Venerdi', 10 Settembre 2010

P2P e violazione di norme: condivisori sempre colpevoli secondo la MPAA

E-mail Stampa
TN_P2P.gifLa diffusione di opere dell'ingegno mediante programmi di P2P fa molto discutere. Negli Stati Uniti sia la MPAA che la RIAA sono sin troppo attive nel chiedere la "tutela" degli interessi dei propri associati. Il problema è che le loro pretese sono talvolta veramente antigiuridiche. Perchè?

La MPAA, in particolare, ha affermato che i detentori dei diritti d'autore avrebbero il diritto di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'illecita condivisione di materiale protetto da copyright senza neanche la necessità di provare di aver subito un danno!

Le questioni sul punto erano sorte in seguito alla considerazione che rendere semplicemente disponibile un file (ossia condividerlo mediante un comune client) non implica che poi esso sia realmente scaricato da altri e dunque distribuito. Secondo i legali della MPAA, richiedere questa prova renderebbe praticamente impossibile far valere le proprie ragioni.

Ma simili affermazioni sembrano insostenibili e sono sicuramente molto pericolose, viste le numerose azioni legali intraprese sia dalla MPAA che dalla RIAA (quest'ultima ha citato in giudizio oltre 20.000 persone!). Il nostro ordinamento, ad esempio, prevede che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" (art. 2697, onere della prova).

Questo principio non è vigente solo nell'ordinamento giuridico italiano, com'è noto. E' interessante notare come la MPAA vorrebbe spostare l'onere della prova dall'attore al convenuto, il quale dovrebbe poi riuscire a dimostrare che il file non è stato condiviso. Se davvero si dovesse arrivare ad un simile situazione, si aggiungerebbe un probabilmente anticostituzionale privilegio a quelli che i detentori del copyright già hanno negli Stati Uniti (basti pensare al controverso Digital Millennium Copyright Act...).

A questo punto, speriamo che il nostro legislatore non voglia invertire l'onere della prova in queste fattispecie...

Alcuni diritti riservati

Il contenuto del sito è sottoposto a licenza Creative Commons (Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Unported). E' possibile riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare il contenuto del sito purché sia attribuita esplicitamente la paternità di ogni sua singola parte; non sono consentiti utilizzi per fini commerciali, nè alterazioni o trasformazioni del contenuto del sito.

Informazioni sul sito

Dirittodellinformatica.it è rivista telematica registrata il 08.04.2008 presso il Tribunale di Foggia (n. 10/08 registro periodici, cron. n. 816/08). Proprietari del sito: Gianluigi Fioriglio e Giuseppe Croari. Direttore responsabile: Gerardo Antonio Cavaliere. P.I. Studio Legale Associato Fioriglio-Croari: 02863681207.