ottimisti in www.interlex.it, 2005.

[9] Ai sensi dell’art. 1343: “La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”.

[10] I proventi di questa tassazione sono raccolti dalle c.d. collecting societies (in Italia la SIAE) per essere ridistribuite tra i titolari dei diritti.

[11] Mentre il sistema di tassazione sui supporti vuole arginare il fenomeno della copia privata e non intende colpire la violazione del diritto d’autore, i sistemi DRM, invece, vogliono soprattutto prevenire le violazioni del diritto d’autore che si consumano attraverso le reti telematiche.

[12] “I tre pilastri sui quali il nuovo disequilibrio si fonda sono: l’autotutela tecnologica, la legge, il contratto”, G. SPEDICATO, Le misure tecnologiche di protezione del diritto d’autore nella normativa italiana e comunitaria in Ciberspazio e diritto, 2006, fasc. 4 pag. 535 – 580.

[13] Per esempio potrebbe non sapere che un DVD acquistato oltre oceano non può essere visto con il dvdplayer di casa a causa delle specifiche regionali o che vengono trattati i suoi dati personali quando utilizza un servizio on-line.

[14] In casi recenti, diverse corti europee si sono espresse a favore dei consumatori per mancanza di etichettatura relativa all’uso di un sistema DRM su CD. Oltre oceano il Congresso degli USA ha cercato di aumentare la difesa dei consumatori attraverso una proposta di legge il Digital Media Consumers’ Right Act (DMCRA), richiedendo ai produttori di indicare delle etichette informative sui CD protetti contro le copie. Queste etichette dovrebbero indicare quale tipo di usi è consentito sotto la protezione dei DRM.

[15] Vi sono però delle perplessità sulla qualificazione di bene di consumo di musica, software o altri contenuti venduti on-line, mentre non sorgono problemi per i CD protetti con sistemi DRM, che ricadono senza dubbio nell’ambito dei beni di consumo. Secondo l’interpretazione del Tribunale de Grande Instance de Nanterre, quando si acquista un CD il consumatore conclude un contratto verbale con il venditore che attiene ad un accordo tacito sulle principali caratteristiche del prodotto ed i suoi usi. L’accesso o l’ascolto di un CD e gli usi connessi (es. la copia) sono collegati. E’ discusso se possano rientrare entrambi nell’uso normale. Se un CD non è utilizzabile a causa di un sistema DRM, si potrebbe avere un difetto di conformità. Il CD non sarebbe adeguato allo scopo per il quale è normalmente usato, scontrandosi con la ragionevole aspettativa del consumatore rispetto alle caratteristiche del prodotto. Il venditore del CD potrebbe essere considerato responsabile ai sensi dell’art. 3(1) della Direttiva 1999/44/CE sulla Vendita e le garanzie dei beni di consumo, con la conseguente possbilità per il consumatore di ottenere rimborso del prezzo del CD. (Françoise M. / EMI France, Auchan France, Tribunal de Grande Instance de Nanterre 6ème chambre, 2 September 2003, disponibile on-line all’indirizzo http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=internet_dtauteur.htm).

[16] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

[17] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione Occorre solo stabilire come debbano essere incorporate le misure di sicurezza.

[18] Artt. 11 e 13 del Decreto legislativo 196/ 2003.

[19] Art. 7 punto 4 lettera b) del Decreto legislativo 196/ 2003.

[20] L’organizzazione europea dei consumatori (BEUC) punta chiaramente in questa direzione nel suo documento su i DRM: “Il processo della standardizzazione dei sistemi DRM deve assicurare che la privacy sia considerata su un importante livello. Noi crediamo che la privacy sia un valore aggiunto nei sistemi DRM e insistiamo su standards DRM che tengano conto dell’aumento della privacy nelle tecnologie per i consumatori. ” Secondo l’organizzazione, inoltre, è necessario includere una previsione sui sistemi DRM nella Direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

[21] N. LUCCHI, Countering the unfair play of DRM technolgies in Public law & legal theory research paper series, working paper no. 07-02, New York University School of Law, March 2007.

[22] Mentre gli Stati Uniti sono molto interessati alla gestione degli standard non solo per gli indiscussi benefici a livello economico, ma anche per rinforzare alcune delle loro disposizioni sulla privacy, la Comunità Europea nella Direttiva sul diritto d’autore, non prende posizione su alcuno standard particolare, incoraggiando però la compatibilità e la interoperabilità di sistemi differenti.

[23] Esempio di tali strategie è rappresentato dalla politica attuata dai costruttori di stampanti che impedivano attraverso sistemi di controllo l’utilizzo di cartucce non originali, in questo modo potevano vendere le stampanti a prezzi bassi aumentando i prezzi delle cartucce.

[24] Mentre un libro può essere letto ovunque (a casa, in treno, al parco) e può essere successivamente ceduto ad altri, un esemplare di un’opera musicale in formato WMA, se protetto mediante una “chiave” legata al device e non alla persona, può essere letto solamente mediante dispositivi specifici, il sistema di protezione, inoltre, potrebbe richiedere per ogni utilizzo una apposita autorizzazione ed escludere completamente la possibilità di cedere l’esemplare a terzi.

[25] In Francia la la EMI Music è stata condannata a modificare le etichette sulle copertine dei suoi CD. Il testo originale dell’etichetta era: “Questo CD contiene una misura tecnica che limita la possibilità di effettuare copie”. Questa etichetta non indicava che il CD non poteva essere utilizzato in alcuni dispositivi. La Cour d’appel de Versailles ha, quindi, ritenendo la EMI colpevole di pratiche sleali nei confronti dei consumatori, condannandola ad integrare le etichette con indicazioni più precise in merito alle caratteristiche dei prodotti offerti. Il nuovo testo è: “Attenzione il CD non è leggibile da tutti i dispositivi e dalle autoradio” (Attention, it cannot played on all devices or car stereos). Association CLCV / EMI Music France, Tribunal de Grande Instance de Nanterre 6ème chambre, 24 June 2003, confermata in appello dalla Cour d’appel de Versailles 1ère chambre, 1ère section 30 septembre 2004, disponibile on-line all’indirizzo http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1344.

[26] L’hacker Mark Russinovich ha scoperto che alcuni CD Sony vengono protetti dalle copie illegali con un sistema chiamato Xcp, che si installa nei meandri del sistema operativo in modo da non poter essere aggirato. Appena Russinovich ha svelato il funzionamento di Xcp, gli esperti di sicurezza si sono resi conto che il software antipirateria può essere usato come nascondiglio per virus informatici e sono stati scoperti tre virus che sfruttano il sistema antipirateria Sony per nascondersi.

[27] Five Scenarios for Digital Media in a Post-Napster World, Berkman Center, Novembre 2003.

[28] Un modello basato sul sistema di compensazione previsto da tale scenario è stato recentemente adottato dal Ministero della Cultura del Governo Brasiliano.

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Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Francesca Gattarello Ad oggi sono notoriamente risaputi i vantaggi che l’intelligenza artificiale ha apportato anche nel mondo del lavoro (a tal proposito vi segnaliamo questo articolo). A ciò si aggiunga la maggiore consapevolezza che la società ha acquisito, negli ultimi anni, […]
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Le modalità per fare marketing si sono evolute di pari passo alle norme in tema di privacy, questo porta ad un binomio complesso: lead generation e privacy. Come fare contatti rispettando però il GDPR?

Il marchio oggi non rappresenta meramente un simbolo identificativo, ma diviene uno degli elementi fondanti della brand identity di un’impresa. La registrazione è fondamentale per tutela e VALORE del tuo business.