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L’ondata verde, che fin dallo scorso autunno ha riempito le piazze italiane, ha reso chiara a tutti – qualora ce ne fosse stato bisogno – l’esigenza di ripensare il nostro stile di vita per cercare di renderlo più sostenibile a livello ambientale.

Questa riflessione tocca quasi tutti gli ambiti della nostra quotidianità e, in particolare, la mobilità.

Così, come possibile alternativa allo smog e allo stress del traffico cittadino, hanno iniziato a prendere piede soluzioni di micromobilità elettrica: un modo completamente diverso di spostarsi rispetto ai mezzi tradizionali, alla cui diffusione hanno sicuramente contribuito i periodi di sperimentazione e i bonus recentemente introdotti dal legislatore.

A distanza di mesi, dunque, si rende opportuno fare il punto della situazione.

Ma, prima di tutto, cosa si intende di preciso per micromobilità elettrica?

Tale espressione designa l’utilizzo di “veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica” (Legge del 30/12/2018 n. 145, art. 1, co. 102), ossia monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel. Stante l’ampia definizione legislativa, anche altri mezzi potrebbero esservi compresi, ma, al momento, l’utilizzo di veicoli diversi da quelli menzionati – cd. atipici, in quanto non ne sono state disciplinate le caratteristiche tecniche e funzionali -, è vietato e comporta una sanzione amministrativa da 200 a 800 euro, oltre alla confisca del veicolo (art. 59, comma 2 bis, del d.Lgs. 285 del 30/4/1992).

Fatta questa premessa, dunque, è possibile vedere più da vicino la disciplina.

Il periodo di sperimentazione

La possibilità di sperimentare l’uso di veicoli di micromobilità elettrica è stata prevista per la prima volta dalla legge di bilancio 2019, all’art. 1, comma 102. Ha fatto seguito, poi, il decreto del Ministero dei Trasporti del 4 giugno 2019, che ne ha specificato le modalità attuative.

In esso, sono individuate le tipologie di veicolo ammesse, addirittura mediante foto recanti l’indicazione analitica delle varie componenti, e ne sono specificati i requisiti tecnici. Così, ad esempio, all’art. 2 si stabilisce, fra le altre cose, che “I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico”, che “Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico” e che “i dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere”.

Vengono previste, inoltre, delle specifiche norme di utilizzo: sempre all’art. 2, infatti, si statuisce l’obbligo di condurre a mano i veicoli, se privi delle luci necessarie, “da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione”.

Peraltro, le specifiche tecniche e le norme di comportamento sono state implementate nei successivi provvedimenti che hanno interessato la materia, ossia la legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) e la legge di conversione del c.d. “decreto milleproproghe” (L. 28 febbraio 2020, n. 8), ove si è stabilito, ad esempio, che “I   conducenti   dei   monopattini    a    propulsione prevalentemente elettrica di cui al  comma  75 [n.d.r. della legge di bilancio 2020]  devono  procedere  su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due”.La delibera comunale

Il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, tuttavia, non è sufficiente per poter circolare con i monopattini elettrici e gli altri veicoli.

Prerequisito essenziale, infatti, è che il Comune in cui si vuole utilizzare un mezzo di micromobilità elettrica abbia adottato una apposita delibera per dare il via al relativo periodo di sperimentazione (art. 3, decreto del Ministero dei Trasporti del 4 giugno 2019).

Questa delibera, in particolare, dovrà individuare le tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada in cui sarà possibile utilizzare monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel, ovviamente sempre nel rispetto delle indicazioni generali fornite dal Ministero. Così, ai sensi dell’allegato 2 del Decreto, mentre monopattini elettrici e segway potranno essere autorizzati a percorrere aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili su corsia riservata e strade con velocità massima inferiore a 30 km/h, hoverboard e monowheel avranno invece un raggio di azione limitato alle sole aree pedonali.

Il punto, peraltro, ha ricevuto una successiva precisazione con la legge di bilancio 2020, la quale ha stabilito che i monopattini elettrici “possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima.”

Da ultimo, pare opportuno fare un cenno alla durata della sperimentazione, che, originariamente prevista fino a 27 luglio 2021, è stata allungata di altri dodici mesi dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed è attualmente prevista fino al 27 luglio 2022.

Micromobilità: metodi di approccio

Chi, dunque, ha capito nel corso della sperimentazione che l’utilizzo di un veicolo di micromobilità elettrica fa al caso suo, si trova in un momento sicuramente propizio.

Non solo, infatti, è stato previsto il cd. ‘bonus mobilità’, che comporta un sostanzioso rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei mezzi di circolazione in parola, ma, addirittura, la normativa vigente prevede la possibilità per i Comuni di autorizzare, nel rispetto di determinate condizioni, i servizi di noleggio “free-floating”.

Vediamo assieme entrambi gli elementi.

Quanto al bonus mobilità, va anzitutto ricordato che esso, istituito con l’articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111, riguarda non solo le biciclette, ma anche monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel. A confermarlo, oltre all’art. 229 del cd. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), è anche il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 45 del 14 Maggio 2020.

I parametri da rispettare per accedere al bonus sono da tempo noti e, al riguardo, ci si limita a rinviare al sito del Ministero dell’Ambiente per tutte le necessarie informazioni. Preme evidenziare, tuttavia, che il decreto attuativo del bonus ha avuto una gestazione più lunga del previsto – doveva uscire ad agosto di quest’anno – al fine di consentire un aumento dei fondi. L’intenzione, infatti, è evitare un cd. ‘Click day’: ossia la corsa per la presentazione della domanda di rimborso nel più breve tempo possibile, per non rischiare di restare esclusi dai beneficiari per insufficienza di risorse.

La possibilità di usufruire di veicoli di micromobilità elettrica non è, però, necessariamente vincolata all’acquisto di un mezzo. Infatti, il legislatore ha disciplinato anche la possibilità del noleggio “free-floating”. Tale meccanismo, più conosciuto per il car-sharing, comporta l’impiego di un veicolo dislocato in un’area individuata, al quale solitamente si accede mediante un’apposita applicazione per smartphone.

Il decreto del Ministero dei trasporti del 04 giugno 2019, dunque, richiede che i Comuni, “qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalità free-floating, prevedano di rendere obbligatoria l’attivazione di una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle società responsabili del servizio”, nonchél’obbligo di coperture assicurative per l’espletamento del servizio stesso”. La legge di bilancio 2020, art. 1 comma 75, aggiunge poi l’obbligo di specificare “il numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione”, nonché “le modalità di sosta   consentite   per   i   dispositivi interessati”.

Conclusioni

Alla luce dei mesi trascorsi dall’inizio della sperimentazione, si può affermare che la micromobilità elettrica offra prospettive sempre più accattivanti.

Come testimonia l’avvicendarsi degli atti normativi, tuttavia, la regolamentazione del fenomeno – così come l’allestimento delle procedure per la corresponsione del bonus mobilità – è ancora in costruzione. Si auspica, dunque, che il legislatore prosegua nel percorso di promozione già intrapreso e porti a termine gli impegni assunti, in modo tale da far fiorire quanto più possibile questa nuova concezione della mobilità.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Redazione Diritto dell’Informatica

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