Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 109,
"Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2006, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;

Vista la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di
comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196, e successive modificazioni, recante
Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 febbraio 2008;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si e’
espressa nel termine previsto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell’interno e della
difesa;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per utente: qualsiasi persona fisica o giuridica che
utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, senza esservi
necessariamente abbonata;
    b) per dati relativi al traffico: qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione, ivi compresi i dati necessari per identificare
l’abbonato o l’utente;
    c) per dati relativi all’ubicazione: ogni dato trattato in una
rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura
terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico,
ivi compresi quelli relativi alla cella da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine
o nella quale si conclude;
    d) per traffico telefonico: le chiamate telefoniche, incluse
le chiamate vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e quelle basate sulla
trasmissione dati, purche’ fornite da un gestore di telefonia, i servizi supplementari,
inclusi l’inoltro e il trasferimento di chiamata, la messaggeria e i servizi multimediali,
inclusi i servizi di messaggeria breve, servizi mediali avanzati e servizi multimediali;
    e) per chiamata senza risposta: la connessione istituita da un
servizio telefonico accessibile al pubblico, non seguita da un’effettiva comunicazione, in
quanto il destinatario non ha risposto ovvero vi e’ stato un intervento del gestore della
rete;
    f) per identificativo dell’utente: l’identificativo unico
assegnato a una persona al momento dell’abbonamento o dell’iscrizione presso un servizio
di accesso internet o un servizio di comunicazione internet;
    g) per indirizzo di protocollo internet (IP) univocamente
assegnato: indirizzo di protocollo (IP) che consente l’identificazione diretta
dell’abbonato o utente che effettua comunicazioni sulla rete pubblica.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, altresì, le ulteriori definizioni, non
ricomprese nel comma 1, elencate nell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati
personali, di seguito denominato: «Codice».

Art. 2.
Modifiche all’articolo 132 del Codice

1. All’articolo 132 del Codice sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: «ventiquattro mesi» sono
inserite le seguenti: «dalla data della comunicazione», le parole: «, inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta,» sono soppresse e le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla data della comunicazione»;
    b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis.
I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una
rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.»;
    c) i commi 2, 4 e 4-bis sono abrogati;
    d) il comma 5 e’ così modificato:
        1) all’alinea, le parole: «ai commi 1 e 2»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «volti anche a» sono
sostituite dalle seguenti: «volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi
requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonche’ a»;
        2) le lettere b) e c) sono
soppresse;
        3) alla lettera d) le parole: «ai
commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

Art. 3.
Categorie di dati da conservare per gli operatori di telefonia e di comunicazione
elettronica

1. Le categorie di dati da conservare per le finalità di cui all’articolo 132 del
Codice sono le seguenti:

   a) i dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di
una comunicazione:
        1) per la telefonia di rete fissa e la
telefonia mobile:
            1.1 numero telefonico
chiamante;
            1.2 nome e indirizzo
dell’abbonato o dell’utente registrato;
        2) per l’accesso internet:
            2.1 nome e indirizzo
dell’abbonato o dell’utente registrato a cui al momento della comunicazione sono stati
univocamente assegnati l’indirizzo di protocollo internet (IP), un identificativo di
utente o un numero telefonico;
        3) per la posta elettronica:
            3.1 indirizzo IP
utilizzato e indirizzo di posta elettronica ed eventuale ulteriore identificativo del
mittente;
            3.2 indirizzo IP e nome
a dominio pienamente qualificato del mail exchanger host, nel caso della tecnologia SMTP
ovvero di qualsiasi tipologia di host relativo ad una diversa tecnologia utilizzata per la
trasmissione della comunicazione;
        4) per la telefonia, invio di fax, sms e mms
via internet:
            4.1 indirizzo IP,
numero telefonico ed eventuale altro identificativo dell’utente chiamante;
            4.2 dati anagrafici
dell’utente registrato che ha effettuato la comunicazione;

    b) i dati necessari per rintracciare e identificare la
destinazione di una comunicazione:
        1) per la telefonia di rete fissa e la
telefonia mobile:
            1.1 numero composto,
ovvero il numero o i numeri chiamati e, nei casi che comportano servizi supplementari come
l’inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o i numeri a cui la chiamata e’
trasmessa;
            1.2 nome e indirizzo
dell’abbonato o dell’utente registrato;
        2) per la posta elettronica:
            2.1 indirizzo di posta
elettronica, ed eventuale ulteriore identificativo, del destinatario della comunicazione;
            2.2 indirizzo IP e nome
a dominio pienamente qualificato del mail exchanger host (nel caso della tecnologia SMTP),
ovvero di qualsiasi tipologia di host (relativamente ad una diversa tecnologia
utilizzata), che ha provveduto alla consegna del messaggio;
            2.3 indirizzo IP
utilizzato per la ricezione ovvero la consultazione dei messaggi di posta elettronica da
parte del destinatario indipendentemente dalla tecnologia o dal protocollo utilizzato;
        3) telefonia, invio di fax, sms e mms via
internet:
            3.1 indirizzo IP,
numero telefonico ed eventuale altro identificativo dell’utente chiamato;
            3.2 dati anagrafici
dell’utente registrato che ha ricevuto la comunicazione;
            3.3 numero o numeri a
cui la chiamata e’ trasmessa, nei casi di servizi supplementari come l’inoltro o il
trasferimento di chiamata;

    c) i dati necessari per determinare la data, l’ora e la
durata di una comunicazione:
        1) per la telefonia di rete fissa e la
telefonia mobile, data e ora dell’inizio e della fine della comunicazione;
        2) per l’accesso internet :
            2.1 data e ora (GMT)
della connessione e della disconnessione dell’utente del servizio di accesso internet,
unitamente all’indirizzo IP, dinamico o statico, univocamente assegnato dal fornitore di
accesso internet a una comunicazione e l’identificativo dell’abbonato o dell’utente
registrato;
        3) per la posta elettronica:
            3.1 data e ora (GMT)
della connessione e della disconnessione dell’utente del servizio di posta elettronica su
internet ed indirizzo IP utilizzato, indipendentemente dalla tecnologia e dal protocollo
impiegato;
        4) per la telefonia, invio di fax, sms e mms
via internet:
            4.1 data e ora (GMT)
della connessione e della disconnessione dell’utente del servizio utilizzato su internet
ed indirizzo IP impiegato, indipendentemente dalla tecnologia e dal protocollo usato;

    d) i dati necessari per determinare il tipo di
comunicazione:
        1) per la telefonia di rete fissa e la
telefonia mobile: il servizio telefonico utilizzato;
        2) per la posta elettronica internet e la
telefonia internet: il servizio internet utilizzato;

    e) i dati necessari per determinare le attrezzature di
comunicazione degli utenti o quello che si presume essere le loro attrezzature:
        1) per la telefonia di rete fissa, numeri
telefonici chiamanti e chiamati;
        2) per la telefonia mobile:
            2.1 numeri telefonici
chiamanti e chiamati;
            2.2 International
Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante;
            2.3 International
Mobile Equipment Identity (IMEI) del chiamante;
            2.4 l’IMSI del
chiamato;
            2.5 l’IMEI del
chiamato;
            2.6 nel caso dei
servizi prepagati anonimi, la data e l’ora dell’attivazione iniziale della carta e
l’etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla quale e’ stata effettuata l’attivazione;
        3) per l’accesso internet e telefonia, invio di
fax, sms e mms via internet:
            3.1 numero telefonico
chiamante per l’accesso commutato (dial-up access);
            3.2 digital subscriber
line number (DSL) o un altro identificatore finale di chi e’ all’origine della
comunicazione;

    f) i dati necessari per determinare l’ubicazione delle
apparecchiature di comunicazione mobile:
        1) etichetta di ubicazione (Cell ID) all’inizio
della comunicazione;
        2) dati per identificare l’ubicazione
geografica della cella facendo riferimento alle loro etichette di ubicazione (Cell ID) nel
periodo in cui vengono conservati i dati sulle comunicazioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri per le politiche
europee, dello sviluppo economico, dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono
essere specificati, ove si renda necessario anche al fine dell’adeguamento all’evoluzione
tecnologica e nell’ambito delle categorie di dati di cui alle lettere da a) ad f)
del comma 1, i dati da conservare.

Art. 4.
Autorità di controllo ed informazioni di tipo statistico

1. All’articolo 154 comma 1, lettera a), del Codice, sono aggiunte, infine, le
parole: «e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico».

2. I fornitori di servizi di cui al presente decreto entro il 30 giugno, inviano
annualmente al Ministero della giustizia, per il successivo inoltro alla Commissione
europea, le informazioni relative:
    a) al numero complessivo dei casi in cui sono state forniti i
dati relativi al traffico telefonico o telematico alle autorità competenti conformemente
alla legislazione nazionale applicabile;
    b) al periodo di tempo trascorso fra la data della
memorizzazione dei dati di traffico e quella della richiesta da parte delle autorità
competenti;
    c) ai casi in cui non e’ stato possibile soddisfare le
richieste di accesso ai dati.

Art. 5.
Sanzioni

1. Dopo l’articolo 162 del Codice e’ inserito il seguente:
    «Art. 162-bis. (Sanzioni in materia di conservazione dei dati
di traffico). 1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto
dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di
violazione delle disposizioni di cui all’art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata
sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della
violazione.».

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa o l’incompleta conservazione dei dati
ai sensi dell’articolo 132, commi 1 e 1-bis, del Codice, e’ punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 che può essere aumentata
fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione.
Nel caso di assegnazione di indirizzo IP che non consente l’identificazione univoca
dell’utente o abbonato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
50.000 euro, che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni
economiche dei responsabili della violazione. Le violazioni sono contestate e le sanzioni
sono applicate dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti
dall’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

3. La disposizione dell’articolo 132, comma 1-bis, del Codice, introdotta
dall’articolo 2, comma 1, lettera b), ha effetto decorsi tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

4. L’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e’ abrogato.

5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che
offrono servizi di accesso a internet (Internet Acces Provider) assicurano la
disponibilità e l’effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

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