La democrazia (dal greco «governo del popolo») è una forma di governo in cui il potere risiede nel popolo, che lo esercita attraverso istituti politici diversi, o di democrazia diretta, in cui i cittadini prendono direttamente le decisioni che li riguardano, o di democrazia indiretta, in cui i cittadini, titolari del potere decisionale, eleggono dei rappresentanti politici che, in funzione intermediaria, svolgono le funzioni decisionali e amministrative per conto della compagine sociale che rappresentano.

Nel corso della trattazione si esamineranno entrambe le forme di democrazia mettendo in evidenza, da un lato, i vantaggi e gli svantaggi che esse presentano e, dall’altro, mettendo in luce che, mentre in passato la democrazia diretta sembrava irrealizzabile, oggi, grazie alla tecnologia, pur presentando ancora dei punti di criticità, può essere considerata una possibile soluzione per rendere le decisioni politiche più vicine agli interessi e ai bisogni dei diretti interessati.

Nascita ed evoluzione della democrazia

La nascita della democrazia viene generalmente inquadrata con l’esperienza delle poleis dell’Antica Grecia, dove i cittadini ateniesi, nelle agorà, discutevano e votavano direttamente sulle tematiche di interesse per la loro città e, in questo modo, provvedevano direttamente alla gestione dei propri interessi, senza la mediazione di soggetti politici intermedi. Ciò che rende veramente interessante l’esperienza Ateniese è il fatto che tramite questo sistema si cercava di raggiungere una tendenziale unanimità, in modo tale che anche gli interessi delle minoranze fossero tutelati.

Successivamente però, l’evoluzione della società, la complessità degli interessi e dei bisogni sociali e la pluralità dei soggetti concretamente chiamati a decidere hanno reso col tempo difficilmente impraticabili forme di democrazia diretta e preferibili quelle di democrazia rappresentativa, più adatte alle esigenze della società moderna.

Se questo è vero per il passato, è pur vero che nell’era attuale della tecnologia e dell’informatizzazione la democrazia diretta sembra recuperabile e adattabile alle esigenze moderne. Infatti, si stanno sviluppando delle nuove forme di democrazia diretta, dette e-democracy, in cui gli utenti possono direttamente esprimere le proprie opinioni e contribuire alla formazione delle decisioni che li riguardano.

Gli sviluppi dei sistemi democratici

Nei sistemi di democrazia indiretta (o rappresentativa), invece, non sono i diretti interessati a prendere le decisioni, ma dei soggetti da loro delegati (rappresentanti politici). In questo caso, vengono creati degli organi intermedi (Parlamento, Governo, Consigli comunali e regionali), eletti periodicamente dai cittadini, con lo scopo di assumere decisioni complesse secondo il principio di maggioranza.

Si sono peraltro sviluppati nel tempo alcuni sistemi misti, che cercano di contemperare le differenze tra la democrazia diretta e quella indiretta: un esempio è costituito proprio il nostro sistema.

La Costituzione Italiana, infatti, prevede come forma di governo la democrazia rappresentativa, contemperata da alcuni istituti di democrazia diretta, che mirano a garantire la partecipazione e il contributo dei cittadini alle decisioni politiche del Paese. In particolare, la Costituzione ha introdotto tre istituti di democrazia diretta:

  • il diritto di petizione di cui all’art. 50, secondo cui “tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”;
  • le leggi di iniziativa popolare di cui all’art. 71 co. 2, secondo cui “Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”;
  • il referendum, che può essere abrogativo (art. 75), confermativo (art. 138), consultivo (art. 132).

Queste ipotesi sono però marginali e necessitano pur sempre di un soggetto intermediario che si occupi poi della materiale predisposizione del testo legislativo o che promuova l’iniziativa (ad es. i comitati).

L’utilizzo della tecnologia, però, come già accennato, sembrerebbe aprire le porte a nuove forme di democrazia diretta e un superamento, almeno in parte, dei suoi principali limiti, consentendo una riunione, se pur virtuale, di tutti i soggetti interessati ed una loro attiva partecipazione nelle decisioni.

L’e-democracy

Con il termine e-democracy, o democrazia digitale, si fa riferimento all’utilizzo di strumenti digitali e tecnologici al fine di aumentare la partecipazione politica dei cittadini alle decisioni che li riguardano, con lo scopo ultimo di avvicinarsi il più possibile ai loro interessi e bisogni.

Una tale finalità troverebbe, peraltro, un suo fondamento proprio nella Costituzione italiana, che, all’art. 118, co. 4, prevede il principio di sussidiarietà, secondo cui è necessario che le decisioni siano assunte dal livello più vicino ai diretti interessati.

All’interno del concetto di democrazia digitale, in particolare, possono essere distinti due modelli:

1) la democrazia digitale diretta, che consiste in un modello di democrazia in cui, puramente e semplicemente, i cittadini partecipano al processo legislativo al posto dei rappresentanti politici.

In questo caso, quindi, i cittadini potrebbero direttamente decidere sulle questioni sottoposte al vaglio legislativo dando il proprio assenso o il proprio dissenso alle proposte tramite una piattaforma digitale.

2) la democrazia digitale partecipata, che consiste in un modello di democrazia che non si focalizza sulla riduzione del ruolo dei rappresentanti politici, ma piuttosto sull’incremento della partecipazione di tutti i cittadini allo sviluppo e all’indirizzo generale della politica.

Attraverso questo sistema, dunque, i membri della comunità verrebbero chiamati a dare il proprio contributo allo sviluppo dell’indirizzo politico, attraverso nuove proposte, o partecipare direttamente alla formazione dei testi legislativi, sempre attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica, in grado di mettere in contatto virtualmente una pluralità di persone anche molto distanti tra loro.

Un sistema così strutturato, a titolo meramente esemplificato, è simile a quello utilizzato su alcune piattaforme che consentono a chiunque vi acceda di dare il proprio contributo, intervenendo direttamente su quanto vi viene pubblicato.

Inoltre, questo secondo modello di e-democracy è già stato impiegato in alcune casi, al fine di portare a conoscenza degli Stati interessati i concreti interessi, le particolari esigenze ed i problemi esistenti dei cittadini cercando così di indirizzare l’azione politica dei Governi.

Limiti e rischi dei sistemi di democrazia digitale

La democrazia digitale presenta però dei punti di criticità, sia sotto il profilo delle difficoltà applicative, sia sotto per i rischi per il rispetto delle esigenze sociali a cui vanno incontro.

Tali sistemi, infatti, vengono ritenuti generalmente inadeguati per l’assunzione di decisioni complesse, sia da un lato per l’allungamento dei tempi che comporterebbe il coinvolgimento di tutti i cittadini, sia sotto un diverso punto di vista, per il fatto che non tutti i cittadini dedicherebbero tempo e impegno, né d’altronde ne avrebbero la competenza, per redigere un testo legislativo non inerente ad un’area di loro interesse o di cui non abbiano conoscenze adeguate.

Inoltre, potrebbe costituire un rischio per l’efficienza e per l’adeguatezza dei provvedimenti legislativi che ne potrebbero derivare, poiché affidare decisioni politiche complesse a cittadini che potrebbero non avere le competenze adeguate per comprendere e gestire gli interessi e la complessità delle esigenze sociali che si andrebbero a disciplinare.

Queste difficoltà potrebbero peraltro essere superate, ad esempio, attraverso un sistema di deleghe del voto, che potrebbero essere affidate non necessariamente ai politici, ma anche persone vicine, fidate e munite delle adeguate competenze, che potrebbero essere in grado di più rispondere adeguatamente alle esigenze e soddisfare gli interessi sottesi al provvedimento legislativo. Un’altra possibile soluzione potrebbe essere un sistema di democrazia diretta parziale, limitata cioè a singole aree di interesse, così che i cittadini possano votare solo sulle questioni a cui veramente sono interessati o in relazione alle quali dispongono di specifiche competenze.

Uno dei rischi più concreti ed attuali è, tuttavia, quello della possibile vulnerabilità dei sistemi informatici utilizzati, da cui potrebbe derivare una manipolazione dei voti, nonché una violazione del diritto di segretezza del voto, con conseguente ed evidente pericolo per la veridicità dei risultati ottenuti. Una situazione di questo genere è stata di recente oggetto di un provvedimento del Garante della Privacy (n. 83 del 4 aprile 2019), che ha rilevato una carenza nelle misure di sicurezza applicate al sistema informatico di una piattaforma di democrazia diretta, che avrebbero potuto mettere a rischio la riservatezza dei voti espressi dagli utenti.

Conclusioni

La democrazia elettronica, dunque, applicando alcune misure correttive opportune onde evitare, o quanto meno, ridurre i principali rischi sopra brevemente descritti, potrebbe offrire una soluzione innovativa per un tentativo di avvicinamento della politica alle esigenze della collettività e per una partecipazione attiva dei cittadini, in modo da far emergere interessi, esigenze e problematiche comuni.

In suo eventuale sviluppo e affinamento, tale sistema potrebbe portare anche ad un possibile superamento del principio di maggioranza, verso il recupero del principio di unanimità, se pur tendenziale, come era nell’Antica Grecia, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica in cui tutti i cittadini possano essere coinvolti.

In un sistema così costruito, il cittadino sarebbe responsabilizzato, in quanto verrebbe chiamato a partecipare attivamente alle scelte politiche di cui è destinatario e, pertanto, sarebbe tenuto a riflettere e a informarsi con maggiore impegno e attenzione sui temi politici che lo riguarderebbero direttamente, non solo in fase applicativa, ma anche decisionale.

Redazione Diritto dell’informatica

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