Nei contratti online conclusi fra un professionista e un consumatore potrebbe porsi il problema di capire ove radicare un’eventuale causa. In altri termini, occorre stabilire quale sia il foro competente nelle controversia fra professionista e consumatore online. Come vedremo, il consumatore gode di una particolare tutela nei confronti del professionista che opera online anche da un punto di vista che – a primo acchito – appare solo processuale, ma che, invero, può agevolarne la tutela (e ridurre i costi e i disagi purtroppo connessi ad ogni azione giudiziaria).
1. La normativa: il Codice del consumo
Ai sensi dell’art. 63 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), in un contratto online concluso fra un consumatore e un professionista, “la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”.
Può tuttavia capitare che un contratto preveda la competenza esclusiva del foro del professionista, in violazione della norma di cui sopra: in tal caso, la clausola sarà nulla e il giudice competente per territorio sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Per completezza, precisiamo che tale regola non vige per i contratti non conclusi online. Difatti, se il contratto non è concluso online, il c.d. foro del consumatore è derogabile (come ha affermato la Corte di cassazione: maggiori chiarimenti nel paragrafo successivo).
La norma è così chiara che la giurisprudenza non ha particolari difficoltà ad applicarla. Tuttavia, qualora un procedimento sia erroneamente incardinato dinanzi ad un giudice territorialmente incompetente, sarà necessario eccepire tale incompetenza nei termini previsti dal codice di procedura civile. Ciò vale, come si è detto, solo per i contratti online.
Quando un contratto non è concluso online, invece, la competenza territoriale rimane, in linea di principio, quella del foro del consumatore, ma come ha precisato la Corte di cassazione, è possibile derogare ad essa: “Ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lettera u), nelle controversie tra consumatore e professionista la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, cd. foro del consumatore, che è esclusivo ma derogabile” (Cass. civ. 18785/2010).
È d’uopo precisare che la residenza deve essere effettiva: come ha affermato la Corte di Cassazione, “In tema di controversie tra consumatore e professionista, l’art. 33, comma 2, lett. u, d.lg. 6 settembre 2005 n. 206, (cd. codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull’individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l’accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell’eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva” (Cass. civ. 23979/2010).
Il foro del consumatore quale foro esclusivo ed inderogabile nei rapporti “giudiziari” fra consumatore online e professionista è un’arma a tutela del primo. Bisogna infatti considerare che iniziare un giudizio in un’altra città (magari anche molto distante) comporta, normalmente, costi maggiori (generalmente ci si affida ad un legale del proprio luogo di residenza o domicilio, che provvederà poi a domiciliarsi presso un altro avvocato, che di solito curerà il deposito di atti e documenti, oltre alla partecipazione alle udienza: in tali casi sarà necessario non solo retribuire il proprio legale, ma anche il domiciliatario). Tali costi (o comunque il disagio di doversi curare di una causa in un’altra città) sono posti dalla legge sul venditore online.