Telecamere nel condominio: il Garante privacy chiede regole chiare

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videosorveglianza.jpgLe telecamere sono sempre più diffuse in ogni angolo delle nostre città e non risparmiano neanche i nostri condomini. Il Garante per la protezione dei dati personali ha però segnalato al Parlamento e al Governo l'opportunità di valutare l'adozione di una disciplina che regoli alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati personali determinati dall'installazione di impianti di videosorveglianza nei condomini, materia oggi non disciplinata specificamente.
 

Recenti quesiti e segnalazioni rivolti all'Autorità hanno infatti posto il caso in cui non i singoli condomini, ma l'intero condominio intende installare tali impianti in aree comuni, quali portoni d'ingresso, androni, cortili, scale, parcheggi, anche presso residence o multiproprietà.

Dall'esame dei quesiti e delle segnalazioni emerge l'esistenza di due interessi contrapposti: da un lato l'esigenza di sicurezza delle persone e di tutela di beni comuni; dall'altro, la preoccupazione dei singoli che gli impianti di videosorveglianza possano incidere sulla libertà di muoversi, senza essere controllati, nel proprio domicilio e all'interno delle aree comuni.

La questione sottoposta al Parlamento non trova (né avrebbe potuto trovare) puntuale regolamentazione nel Codice civile del 1942 e, anche rifacendosi ai principi generali, non appare chiaro se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei proprietari o se si debba tener conto anche del consenso di altri soggetti, in particolare dei conduttori; non risulta chiaro, poi, con quale tipo di maggioranza possa essere approvata.

In questa materia, peraltro, non  può essere sottovalutato il divieto contenuto nell'art. 615-bis del codice penale che sanziona chiunque si procura indebitamente immagini relative alla vita privata che si svolge nel domicilio, nozione che secondo alcune decisioni giurisprudenziali può giungere fino a ricomprendere le aree comuni; cosa che comporterebbe la necessaria acquisizione del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre di agevole identificazione.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali.

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