
Una distinzione di rilievo è quella fra commercio elettronico "diretto" ed "indiretto". Più specificatamente, il commercio elettronico sarebbe “diretto” se ogni fase dell’interazione commerciale si svolgesse su Internet, per beni immateriali che lo consentano, e “indiretto” qualora la consegna materiale fosse effettuata tramite canali tradizionali [1].
Per quel che riguarda le transazioni elettroniche, sembra però più corretto ricomprendere nell’e-commerce diretto anche la fattispecie in cui la consegna avvenga off-line, dal momento che il compratore avrebbe comunque effettuato la transazione con la controparte contrattuale interamente tramite la Rete. Viceversa ricomprendere nel commercio elettronico indiretto, la vendita con pagamento esterno al Web, sulla falsariga dell’addotta tassonomia tra commercio elettronico stricto e lato sensu.
Sovente si incontra la distinzione tra commercio elettronico “in senso stretto” e “in senso lato”. Anche tale antinomia si presta a considerazioni soggettive. Ad es. si parla di commercio elettronico in senso stretto quando sia la transazione che il pagamento avvengono per via telematica; in senso lato nel caso in cui l’ordine sia trasmesso attraverso la Rete ma il pagamento risulti effettuato con modalità diverse[2].
Particolare attenzione meritano l’EFT (Electronic Funds Transfer) e l’EDI (Electronic Data Interchange)[3] che rappresentano forme di commercio elettronico già in uso da diversi anni. La questione risente del tipo di definizione di e-commerce alla quale ciascun interprete aderisce.
Indubbiamente, l’EFT e l’EDI, che godono di elevata diffusione, presentano molti punti in comune con il commercio elettronico strettamente inteso, in special modo perché la trasmissione dei dati avviene tramite reti di computer, e quindi ne sono precursori. Una differenza sostanziale si evince tuttavia dalla considerazione che si tratta di reti private (Intranet e Extranet) e non di reti aperte (soltanto di recente l’EDI ha iniziato a spostarsi su Internet).
Una categoria che in base alle definizioni date in precedenza non rientra per tutti nel commercio elettronico vero e proprio, è detta M.O.T.O. transactions (Mail Order/Telephone Order)[4] in cui i pagamenti avvengono tramite posta, fax o telefono; in questo caso essendo la transazione conclusa al di fuori di rete telematiche, sembra più opportuno classificare questa categoria nel commercio a distanza; un problema controverso di questa categoria si riferisce al commercio tramite posta elettronica, che utilizzando reti telematiche potrebbe facilmente rientrare nel commercio elettronico vero e proprio; inoltre utilizzando come sistema di pagamento l’invio del numero di carta di credito, si creerebbe una transazione elettronica rientrante all’interno dei circuiti bancari sopra riportati ma che ben lungi di per se stessa a creare commercio elettronico.
Va detto, comunque, che una transazione elettronica non è di per se stessa sinonimo di commercio elettronico. Se pensiamo ad esempio a giroconti bancari tramite Internet vediamo come ci siano i requisiti di utilizzo di una rete aperta e di una rete chiusa, ma manchi l’elemento del commercio strettamente inteso nonchè l’elemento del "pagamento".
Viceversa possiamo affermare che il commercio elettronco inglobi la definizione sui sistemi di pagamento elettronci contenuta nella direttiva 97/489/CE del 30 luglio 1997 che vedremo fra poco. Questa include sia i pagamenti mediante commercio a distanza e sia i pagamenti mediante moneta elettronica.
Ricordiamo però che l’accezione di commercio elettronco deve comunque rimanere più ampia della definizione di pagamento elettronco che è solamente strumentale al primo. Il commercio elettrono opera in tipologie di business ben precise, che sono settori del medesimo ma non possono valere di per se stesse come definizioni; queste sono il business to business (B2B), il business to consumer (B2C), il person to person (P2P) e il consumer to consumer (C2C), differenziate, come appare evidente, avendo riguardo ai soggetti coinvolti nelle transazioni.
NOTE
[1] Cfr. CAPOLUPO S.- LA COMMARA U., Il commercio elettronico, profili tecnici, giuridici e fiscali, Buffetti, Roma, 1999, pag. 6, e TIDONA M., I pagamenti elettronici in Internet, Maggioli Editore, Rimini, 2001, pag. 42.
[2] Cfr. ad esempio CAPOLUPO S.- LA COMMARA U., Il commercio elettronico, profili tecnici, giuridicie fiscali, op. cit., pag. 6, e CATALDO A., Il ruolo delle banche nel commercio elettronico, Tesi discussa alla Facoltà di Economia, Università Bocconi di Milano, A.A. 1997-98, pag. 11. In FURLAN V., I rischi di frode con carta di credito nell’e-commerce: strumenti giuridici e tecnologici di tutela, Tesi discussa alla Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento, A.A. 1999-2000, pag. 19, non si espone una propria definizione di e-commerce in senso stretto e in senso lato, ma si annovera in quest’ultimo il pagamento autostradale, l’addebito delle bollette sui conti correnti, il pagamento con carta di credito o debito, fornendo comunque un’accezione ampia della caratterizzazione del commercio elettronico che comprende anche tali attività.
[3] L’EFT consiste nella trasmissione attraverso reti private di calcolatori di informazione relative alle transazioni effettuate su conti bancari; per EDI si intende lo scambio di dati fra programmi su reti private o pubbliche basato su un insieme di relazioni e standard predefiniti condivisi dai partecipanti.
[4] Cfr. RANA A., On-line payments using credit-cards: security and consumer protection issues, Joint Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection, Lepec Laboratory, Lepec Report N° 1, Aprile 1999, pag. 4 -5: “La procedura d’acquisto di un prodotto in un "negozio elettronico" è concettualmente molto simile a quella che prevede l’acquisto a mezzo telefono di un prodotto scelto da un catalogo e pagato con una carta di credito. […] La sola differenza tra i due processi è il meccanismo di trasmissione degli estremi della carta di credito. Nel primo caso l’acquirente comunica a voce tramite una connessione telefonica privata, nel secondo caso le informazioni sono trasmesse attraverso una Rete aperta, Internet. Tale canale di trasmissione introduce nuove preoccupazioni riguardo alle possibili forme di crimine alle quali esso potrebbe dare origine.” Almeno in parte dissentiamo, in quanto è sicuramente fuori discussione che Internet amplifica i rischi e ne origina alcuni non preesistenti, ma è anche vero per noi che la comunicazione via telefono e/o fax è dotata di un livello inferiore di impersonalità.