Domenica, 1 Agosto 2010

Sequestro di fotografie intime pubblicate su periodici (Cass. pen. 17408-2008)

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Non possono farsi rientrare tra gli stampati e le copie di quotidiani o di giornali periodici, le fotografie ritraenti atteggiamenti della vita privata ottenute con una condotta costituente reato, mediante intrusione in luoghi di privata dimora con mezzi tecnici particolari, perché esse non attengono alla manifestazione del pensiero, non trasmettono idee; pertanto, poiché tali fotografie non rientrano nel concetto di stampa o di stampato, per esse non vige il divieto di sequestro.
(Cassazione penale Sez. V, 22/02/2008, n. 17408).
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Diffamazione on line e giornale telematico (Cass. pen 16262-2008)

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Nel caso di diffamazione online, quando il sito web sul quale viene effettuata l'immissione sia per sua natura destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti, come nel caso di un giornale redatto in forma telematica, deve necessariamente presumersi che all'immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte di lettori, non diversamente da quanto deve presumersi nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non venga nè acquistato nè letto da alcuno (Massima non ufficiale a cura di dirittodellinformatica.it).

(Cass. pen. Sez. V, 04/04/2008, n. 16262).

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Furto aggravato per bancario che ruba denaro dai conti correnti (Cass. pen. 32543-2007)

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Risponde del reato di furto aggravato e non di appropriazione indebita, il dipendente di una banca che si impossessi, mediante movimentazioni effettuate con i terminali dell'ufficio, di somme di danaro di clienti depositate in conti correnti. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì escluso che tale condotta sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 640 ter cod. pen., quando le operazioni di spostamento del denaro siano effettuate attraverso operazioni ordinarie sul sistema informatico della banca). (Rigetta, App. Genova, 21 Marzo 2005)

(Cassazione penale Sez. VI Sent., 09/05/2007, n. 32543).

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Scommesse on line (Cass. pen. 16928-2007)

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L’attività organizzata per l’accettazione, la raccolta e la gestione delle scommesse, effettuata per conto di società quotate aventi sede in altro Stato membro UE da soggetti esclusi dal rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 88 del TULPS per il solo fatto che l’attività venga svolta per conto di società con azionariato anonimo, e che per tale ragione non hanno potuto partecipare alle gare per l’attribuzione delle licenze sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro, non può integrare il reato di cui all’art. 4 della legge 13 febbraio 1989, n. 401, che conseguentemente va disapplicato, in quanto in contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato Ce.

(Cassazione penale Sez. III, 04/05/2007, n. 16928).

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Email di fantasia e sostituzione di persona (Cass. pen. 46674-2007)

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L'art. 494 c.p. ha come suo oggetto di tutela penale la pubblica fede la quale ben può essere insidiata da parte di inganni che siano relativi all'identità, agli attributi sociali o alla mera essenza di una persona. Tali inganni sono in grado di sorprendere la pubblica fede piuttosto che la sola fede privata in quanto potenzialmente capaci di superare la cerchia ristretta di un determinato destinatario.

(Cassazione penale Sez. V, 08/11/2007, n. 46674).

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Diffamazione sul web: il blogger come direttore responsabile (Tribunale di Aosta 26/05/2006)

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Con questa celebre e controversa sentenza, il Tribunale di Aosta ha ritenuto che il titolare di un blog assume le vesti di "direttore" delle proprie pagine web: "il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi".

(Tribunale di Aosta, 26/05/2006).

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Newsgroup, diffamazione e responsabilità dell'hosting provider (Trib. Lucca 20/08/2007)

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L'"hosting provider" che consenta agli utenti di accedere ad un "newsgroup" non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori. Ciò in quanto il "provider" si limita a mettere a disposizione degli utenti lo "spazio virtuale" dell'area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vi vengono man mano inseriti. Diversamente ragionando, si verrebbe ad introdurre una nuova ed inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva, in aperta violazione alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. che, come è noto, fonda la responsabilità civile sulla colpa del danneggiante.

(Trib. Lucca, 20/08/2007).
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Controllo delle email del dipendente da parte del datore di lavoro (Cassazione penale 47096-2007)

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Non commette il reato di cui all'art. 616 c.p. il datore di lavoro che prenda cognizione della corrispondenza informatica di un dipendente, qualora legittimamente disponga della chiave informatica di accesso posta a protezione del computer e della corrispondenza del dipendente e pur in caso di violazione delle condizioni a cui la legittimazione all'accesso sia eventualmente condizionata.

(Cassazione penale Sez. V, 11/12/2007, n. 47096).
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Diffamazione on line: momento di consumazione (Cassazione penale 25875-2005)

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La diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (annulla in parte con rinvio App. Napoli, 11 Gennaio 2005).
(Cassazione penale Sez. V, 21/06/2006, n. 25875).
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