L’utilizzo di software per la gestione di aspetti sempre più capillari sia della vita economica, che di quella di tutti i giorni, ha posto l’attenzione, già da tempo, sull’esigenza di potervi accedere a prezzi accessibili.

Una possibile soluzione al problema è il ‘relicensing’, pratica che ha avuto il via libera con la sentenza del 3 luglio 2012 (Causa C 128/11) della Corte di Giustizia dell’UE (cd. “caso Oracle”).

Il relicensing consiste nell’acquisto di programmi informatici da soggetti che sono stati, a loro volta, acquirenti dal titolare del diritto d’autore sugli stessi – lo sviluppatore – o da altro rivenditore. Tale operazione può essere posta in essere per svariate ragioni.

L’acquisto di un software “usato”, infatti, può avvenire sia presso un rivenditore specializzato, che da altro privato: si pensi, ad esempio, ad un’azienda che, a seguito di ristrutturazione, disponga di contratti licenza in eccesso o, ancora, a chi decida di passare ad un diverso tipo di programma per la gestione di un determinato aspetto della propria attività.

Com’è facile intuire, tuttavia, quello in parola non è un normale “mercato dell’usato”, sia per la natura del bene considerato – il software – che per le questioni giuridiche implicate.

Ma procediamo con ordine.

La natura giuridica dell’operazione

Ciò che consente di vendere ed acquistare opere dell’ingegno usate – ossia delle opere letterarie, musicali, software, etc. – senza dover ogni volta ‘pagare dazio’ al titolare del diritto d’autore è il principio di esaurimento, enunciato dall’art. 17 della Legge sul diritto d’autore (Legge n° 633 del 22/04/1941). Esso comporta che, una volta venduto o trasferita la proprietà di un bene, il titolare perde la facoltà di controllarne la successiva circolazione. Il primo acquirente, dunque, potrà successivamente e liberamente trasferire a sua volta la proprietà dell’opera.

Ma tale principio può essere trasposto nel mondo dei software? La Corte di Giustizia ha detto di sì.

Va premesso che, per usufruire di un programma informatico, sono necessari due passaggi: effettuare una copia dello stesso – mediante download dal sito internet del venditore o tramite il supporto tangibile fornito in occasione dell’acquisto, che può essere, ad esempio, un DVD o un CD-ROM – ed ottenere una licenza d’uso. Ebbene, nonostante tali operazioni appaiano molto diverse da quelle che normalmente caratterizzano l’acquisto di un bene (si tratta, in effetti, della riproduzione di una copia di un bene, accompagnata dalla stipulazione di una licenza d’uso, solitamente assimilata ad un contratto di locazione), i giudici di Lussemburgo si sono espressi molto chiaramente sul punto, affermando che “il download di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tutt’uno indivisibile” e che, nel caso di licenza d’uso illimitata, nel loro complesso, implicano il trasferimento del diritto di proprietà della copia del programma di cui trattasi (punti 44 e 46 della Sentenza del 3 luglio 2012, Causa C 128/11).

Alla luce di ciò, dunque, deve ritenersi operante il principio di esaurimento anche nel caso di trasferimento della proprietà di un software, configurabile nel caso appena visto. Addirittura, a nulla varranno eventuali clausole contrarie eventualmente inserite dal fornitore.

Le questioni giuridiche connesse al relicensing

Fatta questa necessaria premessa, sono diversi i dubbi che possono insorgere: il relicensing è possibile solo nel caso di vendita di software tramite un supporto fisico, quale, ad esempio, un CD o DVD o anche qualora sia riprodotto online, mediante download (cd. modello client/server)?

Ancora, nel caso di licenza multiutente, è possibile per l’acquirente rivendere il diritto di utilizzazione solo degli utenti che non usa?

Con riguardo alla prima delle due questioni, si è affermato che, qualora si vietasse la possibilità di rivendere i software riprodotti mediante download da internet, si consentirebbe al titolare del diritto d’autore di pretendere una nuova remunerazione per ogni vendita successiva alla prima. Tale ulteriore guadagno, tuttavia, risulterebbe eccessivo, perché egli avrebbe già ricevuto un’idonea retribuzione con il prezzo pagato in occasione della prima riproduzione.

La possibilità di rivendere un software, quindi, viene ammessa anche nel caso in cui la copia sia ottenuta direttamente dal sito internet del fornitore. E il nuovo acquirente, dunque, procederà direttamente al download dal sito Internet del fornitore originale, che non potrà opporsi.

Quali sono, invece, gli obblighi del rivenditore?

Egli dovrà rendere inutilizzabile la propria copia al momento della sua rivendita.

Si tratta, con tutta evidenza, di uno degli aspetti più delicati dell’intera vicenda. Infatti, come può il titolare del diritto d’autore verificare che effettivamente l’acquirente iniziale abbia smesso di utilizzare il programma dopo averlo venduto? Al riguardo, la Corte ha stabilito che per questo scopo si potranno utilizzare delle misure tecniche di protezione, quali le chiavi di accesso al software.

Connesso all’obbligo del rivenditore di rendere inutilizzabile il programma, poi, è il divieto, posto allo stesso, di scorporare le licenze di cui dispone, comprensive di diritti di utilizzazione per più utenti, al fine di cedere solo quelli eccedenti rispetto alle sue necessità. Come motivato dalla Corte di Giustizia nel citato caso Oracle, infatti, se l’acquirente iniziale procedesse alla vendita degli utenti eccedenti, continuando a servirsi del software per la parte residua, contravverrebbe all’obbligo di rendere inutilizzabile la propria copia.

Chi si occupa della manutenzione e delle copie?

Ulteriori questioni, poi, possono attenere all’eventuale diritto dell’acquirente di un software usato di beneficiare dell’assistenza e della manutenzione allo stesso.

In altre parole, il programma informatico usato sarà trasmesso nella versione originale o, viceversa, emendato da bug e con tutti gli aggiornamenti del caso?

La soluzione prescelta dalla giurisprudenza europea è la seconda: infatti, “le funzionalità corrette, modificate o aggiunte per effetto di tale contratto [n.d.r. di erogazione del servizio di manutenzione] costituiscono parte integrante della copia inizialmente scaricata dal primo acquirente” (punto 67 della Sentenza del 3 luglio 2012, Causa C 128/11).

Va da sé, tuttavia, che con il trasferimento della proprietà del programma non si trasferisce anche l’eventuale contratto di servizi per l’assistenza e la manutenzione stipulato dall’acquirente originario e che, pertanto, per usufruire anche di questi servizi, il successivo acquirente dovrà espressamente richiederli.

Da ultimo, occorre vedere se, nel caso di circolazione di un software il cui supporto tangibile sia stato per qualsiasi motivo deteriorato o distrutto, il primo acquirente potrà procedere alla rivendita consegnando al nuovo acquirente una copia di riserva da egli stesso effettuata.

La questione ha trovato risposta sempre in una pronuncia del 12 ottobre 2016 (C-166/15) della Corte di Giustizia, che ha statuito che tale pratica violerebbe il diritto esclusivo del titolare del diritto d’autore ad effettuare copie della propria opera. Dunque, l’acquirente di un programma il cui supporto tangibile è venuto meno procederà al download secondo il modello client/server, restando comunque in capo al rivenditore la responsabilità di aver reso inutilizzabile la sua copia del software e sull’acquirente l’onere di provare la regolarità dell’operazione realizzata.

Conclusioni

Allo stato attuale, dunque, il relicensing costituisce un fenomeno di indubbio interesse per tutti coloro che cercano software a prezzi accessibili. Le direttive fondamentali della materia sono state delineate dalla giurisprudenza dell’Unione Europea, anche se non sono state eliminate tutte le incertezze: ad esempio, un tema che resta ancora da chiarire è quello che riguarda l’adozione di adeguate misure prevenire l’illecita conservazione del programma da parte del rivenditore.

L’attivismo delle corti comunitarie, tuttavia, fa ben sperare nella prossima risoluzione anche di tali questioni.

 

Redazione Diritto dell’Informatica

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