La persistente ed accentuata esposizione di un logo di una ditta di articoli sportivi, posto sul giubbetto di due commentatori sportivi, nel corso di una ripresa televisiva, induce un non controvertibile effetto promozionale. Tale "effetto" promozionale, secondo l'Autorità antitrust, competente in materia di applicazione del codice del consumo, è rivelatore di un sotteso "intento" promozionale, ciò in quanto le esigenze intrinseche alla configurazione della trasmissione dell'incontro sportivo non richiedevano - né altrimenti giustificavano - una così prolungata ed insistita esibizione del marchio.
(Consiglio Stato sezione VI, 11 marzo 2010, n. 1435)








