Il disegno di legge n. 1681, oltre ad introdurre il comma 1-bis all’art. 70 della legge sul diritto d’autore, muta anche la natura giuridica della SIAE, che diventa un ente pubblico economico.
La “Società Italiana degli Autori ed Editori”, dunque, non è più un “normale” ente pubblico, sottoposto ai vincoli derivanti da tale natura: potrà, quindi, agire come un normale soggetto di diritto privato.
La prima conseguenza è di ordine processuale: la SIAE sarà sottoposta alla magistratura ordinaria e non piiù al giudice amministrativo.
La seconda è una maggiore libertà di azione da parte della SIAE: come ha detto il suo presidente, Giorgio Assumma, la medesima Società potrà proiettarsi “in ogni azione futura con quella ampia libertà ed autonoma discrezionalità che sono indispensabili per” rilanciarla “verso grandi traguardi”.
Ecco il testo dell’articolo citato (tratto dal sito del Senato): “Art. 1. (Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori)
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell’ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
2. L’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell’ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l’organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L’attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE è adottato dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa designazione da parte dell’assemblea della SIAE.
5. L’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.