copyright

E’ semplice comprendere come i numerosi servizi offerti da Internet hanno in più di un occasione minato la nostra legge sul diritto d’autore che, risalente al lontano 1941 (n. 633), è stata ideata per proteggere il diritto d’autore (o copyright) dalle insidie degli originari mass media (stampa, telefono, tv ecc.): è evidente come per tali motivi questa abbia dovuto subire svariate modifiche ed integrazioni.

Tuttavia il legislatore, a causa del continuo svilupparsi della tecnologia, e soprattutto di internet, non sempre è riuscito ad adeguarsi alle innovazioni in modo tempestivo: ciò ha comprensibilmente portato ad uno stato di confusione su cosa sia lecito o meno fare con il web.

Esempi lampanti di casi in cui legislatore e giurisprudenza hanno dovuto adattare più volte la vecchia legge alle nuove tecnologie sono i servizi di download e di streaming che, seppur ormai sono pratiche di uso quotidiano, possono portare in molti casi all’integrazione di condotte di carattere illecito.

In questo articolo analizzeremo in particolare cos’è il diritto d’autore e la sua relazione con le operazioni di download e di streaming online.

Diritto d’autore e download

In base al dettato dell’articolo 2575 c.c. formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione (è facile intuire come in questa categoria rientrino anche film, musica, foto, software e files in generale scaricati da internet).

Per questo tipo di opere, attività come la duplicazione, la pubblicazione, la messa in commercio e altri comportamenti analoghi sono protette dalla legge sul diritto d’autore che prescrive le condotte da evitare e indica le relative sanzioni in caso di violazione.

Con particolare riferimento alle operazioni di download, analizzando con attenzione la legge sul diritto d’autore si evince chiaramente come siano ipotizzabili diverse condotte illecite, punite, a seconda della gravità, con modalità differenti.

Come regola generale bisogna prendere in considerazione il dettato dell’articolo 171 (comma a bis) secondo cui è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendolo in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi, genere un’opera dell’ingegno protetta da o parte di essa”

Oltre a questa disposizione di carattere generale esistono, come anticipato, casi specifici.

Il primo caso ipotizzabile è quello di un utente che, per un uso strettamente personale, decide di scaricare un file coperto da copiright (come ad esempio il download di un film).

In questa situazione, in base all’articolo 174 ter della legge, pur non configurandosi alcuna fattispecie delittuosa, il comportamento risulterà comunque illecito, in quanto è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa. Le ipotesi al primo comma dell’articolo in questione (“Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale“) vengono punite con una sanzione di scarsa entità, mentre al secondo comma sono indicate le ipotesi di illecito aggravate e, di conseguenza, in questi casi saranno maggiori anche le sanzioni (“In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale“).

Maggiori criticità derivano dall’ipotesi in cui un soggetto, dopo aver scaricato un qualsivoglia files coperto da copyright, decida di condividerlo (ad esempio attraverso un software di file sharing come emule), riprodurlo online o venderlo.

E’ evidente come in questo caso risulti maggiore il danno subito dal titolare del diritto d’autore in quanto l’opera può potenzialmente entrare nella disponibilità di più soggetti, i quali a loro volta possono condividerlo e diminuire le sue speranze di guadagno: in tal caso, se l’azione è avvenuta con scopo di lucro, la sanzione sarà di carattere penale e molto più severa (l’art. 171 ter prevede in questi casi la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da euro 2.582 a euro 15.493), quando invece l’azione avviene in assenza dello scopo di lucro si applicherà la generale disciplina citata in precedenza (art 171).

Il limite di demarcazione è rappresentato, dunque dallo scopo di lucro che la giurisprudenza prevalente identifica come un fine di guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale dell’autore dell’illecito (deve dunque esserci un vantaggio di carattere economico in capo all’autore dell’illecito che può, a scopo esemplificativo, essere rappresentato o dal corrispettivo ricevuto per la vendita del file o dall’aver risparmiato una somma di denaro necessaria per acquistare un software).

Quanto detto spiega anche perchè programmi come emule o utorrent siano ancora in circolazione.

Infatti questi software non sono di per sé illegali: chiunque, volendo, può condividere foto, video o altri files che riguardano la propria persona (non è il software ad essere illegale ma solamente l’uso che ne facciamo, come può ipotizzarsi con una condivisione di files protetti da copyright).

Da ultimo occorre specificare che acquistando l’originale di un’opera protetta da diritto d’autore si possono effettuare tutte le copie che si desiderano (come ad esempio convertire in mp3 i brani di un disco per ascoltarli sul proprio lettore), ma anche in tal caso l’utilizzo deve essere strettamente personale: condividere o vendere (scopo di lucro) le copie, porta ad integrare i caratteri degli illeciti appena analizzati (es. chi usufruisce del files condiviso non ha pagato e quindi riceve gratuitamente un file protetto da copyright).

Diritto d’autore e streaming

Regole differenti valgono invece per lo streaming, pratica che al giorno d’oggi sta diventando sempre più comune: lo streaming infatti consente di fruire online di file audiovisivi in modo semplice e veloce senza la necessità di doverli scaricare ed incorrere nel rischio di virus.

Bisogna tuttavia operare un distinguo tra il soggetto titolare del sito web che mette a disposizione i files da visionare e l’utente fruitore del servizio.

Per i soggetti della prima categoria citata valgono le disposizioni precedentemente analizzate per il download e le rispettive sanzioni indicate agli articoli 171 e 171 ter.

Maggiore complessità presenta la disciplina legislativa dei soggetti che semplicemente usufruiscono del servizio di streaming.

Infatti in base all’attuale quadro legislativo (la legge sul diritto d’autore non prevede ancora nulla a proposito) è possibile collegarsi ed usufruire di un sito che mette gratuitamente a disposizione files audiovisivi coperti da copyright  senza incorrere in alcuna sanzione (se il file invece viene scaricato si ritorna al discorso trattato nel precedente paragrafo).

Ancora incerta appare anche la possibilità di indicare, all’interno di un sito,  un link che ci reindirizza ad una pagina web esterna che offre gratuitamente un servizio streaming di files protetti da copyright: : sebbene la discussione sia ancora aperta, in una recente pronuncia il Tribunale di Roma (Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, n. 19349/2013) ha configurato la condotta come illecita precisando che, anche qualora il contenuto sia già pubblico sul web (e dunque visibile a tutti), tale condotta rappresenta comunque un’agevolazione alla visione di materiale coperto da copyright.

Per completare la disciplina possiamo infine indicare un’apertura fatta dall’art 2 della legge n. 2/2008 alla diffusione online di opere protette dal diritto d’autore alle seguenti condizioni:” È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma”.

Non ci resta quindi che rimanere in attesa di un intervento del legislatore per delineare in maniera più marcata i labili confini di legalità dettati dalla normativa vigente.

Dott. Luigi Dinella

 

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