È cosa nota a tutti che il modo degli acquisti online sia pieno di pericoli: fra i molteplici, uno dei più ricorrenti è quello di essere truffati. Capita infatti, di tanto di in tanto, di effettuare pagamenti finalizzati all’acquisto di prodotti che, tuttavia, non vengono mai recapitati.

In relazione a questo fenomeno, sono ormai diversi anni che la giurisprudenza si interroga su quale sia il giudice competente a livello territoriale, in ipotesi di truffa telematica. Fortunatamente, il 14 novembre scorso, è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione a far luce sull’argomento.

La truffa on-line

Tale particolare fattispecie del reato di truffa si realizza, com’è facile intuire, in tutti quei casi di compravendita di beni e servizi su una piattaforma informatica: negli anni, tale fenomeno ha assunto un rilievo del tutto considerevole.

Nello specifico, si tratta di un’evoluzione della truffa contrattuale, che presenta criticità ancora maggiori di quest’ultima. Fra le tante difficoltà, ad esempio, figura la difficoltà che si incontra nell’individuare il luogo di consumazione del reato: è quello del luogo da cui il bonifico è partito? O a quello del luogo si è conseguito l’ingiusto profitto?

Il precedente orientamento e i problemi con l’art. 8 c.p.p.

A conti fatti, il problema principale che si poneva prima dell’intervento dei giudici del Palazzaccio, riguardava l’enorme difficoltà che si riscontrava nell’individuare il giudice competente, basandosi solo sul criterio stabilito dall’art. 8 del c.p.p., che sancisce la regola generale secondo la quale risulta competente il giudice del luogo nel quale il reato è stato consumato: «lcompetenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato» .

Tale assunto, quindi, sembra individuare come competente il giudice del luogo nel quale viene compiuto l’atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole. In particolare, quest’ultimo è da ravvisarsi nel comportamento con il quale la vittima, agendo nella propria sfera patrimoniale, danneggia sé stessa a vantaggio del reo.

Seguendo tale impostazione, nell’ipotesi in cui la vittima avesse effettuato la ricarica di una carta prepagata (es: la Postepay), competente risultava essere il giudice del luogo nei quale si trovava l’ufficio postale presso cui era stata effettuata la ricarica.

Stabilire la competenza in questo modo presentava, tuttavia, inconveniente di non poco conto: si impediva, infatti, la concentrazione, presso uno stesso ufficio giudiziario, delle denunce presentate nei confronti di uno stesso venditore, magari operante con nomi diversi e/o su piattaforme diverse. Gli uffici investigativi non avevano gli strumenti per conoscere, in tempo reale, l’esistenza di altre denuncie nei confronti della stessa persona, ma presentata presso una qualsiasi altra Procura del territorio nazionale. Anche individuare una serialità nella commissione delle truffe on–line era, in questo modo, estremamente difficile.

La situazione si è successivamente modificata, diventando meno confusionaria, con la recentissima sentenza di cui si è parlato all’inizio di questo articolo.

Di quale giudice è la competenza territoriale?

La Cassazione ha modificato il suo orientamento, facendo chiarezza nella materia in esame, l’8 settembre scorso, con la sentenza della sezione feriale penale, n. 37400/2016.

Qui si legge che, al fine di stabilire la competenza di cui parliamo, è necessario indagare in merito all’ istante in cui si perfeziona il reato, individuando il momento e il luogo in cui la truffa si conclude. Sempre nella sentenza in analisi, i giudici affermano che, nel caso di truffa commessa attraverso i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, il reato si perfeziona nel momento in cui sul conto corrente del truffatore vengono accreditati i soldi della vittima. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento da parte di quest’ultima, perché è solo con il definitivo accredito sul conto corrente del destinatario che avviene l’addebito su quello dell’ordinante, diventando quello il momento in cui egli perde definitivamente la possibilità di disporne.

Pertanto, volendo stabilire il giudice territorialmente competente, sarà necessario individuare la sede della banca presso cui c’è il conto del truffatore.

Tale orientamento è stato poi riconfermato con la recentissima sentenza dello scorso 14 novembre 2016, n. 48027, in cui la Corte è tornata ad occuparsi della materia annullando senza rinvio la sentenza con cui una  donna che era stata condannata in appello per un truffa avvenuta in internet. In particolare, si è riconosciuto errore nell’aver individuato come competente il tribunale del luogo in cui le vittime avevano materialmente effettuato il bonifico bancario e non quello del luogo in cui l’imputata aveva riscosso le somme: «nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, ove il pagamento, da parte della persona offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l’ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa» (Cass., sent. n. 48027/2016).

Conclusioni

Il nuovo orientamento adottato dalla recente giurisprudenza, segna sicuramente un punto di svolta nella trattazione del reato di truffa on-line. Se non altro, d’ora in avanti individuare il giudice competente sarà più facile, essendo sufficiente risalire al luogo in cui c’è stato l’accredito della somma sul conto del beneficiario.

Ad ogni modo, anche qualora non si riuscisse ad avere certezza del luogo di riscossione, non si pongono particolari problemi, avendo la Corte stabilito l’applicazione delle regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p.

Resta sempre valida, ad ogni modo, la solita raccomandazione che si fa a tutti coloro che decidono di procedere con un acquisto online: la prudenza non è mai troppa e ogni qualvolta dovesse sorgere anche solo il dubbio di essere stati vittima di una truffa, adire nel più breve tempo possibile le autorità competenti è sempre una delle migliori delle soluzioni.

Dott.ssa Giulia Grani

 

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