garanzia prodottiLa garanzia sui prodotti difettosi: quanto dura? Molti pensano che un prodotto sia garantito per due anni, perché la legge avrebbe imposto un tale periodo di garanzia indiscriminatamente per tutti i prodotti acquistati da un consumatore. Tuttavia, anche se molti produttori concedono due anni di garanzia sui beni difettosi, altri decidono di offrire un solo anno di garanzia sui prodotti difettosi. Un esempio classico è quello di Apple, che offre un anno di garanzia sui propri prodotti (dai Mac agli iPod), fatta salva la possibilità di estendere la garanzia sino a tre anni mediante l’acquisto di un piano AppleCare (il cui costo varia in base al prodotto che deve essere garantito). 

Secondo alcuni queste pratiche dovrebbero essere considerate illegali, dal momento che la legge imporrebbe una garanzia biennale quando l’acquisto è effettuato da un consumatore. Ciò, però, non è del tutto vero e con ogni probabilità molti dubbi nascono dalla confusione fra la garanzia convenzionale o commerciale e la garanzia legale, oltre che dalla applicabilità delle norme del codice civile e del Codice del consumo. Vediamo, dunque, quanto dura la garanzia sui prodotti difettosi.

 

2.  La garanzia convenzionale o commerciale sui prodotti

La garanzia detta convenzionale o commerciale viene solitamente offerta dal produttore del bene (nell’esempio di cui sopra, Apple), che si impegna direttamente a riparare e/o sostituire il prodotto o suoi componenti entro un determinato periodo, purché i difetti non siano stati causati dalla condotta dell’acquirente (ad esempio, perché ha fatto cadere la console oppure perché il telefono cellulare è caduto in acqua). Così, se un prodotto cessa di funzionare o manifesta altre problematiche durante il periodo di validità della garanzia commerciale, allora il produttore provvederà, di norma, a ripararlo o sostituirlo. Dunque, anche un difetto sopravvenuto darà all’acquirente la possibilità di ottenere la riparazione o la sostituzione del bene acquistato (chiaramente, purché il guasto non sia stato una conseguenza di un uso scorretto da parte dell’acquirente stesso!).

La garanzia commerciale sui prodotti tutela il consumatore per il periodo di tempo definito dall’azienda produttrice, che però non è obbligata a fornirla. In altri termini, è il produttore che sceglie se e a quali condizioni offrire una garanzia sui beni prodotti. Se non la offre, il consumatore non è certo privo di tutela, poiché può avvalersi della c.d. garanzia legale, esposta nel paragrafo successivo.

Quanto detto trova esplicita conferma nel Codice del consumo, che così dispone all’art. 133: “1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e’ titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione”.

 

3. La garanzia legale sui prodotti

Premesso che quando viene venduto un prodotto trova applicazione anche la disciplina del codice civile in tema di contratto di vendita, soffermiamoci ora sulla ben nota garanzia biennale sui prodotti difettosi (spesso confusa con quella commerciale). Tale garanzia è quella oggi prevista dal Codice del consumo, che opera se il prodotto acquistato presenta un difetto di conformità.

Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto non è conforme a quanto pattuito nel contratto di vendita. Tale difetto non deve essere incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Il Codice del consumo prevede determinate presunzioni di conformità, per cui non vi è difetto di conformità:

– se il bene è idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
– se il bene è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
– se il bene presenta la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
– se il bene è altresì idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore, da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti:

– se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Bisogna precisare che il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche summenzionate, quando, in via anche alternativa, dimostra che:
– non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
– la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
– la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

Per concludere sul punto, il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Quando il prodotto presenta un difetto di conformità, il venditore (e non il produttore) è responsabile entro due anni dalla consegna del bene stesso. Se il bene venduto è usato, la durata della garanzia può essere limitata ad un solo anno.

Per usufruire della garanzia sul prodotto difettoso, il consumatore deve – a pena di decadenza – denunciare tale difetto entro due mesi dalla scoperta, a meno che il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o lo abbia occultato.

Tradotto in pratica, per godere della garanzia sui prodotti difettosi, il consumatore non può rivolgersi direttamente al produttore; deve, invece, fare unicamente riferimento al venditore del bene, che, a sua volta, potrà poi rifarsi sul produttore. Chiaramente il consumatore potrebbe trovarsi sfornito di tutela qualora il venditore dovesse cessare la propria attività…

Il venditore, dunque, avrà diritto di regresso verso altri venditori della catena distributiva. Tale diritto è disciplinato dall’art. 132 del Codice del consumo:

1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Inoltre, l’applicazione pratica della normativa ha mostrato che potrebbe volerci una certa cautela quando si vuole far valere la garanzia per prodotti difettosi. Ad esempio, il Giudice di pace di Bari ha affermato che la denuncia verbale al consumatore non basta, ma bisognerebbe effettuare una denuncia scritta, precisa e puntuale nella descrizione dei vizi (Giudice di pace Bari, 08 marzo 2006 e 16 maggio 2005):

“Nella vendita dei beni di consumo di cui agli artt. 1519-bis c.c. ss. (oggi artt. 128 ss. c. cons. – D.Lgs. n. 206/2005), il consumatore deve «denunciare» al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dal momento in cui ha scoperto il difetto. Ai fini della garanzia, è insufficiente la denuncia verbale al venditore della non conformità del bene, il quale è tenuto a prestarla solo a seguito di una denuncia scritta, precisa e puntuale nella descrizione dei vizi riscontrati e pervenuta nei termini previsti dall’art. 1519-sexies c.c. (oggi art. 132 c. cons.)”.

E il software? Secondo la giurisprudenza, anch’esso è sottoposto alla disciplina a tutela del consumatore, con tutto ciò che ne consegue, inclusa la denuncia dei vizi entro due mesi dalla scoperta (Trib. Monza Sez. IV, 01/03/2005) e, aggiungo, anche l’inversione dell’onere della prova nei primi sei mesi:

“La vendita di software rientra nella nozione di bene mobile destinato al consumo. Pertanto il consumatore acquirente deve denunciare il difetto di conformità dei programmi consegnati entro due mesi dalla data della scoperta del difetto (art. 1519 sexies c.c.).

 

4. La prova del difetto di conformità

Se il difetto di conformità si manifesta entro sei mesi, il consumatore è esonerato dall’obbligo di provarlo e la garanzia sui prodotti difettosi si dimostra un’arma molto potente nelle mani del consumatore. Si verifica, quindi, l’inversione dell’onere della prova e il consumatore potrà fare causa al venditore, dimostrando unicamente che il prodotto presenta un guasto e asserendo che lo stesso presenta un difetto di conformità; sarà il venditore, invece, a dover dimostrare o l’insussistenza del difetto oppure che il prodotto non presenta il difetto di conformità lamentato dal consumatore.

Al termine del sesto mese, però, le cose cambiano. Come ha ribadito anche di recente il Tribunale di Bari, riformando una sentenza del Giudice di Pace della stessa città, il consumatore deve provare sia il guasto del prodotto che  la sussistenza del difetto originario di conformità (anche tramite presunzioni), dal momento che il guasto potrebbe anche non dipendere dal presunto difetto di conformità (Trib. Bari 1 aprile 2009). Insomma, nessuno “sconto probatorio” per i consumatori dopo il sesto mese!

Come fornire la prova? Come abbiamo visto, il Tribunale di Bari afferma la possibilità di ricorrere a presunzioni; inoltre, secondo il Giudice di pace di Salerno, la prova del difetto di conformità può essere fornita mediante testimoni (Giudice di pace Salerno, 27 giugno 2006):

“Nell’ambito del contratto di compravendita di beni mobili di consumo, disciplinato dagli art. 1519 bis seg. c.c., la testimonianza può costituire la prova dell’esistenza di un difetto di conformità del bene tale da renderlo inutilizzabile o inidoneo all’uso cui è destinato”.

Di certo, quando un prodotto è più o meno complesso (pensiamo ad un prodotto tecnologico come un dvd recorder, a una scheda grafica o a un lettore MP3) provare che il guasto derivi da un difetto di conformità potrebbe richiedere una costosa consulenza tecnica qualora il giudice investito della causa non si “accontenti” di una testimonianza o di una presunzione!

In altri casi la prova può essere semplice; ad esempio, il dvd recorder Samsung  SH-853, dotato di tuner per il digitale terrestre, non è in grado di effettuare la registrazione dei programmi tv con la semplice funzione timer qualora sia connesso al televisore mediante cavo HDMI (la problematica è stata denunciata in vari forum, non è un caso di scuola!). In un simile caso, il difetto di conformità è più che palese e la prova potrebbe essere ottenuta anche senza ricorrere ad una consulenza tecnica (il cui costo supererebbe il valore stesso del dvd recorder e dunque vanificherebbe la tutela offerta dalla garanzia sui prodotti difettosi).

5. Garanzia sui prodotti difettosi e rimedi

Ammettiamo che un difetto di conformità effettivamente sussista: che cosa può ottenere un consumatore? La garanzia sui prodotti difettosi è realmente efficace?

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il prodotto o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, a meno che la riparazione o la sostituzione non siano oggettivamente impossibili oppure qualora l’una sia eccessivamente onerosa rispetto all’altra.

È importante sottolineare che la riparazione o la sostituzione dovrebbero avvenire in un termine “congruo” dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

In diversi casi, e in particolare se la riparazione o la sostituzione non sono possibili oppure sono eccessivamente onerose, il consumatore può chiedere – a sua scelta – una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Chiaramente, nella quantificazione della riduzione del prezzo bisognerà tener conto dell’uso del bene; inoltre, se il difetto non è rilevante (ossia è di lieve entità), il consumatore non può ottenere la risoluzione del contratto.

Infatti, ai sensi dell’art. 130 del Codice del consumo:

“(…) 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5 (1);
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”.

6. Conclusioni sulla garanzia sui prodotti difettosi

Il quadro legislativo, dunque, non è poi così complesso. Ciò che può essere complesso, decorsi i primi sei mesi dall’acquisto, è assolvere all’onere della prova e dimostrare che un prodotto presenti un difetto di conformità. La garanzia sui prodotti difettosi, in tal caso, potrebbe essere una garanzia solo di nome e non di fatto.

A parte questi rilievi, la prassi mostra che molti produttori hanno fatto coincidere la durata della garanzia commerciale sui prodotti difettosi con quella della garanzia legale e forse ciò ha provocato confusione.

Non dobbiamo però confondere la garanzia convenzionale o commerciale con quella legale: come abbiamo visto, la prima garantisce l’acquirente che non si presenteranno vizi nella cosa venduta durante tutto il periodo prescelto, la seconda che la cosa venduta non ha, sin dall’origine, dei difetti di conformità.

 

Ultimi aggiornamenti

intelligenza artificiale settimana lavorativa
Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Francesca Gattarello Ad oggi sono notoriamente risaputi i vantaggi che l’intelligenza artificiale ha apportato anche nel mondo del lavoro (a tal proposito vi segnaliamo questo articolo). A ciò si aggiunga la maggiore consapevolezza che la società ha acquisito, negli ultimi anni, […]
contratto vendere webinar
Hai mai pensato al tuo contratto come a un’arma segreta per il successo? Probabilmente no. La maggior parte delle persone considera il contratto come un ostacolo burocratico, un documento noioso e pieno di “legalese” incomprensibile. Ma se ti dicessi che il tuo contratto può essere molto […]
tiktok
Cosa è successo? È notizia di pochi giorni fa l’apertura da parte della Commissione Europa di una indagine e di un procedimento formale nei confronti della piattaforma cinese TikTok per aver violato regole e norme che l’Unione Europea si è data a tutela degli utenti tra […]

Iscriviti alla nostra newsletter

i nostri social

Guarda i nostri video e rimani aggiornato con notizie e guide

Lo sapevi che per continuare a fare Smart Working in azienda bisognerà adottare degli accorgimenti entro il 30 giugno?

Le modalità per fare marketing si sono evolute di pari passo alle norme in tema di privacy, questo porta ad un binomio complesso: lead generation e privacy. Come fare contatti rispettando però il GDPR?

Il marchio oggi non rappresenta meramente un simbolo identificativo, ma diviene uno degli elementi fondanti della brand identity di un’impresa. La registrazione è fondamentale per tutela e VALORE del tuo business.