Brevi riflessioni sulla direttiva UE sui beni virtuali

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carte di creditoIl 12 febbraio 2002 il Consiglio dei ministri economici e finanziari dell'Unione europea ha approvato, in via definitiva, la direttiva sulle transazioni on line di beni virtuali, recepita e resa operativa dai Paesi comunitari nel 2003.

L’Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, con particolare riferimento al commercio elettronico” (Pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14/4/2003).

La direttiva riguarda solo e unicamente il commercio elettronico “diretto”, vale a dire le cessioni di beni virtuali e le prestazioni di servizi che si realizzano integralmente per via telematica e consente di risolvere le problematiche legate alla tassazione IVA delle operazioni realizzate nei confronti di soggetti residenti fuori della Comunità.

Essa è applicabile sia alle transazioni che avvengono tra operatori economici (B2B, business to business) sia a quelle che avvengono tra questi e i consumatori finali (B2C, business to consumer), purché realizzate a titolo oneroso.

Il luogo di tassazione viene a coincidere con il luogo in cui il servizio viene concretamente consumato (luogo in cui il committente del servizio ha la sua sede permanente o la sua residenza).

Quindi, in definitiva, se la prestazione è resa nei confronti di un soggetto residente nella UE (Unione Europea) la stessa sarà imponibile, mentre se svolta a beneficio di un soggetto extracominitario non sarà imponibile.

Nel caso di transazione tra operatori economici (B2B), fiscalmente identificati in Paesi diversi, con utente finale stabilito in uno Stato membro, l’operazione risulterà imponibile presso il committente il quale si autoliquiderà l’imposta (reverse charge o autofattura).

In caso di transazione verso consumatore finale (B2C), con utente finale stabilito in uno Stato membro e in un Paese diverso da quello del prestatore, l’operazione risulterà imponibile presso il committente, se il prestatore è un operatore extracomunitario non residente ovvero risulterà tassabile nel Paese del prestatore se lo stesso è soggetto passivo d'imposta in uno Stato membro diverso da quello di consumo. Per quanto riguarda un soggetto ExtraUE, lo stesso dovrà identificarsi nello Stato membro dove effettua la prima transazione.

L’aliquota IVA applicabile è in ogni caso quella "normale" (per l’Italia il 20%) indipendentemente dalla natura della prestazione.

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