Ai sensi dell'art. 24 della L. 7 agosto 1990, n. 241, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Tale previsione è stata interpretata nel senso che la domanda di accesso agli atti prevista dall'art. 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, prevalga sull'esigenze di riservatezza dei terzi quando sia concretamente collegato alle specifiche esigenze del richiedente, di carattere serio e non emulativo, allorché il documento sia indispensabile o utile ai fini della tutela processuale, purché tale esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 08 giugno 2005, n. 1010). Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non prevale sul diritto alla riservatezza il cui bilanciamento è invece rimesso alla prudente comparazione dell'amministrazione e del giudice quanto alla prevalenza dell'interesse alla tutela giurisdizionale mediante previo accesso rispetto al diritto alla tutela della privacy personale (Consiglio Stato , sez. V, 12 ottobre 2004 , n. 6581).
(T.A.R. Lombardia Milano, Sezione I, 07/02/2007, n. 181).