copyright

Stai pensando di valorizzare il tuo sito web e di aprire una sezione dedicata alla rassegna stampa?

Se questo è il tuo caso, sarà necessario fare attenzione al rapporto e alle implicazioni giuridiche e pratiche  che questa attività ha con la normativa sul diritto d’autore.

Il tema è da lungo tempo dibattuto e tutt’oggi non vi è un orientamento unitario a cui poter far riferimento, essendo anche il quadro normativo della materia in oggetto assai frastagliato e di non facile interpretazione.

Molto spesso il limite tra utilizzo lecito e illecito di un’opera dell’ingegno, in questo caso un articolo o una pagina di giornale, è davvero sottile e sono diversi gli aspetti da tenere in considerazione per non incorrere in spiacevoli conseguenze.

Certo è che sempre più spesso siti web aziendali realizzano la pagina “parlano di noi” o “dicono di noi” pubblicando una rassegna di articoli di riviste tradizionali e online che pubblicizzano l’azienda.

Senza entrare nel merito della gestione dei marchi altrui all’interno di storytelling non proprio lecito o dei casi di articoli “giornalistici” creati e venduti come strumenti pubblicitari, vediamo quali sono le considerazioni riguardanti le rassegne editoriali sul web.

 

Un focus su normativa e giurisprudenza

Sulla possibilità di utilizzare per una rassegna stampa articoli di giornale, e quindi, le notizie in essi riportate, bisogna fare sicuramene una preliminare premessa : queste produzioni sono riconducibili alla categoria delle opere dell’ingegno. In maniera ancora più specifica tali opere dell’ingegno hanno carattere letterario, la cui riproduzione e comunicazione al pubblico sono regolati puntualmente dalla legge n.633/1941 (c.d. Legge sul Diritto D’autore) :

  • articolo 13 : “ Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”;
  • articolo 16 : “Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.”

 

I due diritti appena citati, rientranti tra le attività di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno, sono, in questi casi, prerogativa esclusiva dell’editore. A sostegno di ciò, è inevitabile fare riferimento ad una pronuncia della corte di Cassazione che funge da linea guida sul tema, nella quale si afferma che “l’editore di un quotidiano o di un periodico, quale titolare dei diritti di sfruttamento economico sull’opera collettiva, e di conseguenza sulle parti che la compongono, è legittimato ad opporsi alla pubblicazione, su una rassegna stampa diffusa, a scopo di lucro, in via informatica, di articoli tratti dalla propria pubblicazione, per i quali la riproduzione o l’utilizzazione è stata espressamente riservata dall’editore stesso” (Corte di Cassazione sentenza 20 settembre 2006, n. 20410).

 

Da questa visione generale, si passa poi alle previsioni di carattere eccezionale, che rappresentano delle parziali deroghe. Infatti, in alcuni casi ben definiti e ricorrendo determinate condizioni, la normativa sul diritto d’autore consente di utilizzare parti e/o estratti di un’opera tutelata dal diritto d’autore.

Nello specifico,

  • l’art. 10 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche che afferma  la liceità delle “citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo”
  • l’art. 70 della Legge 633/1941 sul Diritto d’Autore prevede che “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera(…)Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.”

 

La pronuncia del TAR Lazio: violazione del copyright

Proprio sull’ultima questione affrontata si basa una recentissima pronuncia del TAR Lazio, che prova a far chiarezza sui profili di liceità dell’attività di rassegna stampa, bilanciata con il diritto dell’editore – così come delineato nel paragrafo precedente – di opporsi all’utilizzo illegittimo e non autorizzato di articoli e pagine di giornale.

Il caso di specie riguardava una società di media monitoring e il suo utilizzo di articoli di una nota testata giornalistica, coperti dalla clausola di riproduzione riservata. Il TAR, nelle sue argomentazioni, rileva come “la circostanza che la società di media monitoring svolga selezione e organizzazione delle opere non costituisce scriminante al divieto di riproduzione di articoli di giornale o di parti o pagine di giornale, in cui vi sia la riserva della riproduzione, in quanto non contemplata né dal diritto interno né dal diritto comunitario”.

Da questo assunto di partenza, poi, il TAR si spinge ad affrontare un’ipotesi che potrebbe esulare dalle statuizioni generali appena citata.

Nella sentenza in oggetto, infatti, si legge che “ad un diverso approdo ermeneutico potrebbe pervenirsi se la rassegna stampa si limitasse a fornire informazioni non complete, si limitasse ad una mera citazione dell’articolo giornalistico, lasciando inalterato il bisogno per il lettore di acquistare copia del periodico per leggervi l’articolo di suo interesse oppure se si limitasse a riprendere una parte non rilevante dei contributi presenti sul giornale e li riorganizzasse e sintetizzasse autonomamente senza riprodurre integralmente gli articoli”.

 

Una distinzione necessaria : funzione pubblicitaria o divulgativa di una rassegna stampa

Alla luce delle considerazioni appena affrontate, resta in ultimo da analizzare uno dei punti più critici della questione in oggetto, ossia la finalità perseguita ad esempio da un sito web che intende pubblicare una rassegna stampa. Il discrimine tra liceità e illiceità di tale attività risiede nell’obiettivo perseguito attraverso la pubblicazione di questi contenuti. Si aprono, a questo punto, due possibili scenari:

  • se il sito web intende utilizzare articoli o pagine di giornali per scopi commerciali o pubblicitari, grazie alla protezione offerta a tali contenuti dal diritto d’autore, ciò sarà in linea generale illecito, e ipotesi diversa potrà configurarsi soltanto qualora tale utilizzo venga espressamente autorizzato dal titolare di tali diritti;
  • se, invece, il sito non persegue finalità commerciali, ma si limita a pubblicare parti e/o estratti di un’opera per scopi meramente di critica o di divulgazione, allora tale attività rientra tra le ipotesi consentite, sempre se ciò non vada a concorrere con gli interessi delle testate da cui gli stessi articoli sono tratti.

 

Conclusioni

Il quadro normativo e giurisprudenziale tracciato dimostra come la materia del diritto d’autore abbia tante e complesse implicazioni nei più svariati ambiti, come appunto quello delle rassegne stampa. L’argomento in oggetto è ancora lontano dall’essere inquadrato in maniera definitiva e certa e i possibili casi concreti possono essere caratterizzata da aspetti peculiari e di difficile definizione generica. Novità importanti arriveranno con l’effettiva applicazione della Direttiva Europea 2019/790, che in Italia tarda ad arrivare, nonostante il termine di recepimento scaduto lo scorso 7 giugno 2021.

È essenziale, nella gestione di attività così delicate e ancora non ben definite, essere seguiti da professionisti del settore, che possano offrire una consulenza specifica e adatta al singolo caso concreto.

Se doveste avere dubbi o voleste una consulenza al riguardo da professionisti del settore e/o avete necessità di tutelare l’attività del vostro copywriting, vi consigliamo di contattare il nostro partner Studio Legale FClex.

Redazione di Diritto dell’Informatica

 

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