copyright

In vista della riforma europea del copyright (attualmente in discussione nel Parlamento Europeo), una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha dichiarato illegale la piattaforma di video sharing The Pirate Bay (noto sito che ha il fine di facilitare la ricerca e il download file di tipo BitTorrent, uno dei protocolli più utilizzati per il trasferimento di contenuti spesso protetti da diritto d’autore) e rischia di rivoluzionare il concetto di responsabilità dei grandi colossi di video sharing e social network (e amministratori di piattaforme online in generale) per i contenuti pubblicati dagli utenti, all’interno delle loro strutture, che violano il diritto d’autore.

La pronuncia, pur riguardando esclusivamente The Pirate Bay, presenta delle motivazioni alla base che possono facilmente essere estese ai vari gestori dei portali: questi, infatti, non vengono più considerati come semplici intermediari neutrali (secondo quanto previsto dalla direttiva europea sull’ecommerce) quando organizzano i contenuti pubblicati dagli utenti e traggono profitto dalla loro pubblicità.

Una svolta di questo genere potrebbe portare alla possibilità, per il titolare del diritto d’autore violato, di rivalersi non soltanto nei confronti dell’autore dell’illecito (colui che pubblica il contenuto) ma anche nei confronti degli amministratori del portale su cui il contenuto viene caricato, circostanza fin ora costantemente negata.

Come nel caso in questione, dove una fondazione che protegge i titolari di diritto d’autore in Olanda ha richiesto al giudice olandese un’ordinanza d’ingiunzione nei confronti dei provider di due siti per bloccare i nomi di dominio e gli indirizzi IP di The Pirate Bay. La questione è poi stata denunciata dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi ai Giudici Comunitari che sono arrivati alla pronuncia in esame (causa C610/15).

 

Il quadro normativo

La responsabilità degli amministratori dei portali di video sharing (e piattaforme online in generale) è più volte stata esclusa alla luce delle disposizioni previste dalla direttiva ecommerce europea (2000/31).

In base al dettato normativo della direttiva, infatti, chi svolge il ruolo di semplice intermediario per la pubblicazione dei contenuti (art. 14: “1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. 2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime.”) non può avere un obbligo di sorveglianza sulla liceità dei contenuti pubblicati, a meno che non sia pienamente consapevole della loro illiceità (art. 15: “1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell’informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.”)

In capo a tali soggetti permangono, dunque, esclusivamente gli oneri di cancellazione del contenuto illecito su segnalazione dell’interessato e della comunicazione dell’illecito alle competenti autorità.

Per comprendere pienamente la disciplina comunitaria bisogna, inoltre, prendere in considerazione il dettato della direttiva europea sul diritto d’autore (2001/29) che contiene importanti previsioni legate specificatamente alla società dell’informazione.

 

Le motivazioni

Passando alla decisione della Corte di Giustizia, si nota come alla base vi siano diverse precisazioni che hanno lo scopo di indicare quando ci si possa allontanare dalla tradizionale disciplina e, dunque, configurare un’ipotesi di responsabilità dell’amministratore della piattaforma.

Viene innanzitutto chiarito che l’inserimento di contenuti all’interno delle piattaforme rappresenta una “comunicazione al pubblico” e, dunque, in base a quanto previsto dalla direttiva europea in materia di copyright, è necessaria l’autorizzazione del titolare del diritto: in caso contrario, si realizzerebbe una violazione del diritto d’autore e, pertanto, il titolare potrebbe agire nei confronti dell’autore dell’illecito per tutelare i propri diritti.

La Corte sottolinea, inoltre, come in questo caso vi sia un comportamento diretto ed attivo da parte degli amministratori del portale, in quanto è evidente un’attività d’indicizzazione dei torrent (oltre che di raccolta dei contenuti per categorie o l’eliminazione di quelli obsoleti) ai fini di agevolare la ricerca e il download dei contenuti: è evidente come questi non possano essere ignari del fatto che sul proprio portale vengano diffuse opere coperte da diritto d’autore senza l’autorizzazione del titolare.

Altro punto a sfavore, che testimonia maggiormente il ruolo attivo degli amministratori, è rappresentato dallo scopo di lucro della propria attività dal momento che la gestione attiva della piattaforma ha generato ingenti introiti di carattere pubblicitario.

Come si può notare, le motivazioni alla base della decisione hanno un carattere abbastanza ampio e, qualora dovessero essere integrati i vari punti enunciati dalla Corte, vi sarebbe la forte probabilità che la stessa decisione possa essere estesa facilmente anche ai cosiddetti User Generetor Content, piattaforme dedicate alla condivisione gratuita (come possono esserlo i social o Youtube), e ciò potrebbe rappresentare un vero e proprio cambio di rotta.

E’ infine da aggiungere che sicuramente la sentenza non potrà riguardare in alcun modo i cosiddetti cyberlocker, piattaforme che lasciano un determinato spazio all’utente per inserire dati.

In questo caso, infatti, non viene svolta alcuna attività diretta da parte dell’amministratore che resta totalmente passivo e, dunque, i principi espressi dalla sentenza non possono riguardarlo.

 

Dott. Luigi Dinella

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