L’uso di tecnologie informatiche in ambito sanitario trova, già da tempo, numerose applicazioni, spaziando dalla trasmissione di documenti in formato digitale – si pensi all’ordinanza della Protezione Civile dello scorso 19 marzo sulla smaterializzazione delle ricette mediche – all’adozione di soluzioni di independent living, come sensori e sistemi di monitoraggio a distanza dei pazienti, o, ancora, alla gestione informatica dei flussi di lavoro nelle unità di cura.

Gli esempi potrebbero essere molti altri, ma l’aspetto su cui vorremmo concentrarci oggi è la telemedicina, con particolare riferimento alla televisita, su cui la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha recentemente emanato un documento che si pone, quale obbiettivo, l’adozione di una disciplina organica (doc. n. 20/167/CR06d/C7 del 10 settembre 2020, “Erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a distanza – Semplificazione all’accesso alle cure – Televisita”).

Telemedicina e televisita: di cosa parliamo?

Prima di esaminare le linee guida, tuttavia, appare opportuno chiarire di cosa stiamo parlando. Anzitutto, stando alla definizione dell’OMS, per telemedicina si intende “l’erogazione di servizi di cura ed assistenza, in situazioni in cui la distanza è un fattore critico, da parte di qualsiasi operatore sanitario attraverso l’impiego delle tecnologie informatiche e della comunicazione per lo scambio di informazioni utili alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione di malattie e traumi, alla ricerca e alla valutazione e per la formazione continua del personale sanitario, nell’interesse della salute dell’individuo e della comunità” (WHO Organization. A health telematics policy in support of WHO’s Health-For-All strategy for global health development: report of the WHO group consultation on health telematics, 11–16 December, Geneva. WHO press, 1997).

Come si può notare, è una definizione molto ampia, idonea a ricomprendere numerose pratiche e attività. Fra queste, rientra, appunto, la televisita, ossia l’interazione a distanza fra medico e paziente – con l’eventuale supporto di un caregiver – che può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure.

Il coinvolgimento del paziente distingue la televista dal teleconsulto e dalla telecooperazione, che riguardano, invece, solo medici ed operatori sanitari.

Comprese, dunque, le nozioni basi dell’argomento, pare utile vederne qualche applicazione concreta. Stando al citato documento della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, finora la telemedicina è stata utilizzata in Italia in ambito cardiologico, in particolare per la trasmissione ed il monitoraggio di informazioni inviate da dispositivi impiantabili (pacemaker e defibrillatori). Ancora, si è avuta la trasmissione agli ospedali dei parametri vitali rilevati sulle ambulanze per anticipare il monitoraggio del paziente, oppure, per far fronte ad emergenze, si è ricorso al teleconsulto con la trasmissione di immagini. Queste, dunque, sono solo alcune possibilità offerte dalla telemedicina, ma se ne potrebbero ipotizzare molte altre, specialmente in questo periodo di emergenza legata al COVID-19.

Valore giuridico delle linee guida e panorama normativo

Come già anticipato, le linee guida costituiscono un primo passo per l’adozione di una disciplina organica in materia di televisite, ma non hanno, di per sé, efficacia vincolante.

Infatti, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome è stata costituita a Pomezia il 15 e 16 gennaio del 1981 come organismo di coordinamento politico fra i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome. Essa, dunque, esprime il punto di vista dei soggetti che vi si riuniscono.

Peraltro, il panorama giuridico su cui le linee guida intervengono è caratterizzato da particolare frammentarietà. Pare utile, per rendere conto del carattere episodico degli interventi normativi sul tema, citarne alcuni tra i più recenti.

Così, ad esempio, il Piano Nazionale della Cronicità (sancito ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28.8.1987, n. 281, in data 15 settembre 2016 – Rep. atti160/CSR), affermando che la Telemedicina e la Teleassistenza consentono di favorire la gestione domiciliare della persona, proponeva delle sperimentazioni di modelli di assistenza quali la teleassistenza domiciliare, il teleconsulto specialistico ed il telemonitoraggio medicale.

L’art. 21, comma 4, del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, poi, specificava che nell’ambito dei percorsi assistenziali integrati e dell’assistenza distrettuale territoriale dovevano privilegiarsi gli interventi che consentissero la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio.

Ancora, il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione del 31.05.2017 assegnava un ruolo centrale per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana in materia sanitaria – fra le altre cose – al Progetto Telemedicina.

Le linee guida

Dopo aver visto quale valore assumono le linee guida ed il contesto in cui sono emanate, si può passare alla disamina vera e propria del loro contenuto.

In primo luogo, sono state definite le condizioni per attivare delle prestazioni ambulatoriali a distanza. Alle televisite, sempre a patto che non sia richiesto l’esame obiettivo del paziente (tradizionalmente composto da ispezione, palpazione, percussione e auscultazione), si potrà procedere qualora:

  • il paziente sia inserito in un percorso di follow up da patologia nota o in un P.D.T.A. (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) formalizzato dall’AUSL di competenza, o a livello regionale;
  • il paziente necessiti di monitoraggio, conferma, aggiustamento, o cambiamento della terapia in corso (es. rinnovo piano terapeutico o modifica dello stesso);
  • il paziente necessiti di valutazione anamnestica per la prescrizione di esami di diagnosi, o di stadiazione di patologia nota, o sospetta; o qualora egli necessiti di spiegazione, da parte del medico, degli esiti di esami di diagnosi o stadiazione effettuati, cui può seguire la prescrizione di eventuali approfondimenti, o di una terapia;
  • ogni altro scenario dove il medico valuti la possibilità di erogare la visita in modalità “televisita”.

Per quanto riguarda il sistema tariffario, è stato suggerita – fra le altre cose – l’opportunità di applicare le stesse tariffe già vigenti per l’erogazione delle equivalenti prestazioni in modalità “tradizionale”.

Ancora, è stato posto quale presupposto della televisita l’adesione informata del paziente, personalmente o tramite tutore, anche al fine di poter imbastire un sistema di comunicazione remota rispettoso delle specifiche tecniche e delle normative vigenti in materia di privacy e sicurezza.

Quanto alla responsabilità sanitaria per gli atti compiuti in televisita, poi, si è affermata la piena responsabilità dei sanitari, al pari delle corrispondenti attività in presenza.

L’infrastruttura tecnologica

Particolarmente interessanti, poi, sono le disposizioni dedicate all’infrastruttura tecnologica necessaria a supportare l’attività di televisita.

Le Regioni e le Province autonome, infatti, hanno ritenuto necessari, oltre a ovvi elementi di base (ad esempio, un collegamento sempre disponibile, un portale web di accesso raggiungibile tramite notebook, tablet o smartphone da sanitari e pazienti etc.) anche che i sanitari dispongano di sistemi differenziati per comunicare con il paziente (SMS, email con testi criptati, video comunicazione) e la presenza di un Centro di coordinamento tecnico che gestisca le attività del servizio, assistendo e instradando le videochiamate degli utenti.

Da ultimo, per far fronte al digital divide che colpisce soprattutto certe fasce della popolazione, si è previsto che laddove il paziente abbia difficoltà a reperire presso il proprio domicilio gli strumenti informatici per la televisita, debba essere garantita la possibilità di accedere a strutture territoriali dell’ASL ovvero a postazioni dedicate, messe a disposizione da enti prossimi al domicilio dello stesso o farmacie.

Conclusioni

Come si è visto dalla rassegna delle Linee guida appena svolta, la telemedicina e, in particolare, le televisite sono ormai dietro l’angolo. Numerosi sono i vantaggi che potrebbero derivarne, ma – come sempre, quando si applicano nuove tecnologie – è necessario non sottovalutarne i possibili risvolti critici. È auspicabile, dunque, che i soggetti e le autorità coinvolte proseguano attivamente questo percorso di implementazione della relativa disciplina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Redazione diritto dell’Informatica

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