Gli e-sports sono attività di gioco virtuali, caratterizzate dall’interazione uomo-macchina, ed organizzate ormai da tempo a livello competitivo e professionistico, coinvolgendo spettatori in tutto il mondo, per lo più di fascia adolescenziale, che seguono i propri idoli tanto su piattaforme streaming (come ad es. Twich), quanto in eventi organizzati dal vivo.

Il mondo degli e-sport, che già aveva subito una forte crescita negli ultimi anni sia come seguito, sia come giro d’affari, ha avuto un ulteriore picco di visibilità durante il recente periodo di lockdown. Infatti, ponendosi come unica alternativa allo sport tradizionale, quando gli eventi dal vivo sono venuti meno a causa delle restrizioni imposte per la gestione della diffusione del Covid-19, gli e-sports si sono rivelati essere un’idonea alternativa di intrattenimento.

Come è ovvio, la crescita di tale fenomeno a livello mondiale non poteva non comportare ben presto anche il coinvolgimento del mondo delle scommesse sportive. Gli operatori di settore hanno infatti sin da subito inserito questo nuovo prodotto nella gamma di servizi di gioco offerti.

Vogliamo quindi analizzare alcuni profili giuridici del gioco e della scommessa e provare a verificarne l’applicabilità al mondo degli e-sport per individuare i limiti di liceità di tale fenomeno, anche in relazione al fatto che l’età media degli spettatori, e quindi anche degli scommettitori, in questo settore si aggira intorno ai 16 anni.

Le tipologie di scommesse negli e-sport

Come accennato, diversi operatori del settore del gioco d’azzardo si sono affacciati al mondo degli e-sport, consentendo di poter scommettere anche su eventi di questo tipo. Le scommesse sugli e-sport sono strutturate esattamente come quelle relative agli sport “reali”.

A differenza delle scommesse sportive tradizionali, però, le scommesse nel mondo degli e-sport si suddividono in due forme del tutto peculiari:

  • il cash betting, ovvero la forma di scommessa più tradizionale, in cui si utilizza denaro;
  • la crypto currency bet, tipologia di scommesse in cui, al posto della moneta corrente, si utilizzano criptomonete per le puntate di gioco.

Mentre la prima forma può, come vedremo, rientrare nell’ambito delle scommesse lecite, se effettuata secondo le modalità previste dalla legge, la seconda può essere facilmente sfruttata per attività illegali.

Il Match Fixing

Strettamente connesso al mondo delle scommesse, anche in questo ambito, è il noto problema di corruzione del cosiddetto Match -fixing.

Con questo termine si fa riferimento ai casi in cui la competizione oggetto della scommessa viene giocata al fine di manipolare l’esito della partita – con un risultato predeterminato o con altre forme di violazione delle regole di gioco -, eliminando l’alea intrinseca nelle scommesse e assicurando vittorie sicure a determinati scommettitori.

Tale fenomeno è ovviamente presente già nello sport tradizionale, ma può risultare ancor più grave nel mondo degli e-sport. Infatti, qui, non solo mancano delle regole definite e uniformi che disciplinino la materia, ma la stessa tecnologia, che costituisce il presupposto essenziale di queste competizioni, aumenta intrinsecamente il rischio che le partite possano essere truccate per influenzare irregolarmente l’esito delle competizioni (ad esempio, tramite cheat specifici, oppure preregistrazione delle partite) e, quindi, l’esito delle scommesse e la portata, oltre che la destinazione, delle vincite che ne conseguono.

La minaccia non solo economica, ma anche culturale e morale rappresentata da questo fenomeno, che contraddice i principi fondamentali di qualsiasi manifestazione sportiva, ha assunto delle dimensioni pericolose. Il match-fixing, infatti, è fortemente combattuto anche direttamente dalle federazioni e dalle associazioni sportive, anche a livello internazionale, che cercano da anni di incentivare gli obblighi di denuncia e aggravare le conseguenze per i responsabili.

La disciplina legale del gioco e della scommessa

Da un punto di vista giuridico, il gioco e la scommessa appartengono alla categoria dei contratti aleatori.

Si tratta di quel tipo di accordo caratterizzato dal fatto che una delle due prestazioni concordate è collegata ad un elemento futuro e incerto: in questo caso, quando si conclude il contratto non si sa quale sarà la conclusione della competizione. Da questo evento futuro, sulla base di come “gira la sorte”, conseguirà quindi un guadagno o una perdita per la parte.

In particolare, il gioco si configura come quel contratto mediante il quale i contraenti stabiliscono che la parte che risulterà vincitrice riceverà un corrispettivo.

La scommessa, invece, può definirsi come il contratto mediante il quale i contraenti stabiliscono che chi fra i due avrà affermato il vero su un fatto incerto o controverso riceverà un corrispettivo dall’altro o da un soggetto terzo.

Questi contratti sono disciplinati dagli artt. 1933 ss. del Codice civile, che ne individuano le caratteristiche in base all’esito di gioco.

In particolare, l’art. 1933 distingue tra:

  • gioco/scommessa lecita, ossia non espressamente vietati dalla legge, che si configurano come fonti di obbligazioni naturali. Vale a dire che il perdente che ha pagato spontaneamente non può esigere la restituzione, così come il vincitore non potrà richiedere il riconoscimento del suo diritto alla vincita da parte di un giudice, nel caso in cui non gli venga dato quanto promesso dall’altra parte;
  • gioco/scommessa illecita, ossia quelle attività proibite dalla legge (gioco d’azzardo, combattimenti tra cani etc.), che non producono alcun effetto giuridico.

Il Codice civile (articoli 1934 e 1935) prevede però alcune ipotesi particolari di scommesse lecite: quelle effettuate nell’ambito di competizioni sportive o in lotterie autorizzate. In questi casi, espressamente disciplinati dalla legge, il vincitore potrà ottenere la vincita giudizialmente, se non gli venisse corrisposta spontaneamente. Anzi, la Cassazione ha anche stabilito che il gestore della lotteria o di centri autorizzati ha l’obbligo giuridico di predisporre i mezzi necessari per l’espletamento della scommessa, con la conseguenza che il vizio di tali mezzi non impedisce il sorgere del contratto, ma integra un inadempimento contrattuale (Cass. N. 20958/2006)

Infine, è opportuno ricordare che l’illeceità del gioco d’azzardo prevista dall’art. 721 c.p. viene meno soltanto nel caso in cui tali attività siano svolti nell’ambito di operatori di gioco d’azzardo e scommesse sportive, ovvero strutture legalmente autorizzate (es., Casinò e bingo o gestori di scommesse virtuali, dotati di apposita autorizzazione statale, come Sisal e SNAI), gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I minori e le scommesse online

Le problematiche che si intersecano parlando di minori e di scommesse online su competizioni e-sports sono numerose.

In primo luogo, bisogna considerare che per il nostro ordinamento, salvo particolari casi, soltanto i soggetti maggiorenni possono concludere validamente dei rapporti contrattuali, perché ai minori d’età non è riconosciuta la piena capacità d’agire. Tale considerazione è tanto più importante se il contratto inconsiderazione è una scommessa, poiché la struttura di tale rapporto ed il rischio delle gravi patologie connesse al gioco d’azzardo richiedono una concreta capacità di valutare ed accettare le conseguenze che ne possono derivare delle proprie azioni, in termini giuridici, economici ed anche psichici. Per questo la legge ha vietato espressamente la partecipazione dei minori a giochi pubblici con vincite in denaro e il loro ingresso in centri dedicati alle scommesse su eventi sportivi e non.

Il contesto informatico, com’è intuibile, va però a complicare ulteriormente la situazione e su più fronti.

Da un lato, si riducono estremamente le possibilità di controllare la promozione e la pubblicità che viene fatta a siti e gestori di scommesse online, che può passare attraverso chat o messaggistica online su innumerevoli piattaforme.

Dall’altro, le tutele e le garanzie giuridiche legate al controllo statale sul gioco d’azzardo vengono meno quando le scommesse sono organizzate da operatori che non riescono ad essere localizzati geograficamente o che difficilmente riescono ad essere identificati: in caso di eventuali problematiche, infatti, diventerebbe praticamente impossibile rintracciare i responsabili.

Da ultimo, non vanno trascurati anche gli aspetti legati ai dati personali dei minori che, entrando in circuiti difficilmente controllabili, vengono esposti a rischi anche elevati di trattamenti illeciti.

Redazione Diritto dell’Informatica

Ultimi aggiornamenti

contratto vendere webinar
Hai mai pensato al tuo contratto come a un’arma segreta per il successo? Probabilmente no. La maggior parte delle persone considera il contratto come un ostacolo burocratico, un documento noioso e pieno di “legalese” incomprensibile. Ma se ti dicessi che il tuo contratto può essere molto […]
tiktok
Cosa è successo? È notizia di pochi giorni fa l’apertura da parte della Commissione Europa di una indagine e di un procedimento formale nei confronti della piattaforma cinese TikTok per aver violato regole e norme che l’Unione Europea si è data a tutela degli utenti tra […]
email garante
Con il provvedimento n. 642 del 21/12/2023 il Garante Privacy ha emanato un documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati, con cui porta alla luce […]

Iscriviti alla nostra newsletter

i nostri social

Guarda i nostri video e rimani aggiornato con notizie e guide

Lo sapevi che per continuare a fare Smart Working in azienda bisognerà adottare degli accorgimenti entro il 30 giugno?

Le modalità per fare marketing si sono evolute di pari passo alle norme in tema di privacy, questo porta ad un binomio complesso: lead generation e privacy. Come fare contatti rispettando però il GDPR?

Il marchio oggi non rappresenta meramente un simbolo identificativo, ma diviene uno degli elementi fondanti della brand identity di un’impresa. La registrazione è fondamentale per tutela e VALORE del tuo business.