È lecito filmare la vicina di casa mentre fa la doccia (ancorché il suo bagno sia sprovvisto di tende) senza commettere reato di interferenze illecite nella vita privata, ex articolo 615 bis c.p.?

La Cassazione, con sentenza 372/2019, ha fatto chiarezza sul punto.

I fatti oggetto della sentenza

L’imputato in primo e secondo grado veniva condannato a due mesi e quindici giorni di reclusione per aver violato la privacy dalla sua vicina di casa, in quanto reo di averla filmata e fotografata dalla finestra del suo bagno mentre usciva dalla doccia.

Le Autorità giudicanti, sia di primo sia di secondo grado, disattendendo le doglianze formulate dall’imputato, affermavano che videoriprendere e fotografare una persona che si trovi nel bagno della propria abitazione integri – oltre che una notevole e grave violazione della privacy –una condotta punibile ex art. 615 bis c.p., non rilevando in alcun modo l’assenza di tende alla finestra.

Pertanto, l’imputato, tramite i suoi difensori, ricorreva per Cassazione sostenendo l’insussistenza della condotta di “indebita realizzazione di filmati e fotografie”, in quanto in diverse occasioni la donna si era mostrata nuda pur sapendo che la propria abitazione (peraltro adiacente a quella dell’imputato) fosse priva di tende, con la conseguente insussistenza di lesione alla riservatezza.

Le motivazioni della Cassazione poste alla base dell’accoglimento del ricorso dell’imputato

I Supremi giudici, con sentenza 372/2019 – dopo aver considerato, in prima battuta, l’adiacenza degli appartamenti dell’imputato e della persona offesa e la mancanza di tende alle finestre in quello di quest’ultima – stabilivano che, non avendo l’imputato utilizzato alcun accorgimento particolare per effettuare le riprese (ma solo uno smartphone), si dovesse escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 615 – bis c.p., non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall’esterno; la tutela del domicilio deve infatti essere limitata a ciò che viene compiuto nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi.

La Cassazione prosegue stabilendo che, ai fini della sua configurabilità, non sia sufficiente che la condotta descritta dall’articolo 615 – bis c.p. abbia ad oggetto immagini riguardanti situazioni che si svolgono in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., essendo ulteriormente necessario che questa venga realizzata indebitamente.

Se invece l’azione – prosegue la Corte –, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, sia tale, come nel caso in esame, da essere liberamente osservata da estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti, oltre a non configurare il reato di interferenza illecita nella vita privata, non è nemmeno idonea a ledere la privacy del titolare del domicilio.

Sulla scorta di tali motivazioni, la Cassazione accoglieva il ricorso dell’imputato.

Il commento del Garante della Privacy sulla sentenza della Cassazione

A seguito della sentenza della Cassazione, il Garante per la protezione dei dati personali non ha mancato di esprimere le proprie perplessità.

Le nuove tecnologie infatti, rendono necessario un generale ripensamento del reato di interferenze illecite nella vita privata, in quanto attualmente, una qualsiasi fotografia è potenzialmente idonea ad essere divulgata su social-network, blog o comunque in rete, spesso anche per finalità estorsive o anche per semplice ritorsione.

In base a quanto riferito dal garante, quindi, l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, a cui si conforma la suddetta sentenza della Cassazione, risulta inadeguato alla luce dell’attuale progresso tecnologico.

Nella prospettiva adottata dalla Cassazione – secondo cui la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei –, si esclude la sussistenza del reato rispetto a scene che, pur svolgendosi in questi luoghi, sono liberamente osservabili senza ricorrere a particolari accorgimenti.

Ovviamente, essendo la fotografia un dato personale (secondo quanto stabilito dall’articolo 4, n 1) del GDPR secondo cui è considerato dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile […]” ), l’insussistenza del reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 – bis c.p. non comporta la liceità della condotta sotto il profilo della protezione dati.

Laddove infatti le foto così acquisite siano comunicate a terzi o divulgate all’esterno, si integrerebbero gli estremi di illeciti amministrativi (e in alcuni casi anche penali) previsti e sanzionati, in modo rilevante, dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

 

Dott.ssa Irene Silvestrini

 

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