Privacy e lavoratori: diritto di accesso ai dati relativi al rapporto di lavoro

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privacy_documenti_lavoratoriLa privacy dei lavoratori deve essere tutelata anche dal punto di vista attivo: i lavoratori hanno diritto di conoscere tutti i dati personali che riguardano la gestione del rapporto di lavoro secondo le modalità previste dal Codice della Privacy. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali decidendo sul ricorso proposto da un conducente di mezzi pubblici al quale era stata negata la possibilità di ottenere tutte le informazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare i dati sui turni di servizio giornalieri da lui effettuati nell'arco degli ultimi dieci anni.

Tali dati, come dichiarato dallo stesso dipendente, sarebbero stati utili in un procedimento da promuovere innanzi al Giudice del lavoro. La società di trasporti si era però opposta alla richiesta, sostenendo che quelle informazioni non potevano essere considerati "dati personali" e che la loro ricerca, visto l'arco temporale esteso, sarebbe stata complessa. Aveva infine invocato il "temporaneo differimento dell'accesso" a questi dati, sostenendo che il loro rilascio al dipendente avrebbe pregiudicato il proprio esercizio del diritto di difesa qualora si fosse effettivamente instaurato un contenzioso.

Nell'accogliere il ricorso del dipendente, il Garante ha innanzitutto evidenziato che le informazioni relative all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro costituiscono senza dubbio dati personali e, in quanto tali, possono essere legittimamente oggetto di richiesta di accesso da parte dell'interessato.

Sulla base degli atti e di quanto stabilito dal Codice Privacy, l'Autorità non ha inoltre riscontrato ragioni idonee a giustificare un differimento dell'accesso poiché, non essendosi avviata alcuna controversia, non esisteva allo stato alcun pregiudizio concreto che avrebbe potuto condizionare o alterare l'esercizio del diritto di difesa da parte della società.

Il Garante ha quindi ordinato all'azienda di fornire la documentazione richiesta dal dipendente e ha posto a carico della stessa azienda le spese del procedimento.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali.

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