Qualora i difetti di un bene si manifestino successivamente ai sei mesi, non risultando operante la disciplina derogatoria di cui all’art. 1519 sexies, comma 3, trova applicazione la disciplina generale dell’onere della prova: alla parte è richiesto di provare, anche tramite presunzioni, la sussistenza del difetto originario di conformità, non essendo all’uopo sufficiente la sola prova della sussistenza di un guasto; quest’ultimo, infatti, non può da solo dimostrare l’esistenza di un vizio ab origine, potendo invece essere dipeso da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto (Sentenza Tribunale di Bari, 1° aprile 2009).

Massima a cura di dirittodellinformatica.it.

Testo integrale della sentenza

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 1.12.2006 la Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 6066/06, depositata il 15.09.2006 e notificata in forma esecutiva il 3.11.2006.

Esponeva l’appellante che con la predetta sentenza il Giudice di Pace, accogliendo in parte la domanda proposta da Sa.Ro., così statuiva: “- condanna la società Ma. S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a sostituire il telefonino (…) acquistato dalla Sig.ra Ro.Sa. in data 1.4.2003 con altro telefonino dello stesso tipo; – condanna la società Ma. S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese processuali in favore di Ro.Sa. che liquida nella misura di Euro 1.000,00 di cui Euro 700,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari oltre accessori come per legge; – condanna la società Ma. S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese processuali in favore della Sa.El.It. (terza chiamata) che liquida nella misura di Euro 1.000,00 di cui Euro 700,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari oltre accessori come per legge”.

Con un unico motivo di appello, la Ma. S.r.l. lamentava la palese violazione, da parte del giudice di prime cure, dei principi regolatori in materia di vendita di beni al consumo tra professionista e consumatore, nonché l’insufficienza e l’inadeguatezza della motivazione della sentenza sul punto. Asseriva, infatti, che il Giudice di Pace aveva accolto la domanda di sostituzione del telefonino proposta dall’attrice poiché aveva ritenuto operante sic ed simpliciter la garanzia legale di cui all’art. 1519 sexies, comma 1, c.c., all’epoca vigente, sulla presunzione che il difetto al display del telefonino lamentato dalla Sa. fosse qualificabile quale difetto di conformità “ab origine” e che l’onere di provare che si trattasse di un difetto sopravvenuto gravasse sul venditore che a tale onere si era sottratto.

Aggiungeva, inoltre, che detta ripartizione dell’onere della prova era del tutto erronea ed in contrasto con i principi regolatori della materia, atteso che l’art. 1519 sexies, comma 3, c.c. stabilisce l’inversione dell’onere della prova per i soli difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla data della consegna. Evidenziava, infine, che la Sa. non aveva fornito, nell’ambito del giudizio di prime cure, alcuna prova atta a dimostrare che il lamentato difetto al display derivasse da un vizio di conformità ab origine sussistente, avendo al più provato la sussistenza di un generico guasto al display, di origine ignota.

Chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza di primo grado e, per l’effetto, il rigetto della domanda attorea, in quanto improponibile, inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Con comparsa depositata in data 6 marzo 2007 si costituiva Sa.Ro., spiegando altresì appello incidentale condizionato.

In via preliminare, l’appellata eccepiva l’inammissibilità dell’appello proposto per violazione dell’art. 339 c.p.c. in quanto la norma asseritamente violata non era annoverabile né tra le norme costituzionali, né tra quelle comunitarie, né tra i principi regolatori della materia.

Nel merito, la Sa. chiedeva il rigetto dell’appello in quanto infondato nonché la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui rigettava la richiesta risarcitoria della stessa, con condanna della Ma. S.r.l. al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento in misura non superiore ad Euro 500,00; chiedeva, altresì, che la sentenza del Giudice di Pace fosse integrata nel senso di condannare l’appellante non alla sostituzione del telefono (…) con altro dello stesso tipo, ma con altro dello stesso tipo e dello stesso valore; il lutto con vittoria delle spese del giudizio.

Previa acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, all’udienza del 24 settembre 2008 le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 del codice di rito.

Motivi della decisione

Preliminare nel caso di specie risulta l’esame dell’eccezione di inammissibilità proposta dall’odierna appellata.

La Sa. ha in proposito evidenziato che la controversia, di valore inferiore ad Euro 1.100,00, rientra nell’ambito delle cause in cui il Giudice di Pace decide secondo equità, appellabili, ai sensi dell’art. 339 del codice di rito solo in caso di violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia. L’appellata ha poi sostenuto che nel caso di specie le censure formulate non attengono a nessuna delle sopra descritte violazioni, concernendo invece l’esatta applicazione della normativa specifica in tema di vendita di beni di consumo, peraltro in parte qua derogatoria rispetto ai principi civilistici dell’onere della prova, con la conseguenza che l’esame delle predette censure debba ritenersi precluso.

Detta eccezione risulta infondata e deve pertanto essere disattesa.

I fatti per cui è causa attengono a presunti vizi di un telefono cellulare acquistato presso l’esercizio commerciale della Ma. S.r.l. da Sa.Ro. (attrice in primo grado) in data 1.4.2003. L’odierna appellata lamentava, infatti, che in data 12.9.2004 il display del predetto telefonino si era improvvisamente frazionato in numerose ed illeggibili immagini, rendendo di fatto inutilizzabile l’intero apparecchio. La fattispecie sopra descritta è stata correttamente ricondotta dal giudice di prime cure nell’ambito della vendita dei beni di consumo di cui agli artt. da 1519 bis a 1519 nonies c.c. (all’epoca vigenti e successivamente abrogati e trasposti, senza sostanziali modifiche, nell’ambito del D.Lgs. 206/2005 – c.d. codice del consumo).

Al fine di valutare l’ammissibilità dell’appello proposto occorre pertanto valutare se la questione della ripartizione dell’onere della prova concerna i principi regolatori della materia della vendita, intercorrente tra professionista e consumatore, dei beni di consumo.

In tema di onere della prova, l’art. 1519 sexies, comma 3, c.c. stabilisce che “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. Detto regime, il quale introduce, di fatto, una presunzione di inadempimento, risulta, ad un’attenta analisi, derogatorio rispetto alla regola generale dell’art. 2697 c.c. (“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) nonché a quella, in tema di contatti, stabilita dall’art. 1218 c.c. (“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), oltre che al principio di vicinanza della prova, enucleato dalla Cassazione, in base al quale, qualora solo una delle due parti sia nella disponibilità della prova, il relativo onere deve essere posto a carico della stessa.

Per quanto attiene, invece, ai difetti che, come nel caso di specie, si manifestino successivamente ai sei mesi, non risultando operante la disciplina derogatoria di cui all’art. 1519 sexies, comma 3, trova applicazione la disciplina generale dell’onere della prova sopra citata: alla parte è richiesto di provare, anche tramite presunzioni, la sussistenza del difetto originario di conformità, non essendo all’uopo sufficiente la sola prova della sussistenza di un guasto; quest’ultimo, infatti, non può da solo dimostrare l’esistenza di un vizio ab origine, potendo invece essere dipeso da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.

La suesposta disciplina, in quanto derivante dai principi generali del diritto civile in tema di onere della prova, non può che considerarsi rientrante nell’ambito dei principi regolatori della materia.

L’appello proposto dalla Ma. S.r.l. è pertanto ammissibile e deve essere esaminato nel merito.

Nel caso di specie e per le ragioni sopra esposte, essendo il vizio del display emerso ben diciassette mesi dopo l’acquisto del telefonino, la Sa. non poteva usufruire delle agevolazioni probatorie di cui all’art. 1519 sexies c.c., dovendo al contrario provare che il vizio manifestatosi in data 12.9.2004 derivava da un difetto di conformità ab origine sussistente.

Errata appare pertanto la statuizione del Giudice di Pace nella parte in cui pone a carico della Ma. S.r.l. l’onere di provare che il guasto del display non fosse dovuto ad un difetto originario di conformità del prodotto.

Detta prova non è mai, dall’attrice, stata fornita.

Si rileva infatti che la scheda tecnica prodotta dalla parte attrice, riguardante l’esito della valutazione operata dall’assistenza tecnica era idonea a provare la sola sussistenza del lamentato malfunzionamento (in una parte della scheda è riportata la dicitura “display difettoso”, ed in altra parte è scritto “display guasto”), ma nulla stabiliva in merito alle cause del predetto difetto del display; né, mai, il predetto controllo avrebbe potuto provare alcunché, atteso che la parte ha rinunciato a richiedere l’esame e la rimozione del vizio, come emerge dalla stessa scheda.

Nessuna consulenza è stata, poi, mai richiesta sul cellulare oggetto del giudizio.

Per quanto attiene agli esiti delle prove orali, si deve inoltre evidenziare che esse non dimostrano assolutamente la sussistenza ab origine del difetto; al contrario, dalle dichiarazioni del teste Pa.De.Bi. si evince die il telefonino ha funzionalo perfettamente nei diciassette mesi precedenti al guasto, né è in altro modo emersa la sussistenza di un benché minimo difetto iniziale del telefonino. Per quanto sopra esposto, si ritiene che la Sa. non abbia compiutamente assolto all’onere della prova a lei imposto e che non spetti quindi alla stessa alcun diritto di sostituzione.

La censura proposta dall’appellante è pertanto fondata e deve essere integralmente accolla.

Per quanto attiene al ricorso incidentale, ogni questione relativa all’ammissibilità e alla fondatezza dello stesso deve in questa sede ritenersi assorbita e superala dall’avvenuto accoglimento dell’appello principale il quale comporta, de plano, il completo rigetto delle richieste attoree.

E’ infatti di palese evidenza che l’assenza della prova in merito alla sussistenza ab origine del difetto lamentato rende del tutto improponibile ogni domanda da questa scaturente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Ma. S.r.l., in persona del suo rappresentante legale p.t., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 6066/06, depositata il 15.09.2006, con atto di citazione notificato in data 1.12.2006 nei confronti di Sa.Ro., in accoglimento dell’appello principale, così provvede:

1) accoglie l’appello principale e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da Sa.Ro. nei confronti della Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

2) Condanna Sa.Ro. al pagamento nei confronti della Ma. S.r.l. delle spese relative alla costituzione e difesa della stessa nei due gradi di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 (per onorari e diritti) per il primo grado di giudizio e complessivi Euro 1.000,00 (per onorari e diritti) per il giudizio di appello, oltre a spese generali, IVA e CAP se e come per legge;

3) dichiara assorbiti i motivi di appello incidentale;

4) conferma la sentenza impugnata quanto alla pronuncia relativa alle spese sostenute dal terzo chiamato nel giudizio di primo grado.

Così deciso in Bari, il 16 marzo 2009.

Depositata in Cancelleria il 1° aprile 2009.

Ultimi aggiornamenti

intelligenza artificiale settimana lavorativa
Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Francesca Gattarello Ad oggi sono notoriamente risaputi i vantaggi che l’intelligenza artificiale ha apportato anche nel mondo del lavoro (a tal proposito vi segnaliamo questo articolo). A ciò si aggiunga la maggiore consapevolezza che la società ha acquisito, negli ultimi anni, […]
contratto vendere webinar
Hai mai pensato al tuo contratto come a un’arma segreta per il successo? Probabilmente no. La maggior parte delle persone considera il contratto come un ostacolo burocratico, un documento noioso e pieno di “legalese” incomprensibile. Ma se ti dicessi che il tuo contratto può essere molto […]
tiktok
Cosa è successo? È notizia di pochi giorni fa l’apertura da parte della Commissione Europa di una indagine e di un procedimento formale nei confronti della piattaforma cinese TikTok per aver violato regole e norme che l’Unione Europea si è data a tutela degli utenti tra […]

Iscriviti alla nostra newsletter

i nostri social

Guarda i nostri video e rimani aggiornato con notizie e guide

Lo sapevi che per continuare a fare Smart Working in azienda bisognerà adottare degli accorgimenti entro il 30 giugno?

Le modalità per fare marketing si sono evolute di pari passo alle norme in tema di privacy, questo porta ad un binomio complesso: lead generation e privacy. Come fare contatti rispettando però il GDPR?

Il marchio oggi non rappresenta meramente un simbolo identificativo, ma diviene uno degli elementi fondanti della brand identity di un’impresa. La registrazione è fondamentale per tutela e VALORE del tuo business.