Una delle caratteristiche più interessanti della rete sono gli strumenti messi a disposizione per il confronto e la condivisione d'informazioni.
Nel trionfo del "social" gli utenti in rete si confrontano alla ricerca di esperienze positive e negative che possano essere d'esempio per la community.
Di particolare interesse sono i forum riguardanti gli acquisti di beni o servizi, dove i consumatori condividono la propria esperienza al fine di risolvere i problemi più comuni in rete (ritardi nella spedizione, applicazione di sconti, ecc...).
Spesso, nello scambiarsi opinioni, rilevando le ragioni per scegliere un determinato negoziante piuttosto che un altro, capita di leggere frasi colorite non esattamente di buon gusto che portano gli amministratori a rimuovere i commenti e gli autori a essere coinvolti in un procedimento penale per diffamazione denunciato dai negozianti vittime delle critiche.
Infatti se "nessun ostacolo può sussistere nel ritenere la diffusione di uno scritto a mezzo internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero" (Cassazione penale sez. V 10 gennaio 2011 n. 7155), dall'altro vi sono limiti ben precisi da non superare.
Le riflessioni di questo scritto, dove ogni riferimento è del tutto casuale, sono nate dalla rimozione di alcuni post sul forum di importanza nazionale riguardanti l'opinione degli utenti a proposito dell'esperienza d'acquisto su un determinato negozio online.


L'analisi del software installato su personal computer di dubbia provenienza è stato considerato un elemento essenziale nella valutazione di colpevolezza di un individuo imputato del delitto di ricettazione, unitamente alla mancata spiegazione circa il possesso dei computer medesimi. Analizziamo più nel dettaglio una decisione della Corte di appello di Roma su tale fattispecie.





