Domenica, 1 Agosto 2010

Commercio elettronico

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Definizione: con l'espressione commercio elettronico, o e-commerce (electronic commerce) si intende lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica.

Essa comprende attività diverse come:

- la commercializzazione di beni o servizi per via elettronica;

- la distribuzione online di contenuti digitali;

- l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, di appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni.

Nella Comunicazione della Commissione Europea COM(97) 157 del 15 aprile 1997, è riportata la seguente definizione:

il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sull’elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività disparate quali: commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; distribuzione online di contenuti digitali; effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; on line sourcing; appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita. Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es. prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad es. servizi di informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad es. l’assistenza sanitaria e l’istruzione) e di nuovo tipo (ad es. “centri commerciali virtuali”).

Cybersquatting

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Definizione: con l'espressione cybersquatting (detta anche domain grabbing, da to grab=ghermire) si indica il fenomeno di acquisizione della titolarità di nomi a dominio corrispondenti a nomi generici, marchi altrui o nomi di persona al fine di rivenderli o trarne comunque profitto.

Alcuni distinguono fra cybersquatting e domain grabbing. Più specificatamente, il primo avrebbe ad oggetto nomi generici o di persona, il secondo concretizzerebbe una ipotesi di concorrenza sleale. Pertanto, il domain name registrato sarebbe uguale o assai simile alla denominazione o al marchio di titolarità di un terzo soggetto.

In altri termini, dunque, con le espressioni di cui sopra viene definita l'occupazione arbitraria di siti: ciò può avvenire a scopo di mero disturbo, ma altresì per compiere illeciti concorrenziali sfruttando l'univocità dei nomi a dominio.

Tale pratica è sorta negli Stati Uniti sul finire degli anni novanta, ma ormai è diffusa ovunque e sembra in continua crescita.

Approfondimento sul cybersquatting

Lo squatting consiste nell'occupazione di terreni o edifici abbandonati, solitamente motivata da ideali o fini politici o sociali, ma anche da motivi di opportunità (ad esempio, reperire un luogo ove nascondersi). Il cybersquatting, similmente, consiste in una sorta di occupazione di nomi a dominio, solitamente corrispondenti o simili a marchi noti. Il cybersquatter, così, può ricavare un profitto dal nome a dominio semplicemente rivendendolo a terzi oppure a chi è titolare del marchio. Ciò avviene poiché l'assegnazione dei domain names è regolata dal principio del first come, first served. Pertanto, "chi tardi arriva, male alloggia".

Diffamazione

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Definizione: la diffamazione è un reato previsto e punito dall'art. 595 del Codice penale. Esso dispone che:

"1. chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente*, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate".

* L'articolo cui si fa riferimento è il 594 del Codice penale che prevede e punisce il reato di ingiuria. Ai sensi di tale norma:
"1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
3. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
4. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone".


Diritto di recesso

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Le aziende che vendono direttamente ai consumatori (B2C, Business to Consumer), oltre ai vari adempimenti previsti quando si vende un bene mediante Internet (e dunque si conclude un contratto a distanza), devono garantire, nella maggior parte dei casi, il diritto di recesso al consumatore: questi, per legge, ha diritto di cambiare idea, entro 10 giorni lavorativi, ottenendo nuovamente quanto ha pagato.

Inoltre, il venditore deve fornire al consumatore diverse informazioni, fra cui l'esistenza del diritto di recesso e le modalità con cui esercitarlo, e deve rimborsare le somme versate da quest'ultimo, comprese quelle versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente ed entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.

Se l'azienda ostacola l'esercizio del diritto di recesso oppure fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore e/o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

Firma digitale

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Definizioni del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82):

- firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

- firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

- firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Informatica giuridica

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L'espressione informatica giuridica è stata coniata nel 1962 da Philippe Dreyfus come contrazione di information automatique juridique. L’utilizzo di tale espressione è stato tuttavia criticato da Vittorio Frosini, perché "essa designa un settore specifico (quello giuridico) della scienza e della tecnica dell’informazione, che comprende un campo di indagini e di manipolazioni ormai reso vastissimo dallo sviluppo dell’informatica, ma non designa un modello nuovo di procedimento operativo giuridico: quello che si è cercato di definire come "diritto artificiale", e che consiste in un trattamento tecnicizzato, ossia oggettuale ed automatico, dei dati giuridici come metodologia logico-operativa. Secondariamente, e sia pure in subordine, l’espressione si presta malamente all’uso linguistico, non potendosi adoperare in forma aggettivale con la consueta flessibilità" (1).

Oggi l'informatica giuridica è considerata come "la disciplina che studia gli aspetti giuridici della rivoluzione tecnologica, economica e sociale prodotta dall'informatica, l'elaborazione autormatica delle informazioni. Tale rivoluzione, l'informatizzazione, ha un duplice impatto sul diritto: (1) determina nuovi rischi e nuove opportunità per l'economia, la politica, la vita individuale e sociale, rischi e opportunità che richiedono una risposta giuridica; (2) modifica il lavoro del giurista, che sempre più si avvale di strumenti informatici" (2).

L'informatica giuridica ha per oggetto l'applicazione della tecnologia dell'informazione al diritto: come ha affermato A.E. Perez-Luno, "è una disciplina bifronte nella quale si intrecciano una metodologia tecnologia con il suo oggetto giuridico, che a sua volta condiziona le stesse possibilità o modalità di applicazione" (3).

L'espressione informatica giuridica ha prevalso sulle altre perché nel suo ambito rientrano tutti gli aspetti (molteplici e distinti) del rapporto fra computer e diritto, secondo una terminologia diversa da quella utilizzata negli Stati Uniti, ove è per lo più indicata con l'espressione di "computer and law" (4).


Note
1) V. Frosini, La giuritecnica: problemi e proposte, in "Informatica e diritto", 1975, 1, pp. 26-35.
2) G. Sartor, Corso d'Informatica Giuridica, Giappichelli, Torino, 2008, p. IX.
3) A.E. Perez-Luno, "Saggi di Informatica giuridica", Giuffré, Milano, 1998, p. 39.
4) R. Borruso, Informatica giuridica (voce), in Enc. dir., Agg., I, Milano 1997, p. 640.

Marchio

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Il marchio distingue un'azienda, nonché i suoi prodotti, dalle altre aziende. Esso deve essere nuovo, lecito e avere capacità distintiva. Il marchio può essere registrato; in mancanza, sarà marchio di fatto, tutelato in modo meno incisivo.
La registrazione può essere nazionale, comunitaria e internazionale. La prima si ottiene con domanda presentata (direttamente o tramite rappresentante) all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o ad una Camera di commercio e dura 10 anni, rinnovabile di decennio in decennio. La domanda può essere presentata da chi lo utilizza o si propone di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti e/o nella prestazione di servizi. Prodotti e servizi sono suddivisi in classi, definite nella Classificazione di Nizza. Si decade in caso di mancato utilizzo entro 5 anni dalla registrazione.

Dalla registrazione del marchio deriva il diritto di utilizzare il marchio nonché di vietarne l'utilizzo a terzi; è altresì possibile ottenere il trasferimento, anche provvisorio, di nomi a dominio identici o simili al marchio registrato.
Il marchio può essere forte o debole, in base al suo carattere distintivo; maggiore tutela è riservata al marchio celebre. Oggi è altresì possibile registrare nuove tipologie di marchi (ad esempio: forme, suoni, ecc.).

Phishing

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Definizione: il phishing consiste in una frode finalizzata all'acquisizione di dati personali riservati.

Essa viene compiuta mediante l'invio di e-mail nelle quali vengono riportati i loghi ufficiali e la grafica di aziende e istituzioni (generalmente banche). Al destinatario si chiede di fornire informazioni assai delicate come nome utente e password oppure il numero della propria carta di credito.

Tale richiesta viene spesso giustificata da ragioni di natura tecnica. Ovviamente non tutti i destinatari avranno un rapporto con la banca o l'azienda il cui nome viene millantato, ma alcuni di essi lo avranno e, probabilmente, una percentuale ancora minore "abboccherà" all'email.

Posta elettronica certificata

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Per Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, si intende "ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici".

Con la Posta Elettronica Certificata al mittente viene fornita la documentazione elettronica, con valenza legale, che attesta l'invio e la consegna di documenti informatici. In altri termini, il proprio gestore di posta invia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Inoltre, quando il messaggio giunge al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta o mancata consegna con specifica indicazione temporale.

La traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per legge per un periodo di trenta mesi: in tal modo il mittente può ottenere la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse (ad esempio, in caso di smarrimento).

La PEC è disciplinata dal d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, che ne stabilisce le modalità di utilizzo sia a livello di diritto privato che di diritto amministrativo (dunque non solo relativamente ai rapporti fra cittadini/imprese e p.a., ma anche fra cittadini e fra imprese). Inoltre, con decreto del 2 novembre 2005, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ha emanato le “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”.

Il d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anti-crisi, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"), convertito in legge dall'art. 1, l. 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che l'istituzione di una casella di Posta Elettronica Certificata è obbligatoria per determinate categorie: imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.

 

Typosquatting

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Definizione: il typosquatting, detto anche "URL hijacking", è una forma di cybersquatting basata sugli errori di digitazione compiuti da chi digita un indirizzo web. Consiste nell'acquistare nomi a dominio corrispondenti agli errori di digitazione più comuni, anche dovuti alla fretta.

Con l'errata digitazione l'utente può giungere al sito del typosquatter. Chiaramente, se un sito ha pochi visitatori, il fenomeno è limitato; se, però, i siti hanno un traffico molto elevato ed un consistente numero di accessi, si possono "dirottare" anche alcune migliaia di visitatori al giorno.

L'obiettivo che si tenta di raggiungere può essere duplice:

- intercettare una parte del traffico indirizzato al sito ufficiale;

- intercettare il maggior numero possibile di e-mail inviate a indirizzi del soggetto o della società presi di mira.

In alcuni casi, si fa ricorso al cyberqsquatting per diffondere malware; in altri, per ottenere un maggior traffico (e, dunque, una maggiora visibilità) verso il proprio sito web.

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