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Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha escluso la sussistenza della protezione dettata dalle norme in materia di diritto d’autore in relazione ai materiali didattici ed al metodo d’insegnamento utilizzati nell’ambito di un corso di approfondimento in materia di tecniche di negoziazione, conseguentemente negando la sussistenza, nella fattispecie esaminata, di una ipotesi di contraffazione di diritti di proprietà intellettuale e/o di violazione di segreti industriali e/o di concorrenza sleale (Tribunale di Milano, sentenza 22 settembre 2017).

Il caso

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano, la società attrice lamentava la lesione dei propri diritti di proprietà intellettuale in relazione a un corso di formazione dalla stessa organizzato ed al relativo metodo didattico, asseritamente posta in essere da parte di una società concorrente, costituita da soggetti che in passato avevano avuto accesso a tali metodi e materiali in forza di contratti di licenza intercorsi con la parte attrice.

In altri termini, la società attrice sosteneva che l’organizzazione di un corso sostanzialmente analogo al proprio, da parte di una società concorrente, integrasse una ipotesi di contraffazione del diritto d’autore dalla stessa vantato sul metodo didattico e sui materiali d’insegnamento sviluppati, posta in essere dalla controparte grazie alle competenze acquisite ed ai materiali avuti a disposizione nel corso degli anni in virtù del rapporto contrattuale esistito fra le parti.

In particolare, veniva chiesto al Tribunale di verificare la sussistenza o meno, nella fattispecie, di una ipotesi di plagio e/o contraffazione dei “diritti d’autore afferenti al corso, ai materiali didattici e al metodo di insegnamento” e/o di concorrenza sleale.

La società convenuta si difendeva affermando, da un lato, la libera disponibilità dei metodi di insegnamento delle tecniche di negoziazione oggetto del corso contestato, come tali liberamente riproducibili da chiunque ne avesse interesse, e, comunque, l’insussistenza di alcuna ipotesi di contraffazione, a fronte della “diversità sostanziale” del proprio metodo d’insegnamento rispetto al corso di formazione elaborato dalla parte attrice.

L’orientamento del Tribunale di Milano

All’esito della Consulenza Tecnica d’Ufficio espletata nel corso del giudizio, emergeva che i materiali didattici, il corso ed il metodo di insegnamento della convenuta sarebbero stati, nella sostanza,  radicalmente diversi rispetto a quelli su cui l’attrice vantava prerogative connesse al diritto d’autore, frutto di un approccio diverso e contraddistinti dall’utilizzo di materiali “nuovi e originali”.

In considerazione di tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto che la convenuta si sarebbe avvalsa di un proprio specifico metodo d’insegnamento, elaborato sì “sulla scorta dell’esperienza maturata durante il periodo di collaborazione” con la società attrice, “ma poi evolutosi in modo originale ed arricchito con numerosi elementi, frutto di un personale costrutto teorico che la distinguono (…) sotto tutti i profili rilevanti”, giungendo così a dichiarare l’insussistenza, nel caso di specie, tanto di una ipotesi di contraffazione dei materiali didattici e dell’impostazione dei corsi organizzati dall’attrice, quanto di una ipotesi di concorrenza c.d. parassitaria.

La sentenza in esame ha poi escluso che le slides utilizzate da parte della convenuta integrassero una violazione di segreti industriali, ritenendo che le stesse rappresentassero, per contro, una “prassi di settore” e che, in ogni caso, non fossero dotate nel caso di specie “di alcun aspetto che le possa far assurgere alla soglia di uno specifico know how proteggibile come segreto industriale”, contrariamente a quanto lamentato dall’attrice.

Conclusioni

Alla luce della pronuncia esaminata, sembra doversi escludere che un metodo didattico possa, di per sé solo, essere suscettibile di costituire un’opera dell’ingegno e, come tale, formare oggetto della tutela di diritto d’autore.

Del resto, l’art. 1 della Legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) espressamente tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo non già in quanto tali, ma con riferimento alla loro forma di espressione, ossia al modo in cui esse si estrinsecano.

Il Tribunale di Milano, dunque, recependo tale principio cardine della tutela autorale, ha escluso che il metodo d’insegnamento, inteso come le nozioni su cui esso si fonda, possa essere suscettibile di tutela secondo le prerogative del diritto d’autore, negando altresì la sussistenza, sulla scorta di tali premesse, di una ipotesi di concorrenza sleale.

Avv. Giulia Caruso

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