Archivio informatico di una p.a. e falso atto informatico (Consiglio di Stato 1127-2008)

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L'archivio informatico di una p.a. deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della p.a., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (art. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo (sul punto conforme a Cass. pen. 32812/2001)
 
(Cons. Stato Sez. VI Sent., 18/03/2008, n. 1127).
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Contrasto fra bandi pubblicati sul web e sulla Gazzetta Ufficiale (Consiglio di Stato 1949-2007)

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La pubblicazione telematica, sul sito della stazione appaltante, di una versione informale del bando di gara che preveda requisiti di ammissione alla procedura più rigorosi di quelli indicati nella versione ufficiale della "lex specialis", stante la capillare diffusività del mezzo telematico, può avere effetto dissuasivo sulla partecipazione e, dunque, legittima l'annullamento in autotutela dell'appalto e l'indizione di nuova procedura concorsuale.

(Cons. Stato Sez. VI Sent., 03/05/2007, n. 1949).

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