web social network

Novità in casa Facebook: con l’inizio del 2017 sbarca sul social più famoso del mondo una nuova funzionalità, quella del “live audio”. Accanto alla possibilità di trasmettere in diretta i propri filmati, nasce ora la possibilità di trasmettere, con la stessa modalità della diretta, anche solo l’audio.

Lo stesso blog di Facebook ha spiegato che tale iniziativa è stata promossa per favorire anche coloro che si trovano meglio a parlare di loro e a raccontare le loro storie attraverso le semplici parole, senza dover necessariamente ricorrere alla proiezione di immagini.

Tuttavia, nonostante non si metta in dubbio che le intenzioni di Facebook siano le migliori, occorre comunque prestare estrema attenzione: questa nuova funzionalità, se utilizzata scorrettamente o messa nelle mani sbagliate, potrebbe risultare pericolosamente lesiva della privacy di ciascuno di noi.

Funzionalità “live audio”: quali sono i rischi?

Sono ormai informazioni più che diffuse e consolidate quelle riguardanti i rischi a cui ci si espone, iscrivendosi ad un Social Network. Tuttavia, con la nuova funzionalità che Facebook si appresta ad introdurre, i rischi aumentano ancora di più.

Già adesso, moltissime persone utilizzano il proprio smartphone per registrare conversazioni di nascosto. Cosa succederà nel momento in cui tali conversazioni potranno non solo essere registrate di nascosto, ma anche essere rese pubbliche nel momento stesso in cui avviene la registrazione?

Certo, è vero: un rischio del genere si sarebbe potuto ipotizzare anche quando, a suo tempo, lo stesso Facebook ha diffuso la funzionalità della diretta video. Tuttavia, una concreta violazione della privacy era, in quel caso, meno probabile, avendo considerazione del fatto che riprendere una persona di nascosto è sicuramente più complicato (anche solo dal punto di vista logistico) che registrare semplicemente quello che dice, tenendo il cellulare in tasca. Senza considerare il fatto che la funzione “live video” richiede una banda di gran lunga maggiore rispetto a quella “live audio”, la quale consuma sicuramente meno traffico dati e può essere utilizzata anche se non si dispone di una connessione internet particolarmente veloce.

Ecco, quindi, che in questo modo ogni cellulare diventerebbe un potenziale microfono spia, che nelle mani sbagliate potrebbe provocare gravi danni alla privacy di ognuno di noi.

Registrare conversazioni tra presenti: fino a che punto è lecito?

Vediamo ora, cosa implica, dal punto di vista legale, registrare una conversazione.

Per coloro che ancora non lo sapessero, tale azione non è sempre un reato. A tal proposito, occorre considerare, infatti, sia il luogo in cui la registrazione viene effettuata, sia chi è ad effettuarla.

Nel caso in cui la registrazione avvenga all’interno delle mura della privata dimora dell’ignaro soggetto registrato (oppure in un altro luogo privato sempre di sua pertinenza), essa sarà illecita solo se ad effettuarla sia un soggetto terzo, non partecipante alla conversazione. Si ritiene, infatti, che coloro che sono coinvolti “fisicamente” nella conversazione possono sempre registrarla, posto che ognuno è del tutto libero di adottare le misure di sicurezza che reputa più opportune, ai fini della propria tutela personale (Cass. civ., sent. n. 19158/2015:  “ciascuno dei soggetti che partecipano ad una conversazione è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti […]).

Al contrario, se la registrazione avviene all’interno dell’abitazione del soggetto registrante (oppure in qualsiasi altro luogo di sua pertinenza) o in un qualsiasi luogo pubblico, è da considerarsi assolutamente lecita e in alcun modo lesiva della privacy. A confermare questo aspetto è stata una pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 18908/2011, con cui i giudici del Palazzaccio hanno stabilito che “chi dialoga, accetta il rischio che la conversazione sia registrata”.

La diffusione della registrazione

È il caso precisare che, se da un lato la registrazione di una conversazione è spesso ammessa, dall’altro la diffusione della stessa non può e non deve avvenire in modo indiscriminato. In questo caso, infatti, entra in gioco la privacy dei soggetti coinvolti, che deve essere adeguatamente tutelata.

A tal proposito, la Cassazione, nella sentenza già citata sentenza n. 18908/2011 ha statuito che la diffusione viola la privacy ogniqualvolta avvenga per scopi diversi “dalla tutela di un diritto proprio o altrui”. Fuori dalla necessità di questo tipo di tutela, quindi, la semplice registrazione non è un reato se viene effettuata per fini personali, purché venga custodita e non diffusa. Nel caso in cui, invece, si pensasse di diffonderla, occorre necessariamente disporre del consenso dell’interessato per non incorrere in trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.lgs. n. 196/2003): a dirlo è stata la stessa Cassazione, secondo la quale “integra il reato di trattamento illecito di dati personali il diffondere, per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione” (Cass., sent. n. 18908/2011).

È opportuno far presente che le registrazioni avvenute nel rispetto delle suddette regole possono essere utilizzate sia all’interno del processo penale, che all’interno di quello civile e valgono come prove, idonee a tutti gli effetti ad accertare la veridicità delle circostanze addotte.

Conclusioni

Tutto questo considerato, quindi, si può dire che se, da un lato, la nuova funzione che Facebook ha intenzione di introdurre renderebbe estremamente facile, per coloro che lo volessero, danneggiare la privacy di una persona, ma dall’altro lato, la legge non ci lascia del tutto indifesi e, anzi, fornisce una serie di strumenti piuttosto efficaci da utilizzare contro le potenziali minacce che si presentano.

Nonostante ciò, buon senso e prudenza non devono comunque mai mancare, anzi: sono la prima forma di tutela che può essere utilizzata per evitare che la nostra privacy venga violata.

Dott.ssa Giulia Grani

Ultimi aggiornamenti

contratto vendere webinar
Hai mai pensato al tuo contratto come a un’arma segreta per il successo? Probabilmente no. La maggior parte delle persone considera il contratto come un ostacolo burocratico, un documento noioso e pieno di “legalese” incomprensibile. Ma se ti dicessi che il tuo contratto può essere molto […]
tiktok
Cosa è successo? È notizia di pochi giorni fa l’apertura da parte della Commissione Europa di una indagine e di un procedimento formale nei confronti della piattaforma cinese TikTok per aver violato regole e norme che l’Unione Europea si è data a tutela degli utenti tra […]
email garante
Con il provvedimento n. 642 del 21/12/2023 il Garante Privacy ha emanato un documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati, con cui porta alla luce […]

Iscriviti alla nostra newsletter

i nostri social

Guarda i nostri video e rimani aggiornato con notizie e guide

Lo sapevi che per continuare a fare Smart Working in azienda bisognerà adottare degli accorgimenti entro il 30 giugno?

Le modalità per fare marketing si sono evolute di pari passo alle norme in tema di privacy, questo porta ad un binomio complesso: lead generation e privacy. Come fare contatti rispettando però il GDPR?

Il marchio oggi non rappresenta meramente un simbolo identificativo, ma diviene uno degli elementi fondanti della brand identity di un’impresa. La registrazione è fondamentale per tutela e VALORE del tuo business.