social network

L’incredibile diffusione dei social network ha implicato notevoli cambiamenti nella vita di ognuno di noi, sia per la facilità e immediatezza con cui è reso possibile documentarsi, che per il ruolo preponderante che hanno assunto nelle relazioni intersoggettive.

Ed è proprio l’importanza che hanno assunto tali strumenti di interazione sociale, che è reso necessario ad ognuno di noi di assumere la consapevolezza di quali siano i comportamenti da tenere per non incorrere in problematiche di natura legale.

 In un precedente articolo sono stati individuati i possibili comportamenti volti ad integrare fattispecie penalmente sanzionate dal legislatore sotto il profilo della diffamazione. Nei paragrafi che seguono cercheremo di focalizzarci in una serie di fattispecie concrete, che sono state oggetto di note pronunce giurisprudenziali, in modo tale da rendere più agevole per il lettore l’identificazione delle diverse modalità di espressione concesse, al fine di non travalicare il labile confine che delinea il diritto di critica dalla diffamazione.

I commenti dal contenuto diffamatorio sulle pagine dei Social network.

I social network raccolgono una innumerevole serie di informazioni, ed è proprio per tale motivo che vengono frequentati ogni giorno da milioni di individui, i quali ricercando gli argomenti di proprio interesse possono documentarsi e interagire con gli altri utenti in maniera semplice e veloce.

Spesso accade che questi frequenti scambi di informazioni portino gli utenti a confrontarsi su tematiche tra le più svariate, culminando in taluni casi in discussioni nelle quali gli animi tendono a “scaldarsi” repentinamente, portando alcuni individui ad esprimere per iscritto il proprio dissenso. La domanda appare evidente e scontata, ovvero in quali casi un commento lasciato su un social network può assumere una connotazione diffamante? Per dare risposta a tale interrogativo è bene riferirsi ad alcune pronunce giurisprudenziali.

Insultare l’ex datore di lavoro sulla propria bacheca Facebook.

Una tra le più importanti decisioni in materia di diffamazione a mezzo web è quella presa dal G.I.P. del Tribunale di Livorno (n.38912/2012). Il caso riguardava un ex dipendente di un centro di bellezza, il quale dopo essere stato licenziato, dava libero sfogo alla propria rabbia pubblicando una serie di frasi offensive rivolte ai suoi ex datori di lavoro sulla propria bacheca personale di facebook.

Il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto in tali comportamenti il verificarsi di tutti gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice, essendoci sia la comunicazione con più persone, (dato che il commento era stato pubblicato sulla bacheca facebook), che l’identificazione del soggetto destinatario, dato che l’utente aveva fatto espressa menzione del nome del centro estetico, oltre chiaramente all’utilizzo di espressioni volte ad arrecare un’offesa.

Il giudice ha infatti specificato in modo analitico quali sono gli elementi facenti ricadere il comportamento nell’ipotesi della diffamazione aggravata di cui al terzo comma dell’art.595c.p., ovvero:

  • Facebook è il più diffuso e popolare dei social network;
  • è evidente che gli utenti di Facebook sono consapevoli, e anzi in genere tale effetto non è solo accettato ma indubbiamente voluto, del fatto che altre persone possano prendee visione delle informazioni scambiate in rete;
  • l’uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della reputazione dell’offeso, integra sicuramente gli estremi della diffamazione, alla luce del carattere pubblico del contesto in cui quelle espressioni sono manifestate, della sua conoscenza tra più persone e della possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti a Facebook.

Il giudice ha infine concluso stabilendo che si giunge agevolmente a ritenere che l’utilizzo di Internet integri l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595, Co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale.

Insultare una persona sulla propria bacheca Facebook senza indicarne il nome.

Appare ormai evidente che l’utilizzo di espressioni offensive mediante la pubblicazione su un sito web esponde l’autore a probabili conseguenze legali con espresso riferimento all’aggravante di cui al comma 3 dell’art 595 c.p. Ma se un commento dal contenuto diffamatorio non indicasse il nominativo del soggetto al quale è rivolto l’autore potrebbe ugualmente rispondere del reato di cui all’art.595  Ebbene la risposta a tale interrogativo viene offerta ancora una volta dai giudici del Palazzaccio i quali nella sentenza n.16712 del 2014 si sono occupati della questione.

Il caso trae origine dalla vicenda giudiziaria che vedeva come protagonisti dei componenti della Guardia di finanza, in cui un maresciallo, una volta ricevuta la comunicazione di trasferimento presso un’altra sede, si lamentava di tale decisione sulla propria bacheca di Facebook, individuando quale responsabile, il collega scelto per la sostituzione, attraverso la pubblicazione di commenti piuttosto coloriti ed offensivi rivolti allo stesso. Fino a qua nulla di strano, se non fosse che il militare non indicava il nominativo del collega, limitandosi ad esprimere le offese “al collega sommamente raccomandato e leccaculo”. Tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto in che “[…]Ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell’utilizzazione di un social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti allo stesso corpo militare di appartenenza dell’autore della pubblicazione on line, né la circostanza che in concreto la frase pubblicata sia stata letta soltanto da una persona. D’altro canto, ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa”.

Pertanto nella valutazione se il comportamento rientri o meno nella fattispecie della diffamazione, non rileva la mancata indicazione del nominativo della persona offesa, essendo questo facilmente individuabile dai termini utilizzati dall’offensore.

Infatti nel caso di specie il militare riferendosi alla propria sostituzione ed insultando il soggetto individuato per la sua sostituzione, pur non indicandone il nome ha sicuramente reso agevole la sua identificazione.

La recente conferma della Cassazione sull’aggravante dell’offesa a mezzo stampa in caso di commenti offensivi sui social network.

Di recente, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8328/2016, ha confermato ancora una volta l’applicazione dell’aggravante dell’offesa a mezzo stampa nel caso di commenti dotati di efficacia offensiva pubblicati sui social network. Il caso oggetto della pronuncia, riguardava il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, il quale denunciava di essere stato diffamato da alcuni soggetti, mediante la pubblicazione di commenti sulle bacheche Facebook degli stessi autori. I giudici nel condannare gli autori hanno specificato che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595 Codice Penale, comma terzo, in quanto la diffusione di un messaggio secondo le modalità offerte dal social network in questione ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato, ma apprezzabile di persone.

La condivisione di un post diffamante non integra il reato di diffamazione

Sino ad ora sono state esaminate solamente pronunce che hanno evidenziato l’estendibilità del reato di diffamazione alle condotte realizzate mediante l’impiego dei social network. Tuttavia vi sono stati alcuni casi, a dire il vero isolati, in cui sono state pronunciate delle sentenze di assoluzione. Una tra le più importanti per la propria valenza pratica è la n.3981 emessa dalla V sezione della Corte di Cassazione Penale.

Il caso riguardava un soggetto che partecipando ad una discussione su facebook  pubblicava un commento di per sé privo di alcuna portata diffamatoria, ma che secondo il giudice di appello assumeva valenza offensiva nell’ottica generale del contesto in cui si inseriva.

Di parere opposto sono invece stati i giudici della Suprema Corte, secondo i quali il fatto di aver condiviso una critica nei confronti della persona offesa, non determina la responsabilità penale del soggetto ex art. 595 c.p. qualora questi non utilizzi espressioni offensive. I giudici infatti hanno motivato la sentenza stabilendo che “era infatti nel suo diritto manifestare un’opinione apertamente ostile nei confronti del M., ma,[..] contrariamente agli altri partecipanti alla “discussione”, egli lo ha esercitato[..]correttamente, senza ricorrere alle espressioni offensive utilizzate da altri, nè dimostrando di volerle amplificare attraverso il proprio comportamento.”

Conclusioni

Salvo alcune rare ed isolate pronunce isolate, la Suprema Corte ritiene che “la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 c.p.p., comma 3”.

Ormai non ci sono più dubbi quindi, tutte le sopracitate pronunce giurisprudenziali confermano ancora una volta la linea dura della Corte di Cassazione in materia di diffamazione, la quale è giustificata dalla rapidità ed estrema facilità di diffusione anche di un singolo commento nell’orizzonte infinito del web.

Dott. Giuseppe Laganà

 

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