facsimile diffida ad adempiere

diritto di recesso costi di disattivazioneI costi di disattivazione dai contratti di telefonia, TV ed Internet sono spesso al centro di polemiche da parte dei consumatori: il decreto “Bersani-bis” ha infatti vietato agli operatori l’imposizione di penali per l’esercizio del diritto di recesso da tali contratti. Eppure molti consumatori lamentano la richiesta di costi anche molto elevati (se rapportati ai canoni mensili) quando esercitano il diritto di recesso da tali contratti. Pertanto, i costi di disattivazione sembrano, in molti casi, più delle penali che dei rimborsi per delle spese effettivamente sostenute dagli operatori. Esamineremo alcuni casi concreti di costi di disattivazione (Telecom Italia, Wind Infostrada, Teletu, Tiscali, Fastweb), per capire se le cifre richieste da tali operatori sono “costi” oppure “penali”.

Diritto di recesso prima e dopo il Bersani-bis

Prima dell’entrata in vigore del Bersani-bis, l’utente poteva recedere dal contratto stipulato con operatori di telefonia, di reti televisive o di comunicazione elettronica senza incorrere in alcuna penale, purché il recesso intervenisse uno o due mesi prima della scadenza naturale del contratto. Se, invece, il recesso interveniva al di fuori di questa soglia, l’utente era tenuto a corrispondere all’operatore una penale pari ai mesi mancanti alla scadenza naturale del contratto.

A distanza di tempo dall’entrata in vigore del d. l. n. 7/2007, non sono venuti meno i problemi connessi ai “costi del recesso” dai suddetti contratti, né i disservizi da parte degli operatori. I problemi maggiori sorgono allorché un utente decida di recedere definitivamente da un contratto di fornitura di linea adsl o di telefonia fissa: non sono pochi, infatti, quegli utenti che, ai fini del recesso, si sono visti addebitare “costi di disattivazione” di oltre € 100,00.

Preliminarmente, va precisato che i destinatari della nuova normativa sono gli operatori di telefonia, sia fissa che mobile (ad es. Tim, Vodafone, Wind, Telecom, Infostrada, Fastweb, Tiscali), gli operatori di reti televisive (es. Sky, Mediaset, etc.) e gli operatori che effettuano servizi di comunicazioni elettroniche (ai sensi dell’art. 1 lett. g), d.lgs. n. 259/2003 – cd. Codice delle Comunicazioni Elettroniche – sono tali “i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti”).

In capo all’utente di tali servizi che intenda recedere anticipatamente dal relativo contratto, il d.l. n. 7/2007 prevede un obbligo di preavviso che non può essere, in ogni caso, superiore a 30 giorni.

In realtà, gli operatori hanno finito per approfittare proprio di questa previsione legislativa, che, in caso di recesso anticipato, consente loro di addebitare all’utente le spese giustificate dai costi di disattivazione.

Vediamo in che modo ciò è avvenuto.

Recesso e “costi di disattivazione”: penali “mascherate”?

I costi di disattivazione per recesso anticipato dai contratti con i diversi operatori di telefonia, reti televisive e di comunicazioni elettroniche variano non solo in base al tipo di offerta attivata, ma anche a seconda che si opti per la cessazione del servizio o per il passaggio ad un altro gestore.

Vediamo cosa succede nella prassi di alcuni operatori, analizzando a quanto ammontano i costi di disattivazione da loro previsti qualora i consumatori provvedano ad esercitare il loro diritto di recesso.

I costi di disattivazione nella prassi (Telecom Italia, Wind Infostrada, Teletu, Tiscali, Fastweb)

Dalle condizioni generali di contratto predisposte da Telecom Italia, risulta che il cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’abbonamento dandone comunicazione scritta a Telecom, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza del recesso, indicata dal cliente stesso. Il cliente è comunque tenuto a pagare il corrispettivo del servizio fruito ed il canone relativo all’ultimo mese di utilizzo del servizio. Qualora il cliente receda nel corso del primo anno di durata contrattuale, sarà tenuto a pagare l’importo indicato nelle Condizioni Economiche a fronte dei costi sostenuti da Telecom Italia per le prestazioni di disattivazione. Tale importo, relativamente ad una linea telefonica base, è pari ad € 48,00, mentre è pari ad € 60,00 in caso di recesso da contratto Adsl e linea fissa.

Wind Infostrada prevede una penale più bassa, ossia di € 40,00. Più precisamente, il contratto stipulato con tale operatore non ha vincoli temporali di durata e, in caso di cessazione del servizio, è previsto un contributo una tantum di disattivazione per linea di € 40,00 pari ai costi di disattivazione sostenuti dall’operatore.

Il contratto concluso con TELETU ha una durata prevista e/o prescelta dal cliente in funzione del piano tariffario prescelto da quest’ultimo. I termini di durata previsti decorrono dalla data di attivazione dell’ultimo fra i servizi offerti da TELETU e richiesti dal cliente. Quest’ultimo la facoltà di recedere in ogni momento con preavviso di 30 giorni, corrispondendo a TELETU il contributo di disattivazione previsto nel tariffario e/o nella lettera di benvenuto allegati al relativo contratto (generalmente dell’importo di € 60,00), nonché € 15,00 Iva inclusa, per l’eventuale noleggio del modem.

Il costo di disattivazione , in caso di recesso anticipato dal contratto con Tiscali, è pari ad € 50,00.

Fastweb richiede un costo di disattivazione pari ad € 49,00, che raggiunge addirittura la cifra di € 217,00 per gli utenti che, oltre all’Adsl e alla linea voce, hanno attivato anche un’offerta TV. Si tratta di una somma a scalare, in proporzione ai mesi di abbonamento già compiuti, che si “annulla” dopo il dodicesimo mese. In sostanza, Fastweb richiede circa € 18,00 al mese per ogni mese che manca al dodicesimo.

Dall’analisi delle clausole dei contratti summenzionati emergono condizioni dal contenuto vessatorio per l’utente, in quanto i c.d. contributi di disattivazione vanno da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 75,00 o più, specie quando sono previsti “costi aggiuntivi per il noleggio degli apparecchi forniti” (quali modem e decoder), che possono far lievitare le spese ben oltre la cifra di € 100,00. Nella quasi totalità dei casi, il costo di disattivazione corrisponde a 2 o più mensilità del relativo canone di abbonamento. Probabilmente, ciò è dovuto al fatto che l’operatore ha un massimo di 30 giorni per procedere alla chiusura definitiva del contratto, il che significa che la chiusura può intervenire tra il primo e il trentesimo giorno. Ebbene, alcuni operatori, come testimoniato da un gran numero di utenti, sono portati a chiudere definitivamente il contratto proprio al trentesimo giorno, anziché ad esempio al decimo o quindicesimo: in tal modo, il consumatore è “costretto” a pagare “qualche” giorno in più.

E’ stata, altresì, denunciata da parte degli utenti la pratica dell'”acquisto coatto”: se il recesso dal contratto avviene entro il primo anno (in alcuni casi, anche entro il secondo), l’utente è obbligato non già a restituire, bensì ad acquistare l’apparecchio noleggiato a cifre stabilite dall’operatore. Ad esempio, il servizio di comodato o locazione degli apparecchi Wind Infostrada e le opzioni che prevedono comunque degli apparati nell’offerta di tale operatore hanno una durata di 24 mesi, rinnovati tacitamente per ulteriori periodi di 12 mesi. In caso di disattivazione anticipata è previsto l’acquisto dell’apparato alle seguenti condizioni: in caso di modem, router, cordless, modem Voce Wi-fi gli importi applicati saranno pari ad € 40,00 se la disattivazione avviene entro i primi 6 mesi; € 20,00 se la disattivazione avviene tra i 6 e i 24 mesi; € 1,00 se avviene dopo i 24 mesi. In caso di chiavetta USB associata all’opzione SuperInternet gli importi applicati saranno pari ad € 60,00 se la disattivazione avviene entro i primi 6 mesi, € 30,00 se la disattivazione avviene tra i 6 e i 24 mesi. Nel caso di disattivazione dell’opzione SuperInternet prima dei 24 mesi, è previsto un ulteriore contributo di disattivazione di € 40,00 a parziale rimborso dei costi sostenuti dall’operatore.

L’analisi delle condizioni sin qui presentate può dunque far ritenere che i costi di disattivazione, nella prassi, si traducano in vere e proprie “penali mascherate”, che, in quanto tali, finiscono col tradire lo spirito del decreto.

Diritto di recesso dai contratti conclusi con operatori telefonici, di reti televisive e di servizi internet: le garanzie per i consumatori

Nella prassi, la conclusione dei contratti conclusi con operatori telefonici, di reti televisive e di servizi Internet avviene per adesione, ossia mediante la sottoscrizione da parte dell’utente di moduli o formulari prestampati, il cui contenuto è predisposto unilateralmente dall’operatore medesimo.

L’utente ha, pertanto, solo un’alternativa: accettare o rifiutare “in blocco” le condizioni di contratto, senza alcuna possibilità di trattativa. Può comunque recedere dai suddetti contratti o trasferire la propria utenza presso un diverso operatore, dandone preavviso all’operatore entro un termine che, in ogni caso, non può essere superiore a 30 giorni.

La facoltà di recesso deve risultare espressamente e per iscritto nel contratto predisposto dall’operatore, in modo da consentire all’utente di prenderne cognizione, attraverso la semplice lettura delle condizioni contrattuali.

L’operatore, dal canto suo, deve garantire la facoltà di recesso o di trasferimento senza ritardi non giustificati. In particolare, egli è tenuto a specificare il lasso di tempo che intercorre tra l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza ed il compimento, da parte dello stesso, di tutti gli adempimenti necessari per la compiuta lavorazione delle relative richieste, così da consentire all’utente di valutare, sotto ogni profilo, l’opportunità di esercitare la facoltà in parola. Il tempo necessario per il recesso o il trasferimento non può essere, comunque, superiore a 30 giorni (termine, dunque, coincidente con il preavviso massimo posto in capo all’utente).

Il contratto predisposto dall’operatore deve specificare anche le eventuali spese richieste per l’esercizio della facoltà di recesso o trasferimento. In nessun caso, però, l’utente è tenuto a versare penale alcuna, comunque denominata, poiché le sole spese ammesse in caso di recesso o trasferimento sono quelle giustificate dai costi dell’operatore, ossia le spese in relazione alle quali l’operatore sia in grado di dimostrare un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione del servizio o al trasferimento dell’utenza (e dunque le spese che sono state esposte nel presente articolo).

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha precisato che i costi di disattivazione devono risultare correlati ai costi effettivi che l’operatore sostiene, mentre per le procedure riguardanti il trasferimento ad altro operatore, i suddetti costi non dovrebbero essere neppure applicati. Ciò in quanto, nel caso di passaggio da un operatore ad un altro, gli eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utente, in linea di massima, non sono giustificabili poiché, generalmente, le attività di disattivazione coincidono con le attività tecniche da effettuarsi in fase di nuova attivazione da parte del nuovo operatore che acquisisce il cliente.

Il comma 4 dell’art. 1, d.l. n. 7/2007, stabilisce che, in caso di violazione delle disposizioni in materia previste dal decreto, si applicano le sanzioni previste dall’art. 98, d.lgs. n. 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche).

Conclusioni su costi di disattivazione e diritto di recesso nei contratti di telefonia, TV e Internet

All’AGCOM spetta il compito di vigilare sull’attuazione delle disposizioni del d.l. n. 7/2007, stabilendo ove necessario le modalità attuative e comminando le dovute sanzioni in caso di violazione. Ciondimeno, l’utente che intenda recedere da un contratto di telefonia fissa, tv o adsl dovrà valutare attentamente, ancor prima della stipulazione del contratto medesimo, l’esistenza o meno di penali “mascherate” da costi di disattivazione.

 

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