Le condizioni di vendita per i siti di commercio elettronico sono ormai fondamentali per garantire il rispetto della normativa vigente da parte di chi svolge l’attività di vendita di beni o di fornitura di servizi on line. È bene ricordare, infatti, che trovano applicazione varie normative: ad esempio, non solo il Codice del consumo (novellato nel 2014), ma anche il decreto legislativo n. 70/2003, per citarne solo due.

Le suddette condizioni regolano il rapporto fra i soggetti coinvolti nell’ambito del commercio elettronico: da azienda ad azienda (B2B, Business to Business), o da azienda a consumatore (B2C, Business to Consumer) (fermo restando che in molti casi i siti di e-commerce svolgono, tramite lo stesso sito, sia attività di B2B che di B2C).

La redazione (o l’adeguamento) delle condizioni generali di vendita per le aziende che già operano on line è comunque una operazione molto delicata che abbisogna di particolare cautela, soprattutto quando l’azienda (o il “professionista”, per utilizzare la terminologia generalmente adoperata dalle disposizioni legislative) vende beni o fornisce servizi ai consumatori (ossia nelle ipotesi di B2C). Non è raro, però, imbattersi in “copia e incolla” di contratti on line che mal si adattano alla peculiarità di ciascun caso concreto e che spesso non sono rispondenti alle reali esigenze aziendali.

Contratti B2C a distanza di vendita di beni o di fornitura di servizi (contratti on line)

Un contratto a distanza fra Professionista e Consumatore deve rispettare, in primis, il Codice del consumo.

Come già esposto in questa Rivista, le disposizioni che possono o che debbono sempre trovare applicazione sono sempre numerose e bisogna distinguere caso per caso.

È importante sottolineare che sul Professionista (dunque, nel nostro caso, nell’azienda che svolge attività di e-commerce mediante il proprio sito web o comunque mediante piattaforme di terzi, come eBay, ad esempio) gravano degli obblighi informativi: il Consumatore, infatti, deve essere messo in grado di conoscere agevolmente informazioni di diversa tipologia prima di concludere il contratto on line di vendita di beni o di fornitura di servizi. Esse spaziano dalle caratteristiche principali dei beni o servizi alle modalità di pagamento, dall’identità del Professionista al diritto di recesso, ecc.

Ovviamente, poi, bisogna dare esecuzione al contratto nel rispetto della normativa all’uopo applicabile, rispettando i tempi da essa previsti o quelli convenzionalmente stabiliti (magari per iniziativa unilaterale del venditore di beni o dal fornitore di servizi).
Le sanzioni previste sono diverse, a seconda della norma violata; basti pensare al Codice del consumo, nella versione vigente dal 13 giugno 2014: l’inadempimento dell’obbligo di informazione sul diritto di recesso può portare all’innalzamento del termine addirittura a dodici mesi.

Particolare attenzione, inoltre, bisogna riservare all’informativa sulla privacy, per far sì che il trattamento dei dati personali avvenga sempre nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 (non di rado violato, soprattutto quando ignari consumatori ricevono newsletter o comunicazioni commerciali non sollecitate).

In linea di principio, i contratti B2C partono dal presupposto che il consumatore sia sempre in una posizione di squilibrio rispetto al venditore/fornitore e dunque la legge pone delle tutele che non possono essere bypassate mediante condizioni contrattuali contrastanti con le medesime.

Contratti B2B a distanza di vendita di beni o di fornitura di servizi (contratti on line)

Nei contratti B2B, le tutele previste dalla normativa verso il Professionista acquirente del bene o destinatario del servizio sono molto più tenui: basti pensare all’assenza della garanzia legale di conformità o del diritto di recesso.

In questo caso il presupposto da cui parte il legislatore è che lo squilibrio fra le parti non può che essere meno pronunciato e dunque non è necessario prevedere una molteplicità di norme imperative. Restano comunque fermi diversi obblighi, anche informativi, previsti da varie disposizioni (ivi incluse quelle di cui al decreto legislativo n. 70/2003)

Conclusioni sulla redazione o sull’adeguamento di condizioni di vendita per siti di commercio elettronico

Il brevissimo quadro sin qui delineato ha lo scopo di evidenziare la complessità delle questioni inerenti alla redazione dei contratti di vendita di beni o di fornitura di servizi da parte di aziende operanti nell’ambito dell’e-commerce.

Come si può notare, le normative sono diverse e comunque la loro considerazione e il loro studio finalizzato alla mera redazione del testo da rendere disponibile on line per i propri clienti non sono sufficienti per operare nel pieno rispetto della legge.

Bisogna infatti adempiere a una serie di obblighi, com’è giusto che sia, sia in fase precontrattuale che in fase di esecuzione del contratto – e nella fase successiva, ad esempio nei casi di esercizio del diritto di recesso da parte di un consumatore (o di un professionista, ove convenzionalmente – non sussistendo un tale diritto in capo ad esso – il venditore o prestatore abbia scelto di concedere tale diritto anche a questi).

Inoltre, il diritto è in continua evoluzione: le condizioni di vendita o di fornitura di servizi (nonché le relative privacy policy) non possono essere considerate eterne ed immutabili, ma devono essere aggiornate di pari passo con l’evoluzione (e talvolta l’involuzione).

Qualsiasi sia la strada prescelta (redazione da parte dell’azienda stessa o conferimento dell’incarico a un avvocato o consulente legale) , bisogna comunque evitare di ricorrere al fenomeno del “copia e incolla”, spesso effettuato senza cognizione di causa: in tal modo, errori, imprecisioni o violazioni normative presenti in un sito web di e-commerce spesso “viaggiano” verso altri siti, che li fanno propri, ricordandoci così quel fenomeno di viralità proprio dei moderni social network.

 

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