Il contratto di licenza d’uso (noto anche come software license o end user license agreement, EULA) è il contratto con cui, normalmente, un software viene concesso in utilizzo a uno o più soggetti, che possono dunque legittimamente eseguirlo.

Ciò significa che, grazie alla licenza d’uso, il proprietario o titolare dei diritti di proprietà intellettuale su un software può disporne e renderlo disponibile a uno o più utenti.

Il software, com’è noto, non è del resto un bene materiale: la materialità si concretizza al più nel supporto fisico che talvolta lo ospita (ma la distribuzione digitale di programmi è da tempo una realtà consolidata). Quando un software viene concesso in licenza d’uso e distribuito mediante supporto fisico, il licenziatario, comunque, risulta proprietario unicamente del supporto e non di quanto contenuto in esso (salvo patto contrario, ovviamente, fra il proprietario del software e l’utente finale: ma in tal caso non saremmo più in presenza di una licenza d’uso bensì dinanzi alla cessione di un bene, seppur immateriale, e comunque nel rispetto delle privative previste dalla legislazione vigente; il discorso sarebbe più complesso e queste poche righe non permettono di affrontarlo compiutamente).

Ad ogni buon conto, proprio la caratteristica di immaterialità del software (detto anche “programma per elaboratore” nella terminologia “legale”) consente al titolare dei diritti sullo stesso di decidere con quali modalità renderlo disponibile ed utilizzabile da terzi.

Le distinzioni sulle licenze d’uso sono molteplici: ad esempio, fra licenze relative a software proprietario o a codice aperto, e fra quest’ultime fra licenze più o meno permissive, ecc..

Non è questa la sede per approfondire ulteriormente la suddetta tematica e i cenni sin qui effettuati devono essere intesi senza pretesa di completezza alcuna; sono tuttavia utili per introdurre la tematica centrale al presente approfondimento: la consulenza legale in tema di licenze d’uso di software è ancora necessaria? Il tema è stato forse sviscerato a sufficienza e dunque chiunque può proficuamente interessarsi di licenze software, anche senza alcun background legale? È sufficiente “copiare e incollare” contratti altrui, in modo più o meno legale, per tutelarsi dal punto di vista legale?

 

Licenza d’uso e consulenza legale

A parere di chi scrive, la risposta ai quesiti di cui sopra è negativa: è vero che la riflessione, non solo dottrinale, si è arricchita di numerosi contributi nel corso del tempo. E non sarebbe potuto essere altrimenti, poiché oramai da tempo è noto che disporre di un programma per elaboratore è fattispecie ben diversa da quelle tradizionali, soprattutto quando si tratta di beni materiali e non di mero codice (accompagnato da eventuali contenuti multimediali). Inoltre, anche la normativa italiana (e non mi riferisco unicamente alla legge sul diritto d’autore, la l. 633/41) da tempo trova comunque applicazione nella fattispecie, fermo restando che il contratto di licenza d’uso rimane un contratto atipico (ossia non direttamente tipizzato dall’ordinamento giuridico italiano).

Tuttavia, lo strumento giuridico costituito dalla software license è fondamentale sia per ciò che concerne il software che viene distribuito su larga scala a una molteplicità non definita di soggetti, sia in relazione al software sviluppato per uno o più soggetti specificatamente individuati (anche in esecuzione di un contratto di sviluppo software all’esito del quale il software non diventa di proprietà del cliente).

In particolare, il licenziante deve essere ben accorto nella individuazione dei diritti e delle facoltà che concede al licenziatario, riuscendo a prevedere e a prefigurarsi i futuri scenari d’uso. Particolare cautela bisogna altresì adottare nella definizione delle clausole che regolano la garanzia per i vizi del programma, anche in relazione alle future obbligazioni sia del licenziante sia del licenziatario.

È altresì noto che la Società dell’informazione si caratterizza per un sempre maggior focus sulla interdisciplinarietà e pare opportuno evidenziare che, nel caso di un contratto di licenza d’uso così come in tanti altri casi, solo una proficua sinergia fra l’ambito informatico e l’ambito giuridico può consentire una regolamentazione che, intervenendo in una fase anteriore alla nascita di uno o più conflitti, contribuisce ad evitare defatiganti ed onerose contestazioni stragiudiziali o giudiziali.

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