Il Crowdfunding, letteralmente, (“crowd”) “folla”, (“funding”) “finanziamento”, è uno strumento avente forti caratteristiche innovative. Attraverso questo strumento di finanziamento tramite il web, la “folla” può contribuire economicamente alla realizzazione di progetti in vari settori: sociale produttivo, creativo.

Nello specifico, esistono molteplici siti internet, ove previa registrazione è possibile immettere un progetto personale che si ritiene di realizzare.

Ai medesimi siti internet, a loro volta, accedono soggetti, i quali, valutati i medesimi progetti caricati dai proponenti, possono decidere di dare un contributo economico di qualsivoglia entità al fine di finanziarlo e, divenirne quindi sostenitori.

E’ nata dunque una soluzione alternativa alla crescente contrazione dei tradizionali canali di finanziamento, la quale sfrutta al meglio le caratteristiche del mondo della Rete.

Attorno al progetto si crea una vera e propria community, ove gli spettatori non sono più soggetti passivi, bensì diventano sostenitori di un’idea.

Tale innovazione ha origini antiche: il primo esempio risale al diciannovesimo secolo, negli Stati Uniti, ed è riconducibile ad un caso di civic crowdfunding.

Ha ad oggetto la celebre Statua della Libertà, simbolo dell’identità statunitense. Nel 1885 la Commissione Americana incaricata di costruire un basamento ove ergere la Statua, terminò i fondi a ciò necessari, impedendo di fatto la possibilità di completare l’opera e di esporla. Joseph Pulitzer, editore di un noto giornale americano “New York World”, ebbe la brillante idea di pubblicare una notizia che palesava l’intenzione di raccogliere i fondi al fine di completare l’opera. La ricompensa prevista per chiunque avesse aderito a tale iniziativa, era data da una menzione, che prescindeva dall’importo versato.

Con l’avvento di internet, il crowdfunding assume maggior rilevanza, infatti grazie all’assenza di barriere della Rete è possibile rendere conoscibile il progetto ad un numero pressoché indeterminato di utenti. Lo stesso Barack Obama utilizzò tale strumento al fine di autofinanziare una parte della propria campagna elettorale che gli ha poi permesso di divenire Presidente.

Ma c’è di più, l’introduzione di tale strumento in relazione a partecipazioni finanziare, volte a supportare attività imprenditoriali, ha rivoluzionato il concetto di economia d’impresa, svincolandolo in alcuni casi dal finanziamento bancario.

 

Modelli di crowdfunding

Il Crowdfunding presenta diverse caratteristiche, a seconda del tipo di ritorno di cui gode il finanziatore/sostenitore del progetto. Sulla base di ciò si distinguono 4 modelli di Crowdfunding:

Reward-based: è prevista una controprestazione a favore del finanziatore. Il modello è riconducibile all’esempio sopra descritto della Statua della Libertà; infatti i premi hanno valore simbolico e generalmente sono economicamente inferiori rispetto all’entità del versamento posto dal finanziatore, ciò al fine di assicurare il denaro necessario per portare a termine il progetto.

Il reward (ossia il corrispettivo rispetto al finanziamento) può coincidere con un riconoscimento, un oggetto realizzato tramite i capitali raccolti, lo sconto per l’acquisto di un prodotto o in altri premi più complessi, tuttavia raramente il reward è di tipo finanziario.
Inoltre, questo tipo di crowdfunding è identificabile mediante la filosofia di “all or nothing”, questo significa che se il budget di raccolta prestabilito non viene raggiunto i fondi tornano indietro e il progetto fallisce.

Una fra le più famose piattaforme che segue tale modello di crowdfunding è Kickstarter, all’interno della quale sono presenti progetti artigianali e artistici di vario tipo. La stessa nel 2014 ha reso possibile il finanziamento di un progetto di design di 13 milioni di dollari.

Donation-based: dalla denominazione si desume la centralità del concetto di donazione, insito nello stesso modello. Attraverso tale meccanismo è possibile sostenere una determinata causa senza che vi sia un ritorno tangibile. In tali casi i donatori sono mossi da uno spirito di beneficienza.

I progetti che caratterizzano la donation sono per lo più cause sociali inerenti al sostenimento di bambini dei paesi del terzo mondo, la pulizia dell’ambiente, le persone disabili. A tale modello, solitamente, fanno ricorso enti, associazione e organizzazioni non profit.
Un esempio di tale strategia è il caso, sopra riportato, riguardo il finanziamento della campagna elettorale di Barack Obama, avvenuto, in parte, mediante donazione di altri utenti. La donation-based rappresenta uno dei modelli di crowdfunding maggiormente diffusi nel mondo.

Fra le più note piattaforme che applicano tale modello si registra “GoFundMe” e, la piattaforma italiana “Rete del Dono”. Quest’ultima nel 2015 ha registrato una raccolta fondi online di oltre 900mila Euro.

Lending based: tale modello permette di raccogliere del denaro mediante la piattaforma, il quale viene successivamente erogato sotto forma di prestito e dietro corrispettivo finanziario. A fondamento di tale schema c’è l’idea etica di porsi come strumento alternativo rispetto al credito bancario, richiedendo tassi di interessi inferiori.
Questo sistema trae origine dalla nota tecnologia P2P (peer to peer), sviluppatasi in rete e successivamente integratasi nel panorama del crowdfunding, ove si finanziano interessi e idee imprenditoriali, tanto da arrivare a parlare di P2B (peer to Buisness).
Tra le piattaforme che si ispirano a tale modello vi è Zopa, la quale solo nel 2015 ha raggiunto un fatturato annuale di 35,5 milioni di sterline.

Equity-based: è la più recente forma di crowfunding ed è in continua evoluzione; quest’ultima consiste nella raccolta di capitale di rischio per un’impresa mediante internet. Gli investitori, in cambio del proprio apporto di risorse finanziarie, ricevono una quota di partecipazione nel capitale dell’impresa diventando effettivamente soci della stessa. Con l’equity i crowdfunder investono nelle imprese proponenti ottenendo come corrispettivo dei titoli azionari, entrando così a far parte del capitale sociale della società nella quale hanno riposto fiducia. Nell’equity crowdfunding il finanziatore dell’attività (c.d. backer), da semplice portatore di un interesse generale, si tramuta in un’azionista.

Fra le piattaforme di questo tipo si segnala “Opstart”.

 

L’evoluzione normativa dell’Equity-crowdfunding

l’Italia è stato il primo paese in Europa oltre che uno dei primi al mondo, a prevedere una disciplina normativa in materia di equity.

In un primo momento la possibilità di usufruire di questo sistema era concessa solo alle start-up innovative, ossia una particolare categoria di società introdotta nel nostro ordinamento dal c.d “Decreto crescita 2.0” al fine di favorire lo sviluppo del Paese.

Successivamente con l’entrata in vigore della “Legge di stabilità del 2017” tale possibilità è stata estesa a tutte le “piccole e medie imprese”, come definite dalla legislazione europea. In seguito si sono resi necessari diversi correttivi;. L’iter legislativo in materia si è quindi concluso con il D.Lgs n.129 del 2017, attuativo della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II).

Nello specifico, il sopra citato D.Lgs di attuazione ha le seguenti modifiche:

– Si è meglio definita l’accezione di “piccole e medie imprese”.

– Viene richiesto un ulteriore “requisito patrimoniale” al fine della iscrizione nel registro dei gestori di portali di equity crowdfunding tenuto dalla Consob, consistente nella adesione del gestore ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o, in alternativa, la stipula di un’assicurazione per la responsabilità professionale che garantisca una protezione equivalente alla clientela, secondo criteri da stabilirsi da parte della Consob con regolamento.Allo stesso modo, sono stati rafforzati i poteri di vigilanza della Consob in materia.

Si, segnala, inoltre, la modifica apportata alla normativa in materia di equity crowdfunding dal Regolamento Consob avvenuto con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018, tramite il quale sono state recepite le novità normative introdotte nel TUF in materia di equity crowdfunding.

Da ultimo, anche tenuto conto che i finanziatori spesso possono essere soggetti che, ai sensi delle disposizioni del codice del consumo possono essere definiti quali consumatori, il Regolamento Consob sancisce quindi un vero e proprio “diritto di ripensamento” senza spese per l’investitore, per coloro i quali intendano recedere dall’ordine di adesione.

Dott.ssa Sarah Barone

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