
Ma se l’attività esercitata è di commercio elettronico, la stessa è identificabile come stabile organizzazione, secondo i parametri tradizionali?
Con risoluzione n. 119/E del 28.05.07 l’Agenzia delle Entrate ha cercato di rispondere al predetto quesito fornendo dei chiarimenti in merito alla tassazione dell’attività’ di commercio elettronico svolta da soggetto non residente per mezzo di server localizzato in Italia.
La Risoluzione e’ stata emanata a seguito di istanza d’interpello presentata da una societa’ di diritto francese che offre in Italia, tramite un collegamento a banda larga, l’accesso on-line a videogiochi per personal computer e che, per ridurre i costi di connessione e facilitare il proprio collegamento con i clienti, ha installato due server, che utilizza in esclusiva, presso un Internet Service Provider italiano, ma gestiti in Francia.
Il ragionamento, che ha portato a dare la risoluzione sopra richiamata, non si e’ discostato dalla definizione di stabile organizzazione in senso tradizionale.
Richiamando l’articolo 162 del T.U.I.R., che definisce appunto la stabile organizzazione come “una sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato”, l’Agenzia ha stabilito che il server “…dotato di una consistenza fisica, può configurare…una sede fissa d’affari”.
Ciò a condizione che, facendo riferimento al Commentario Ocse, il server permanga in un luogo specifico (in Italia nel caso di specie) per un tempo sufficiente a considerarlo, per l’appunto, “base fissa”, e che sia nella piena disponibilità del soggetto non residente, a prescindere dal titolo giuridico da cui questa deriva (proprietà, locazione, eccetera).
Un server dalle caratteristiche così delineate, ovvero, nell’eventualita’ che dette apparecchiature siano di proprieta’ e di utilizzo esclusivi del soggetto non residente, che siano stati installati per un tempo indefinito in Italia e che attraverso i medesimi detto soggetto svolga la propria attivita’ commerciale, e’ da ritenere che i servizi garantiti ai clienti italiani debbano essere considerati prestati da una stabile organizzazione in Italia e, come tali, assoggettati ad imposta nel territorio dello Stato.