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Alexa, l’assistente artificiale creato di Amazon Echo, potrebbe rivelarsi un testimone chiave, seppur virtuale e artificiale, di un omicidio avvenuto in Florida, negli USA, nello scorso mese di luglio. Infatti, sembrerebbe allo stato degli atti che l’assistente digitale, situato nella casa della vittima, fosse attivo al momento dell’omicidio ed è pertanto possibile che abbia registrato l’accaduto.

Queste registrazioni potrebbero quindi risultare determinanti per stabilire la veridicità dei fatti ed il loro utilizzo in tale ambito potrebbe realmente costituire una nuova frontiera per le modalità di ricostruzione dei fatti nel procedimento penale.

Anche se si tratta di un caso accaduto in Florida, l’episodio dà inevitabilmente il via ad una riflessione sull’influenza delle nuove tecnologie nell’ambito del diritto. Anche perché la tecnologia, che ormai pervade ogni ambito della vita umana, sta sempre più velocemente influenzando anche il sistema e le procedure del processo in Italia: basta pensare al caso delle chat di WhatsApp, analizzata in un precedete articolo di questa rubrica, che sono state ammesse come prova nel processo penale ai sensi dell’art. 234 del Codice di procedura penale (Cass. Penale, sez. V, sentenza n. 1822/2018).

Dunque, c’è da chiedersi, che tipo di prova dei fatti potrebbe costituire quanto registrato dai sistemi di Intelligenza Artificiali tipo Alexa? Che tipo di problematiche giuridiche potrebbero sorgere in merito alla conformità dell’acquisizione di una prova di questo tipo ai principi costituzionali del giusto processo?

L’Assistente Personale Intelligente, come funziona

Prima di analizzare le implicazioni giuridiche occorre però cercare di capire meglio cosa è in grado di fare un Assistente Personale Intelligente e come funziona, al fine di comprendere esattamente quali possono essere le potenzialità di questo strumento e come possa essere utilizzato nel procedimento penale.

Gli Home Assistants, come Google Home, Siri ed Alexa, sono sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono con l’essere umano eseguendo determinati comandi vocali. Sono dunque sistemi operativi intelligenti in grado di svolgere svariate attività, come effettuare ricerche sul web, attivare sveglie, accendere la musica, e che possono essere integrati ad altri sistemi operativi per controllare l’automazione domestica (c.d. domotica). Questi strumenti, per svolgere le proprie funzioni, devono essere attivati o con la wake – up word, ovverosia quella parola che è in grado di attivare la modalità ascolto del dispositivo, oppure tramite un apposito pulsante.

A seguito dell’attivazione, il dispositivo, registra alcune informazioni e raccoglie dei dati che poi elabora per poter eseguire i comandi. Ciò che potrebbe costituire una prova nel procedimento penale è quindi la possibile registrazione fonografica di suoni e rumori rilevati nell’ambiente in cui collocato al momento del compimento del fatto.

Le prove nel procedimento penale

Ma cosa si intende in diritto processuale penale con il termine “prova”?

In via del tutto generale, la “prova” è quello strumento processuale in grado di offrire al giudice degli elementi direttamente utilizzabili per assumere la decisione finale, ricostruendo un fatto avvenuto nel passato basandosi su elementi noti riportati all’interno del processo, ad esempio tramite documenti scritti. Le “prove” nel procedimento penale sono disciplinate al Libro Terzo del Codice di procedura penale, in particolare agli artt. 187-193. In questo libro vengono dunque disciplinati:

  • i principi generali da seguire nell’ambito del processo penale in materia di prove;
  • i mezzi di prova, termine con il quale si intendono genericamente gli strumenti con il quale il giudice acquisisce un elemento utile all’assunzione della decisione;
  • i mezzi di ricerca della prova, espressione con la quale si definiscono invece gli strumenti rivolti all’acquisizione dei mezzi di prova (come ad esempio, la perquisizione, il sequestro o le intercettazioni), che non provano direttamente il fatto, ma consentono di acquisire tracce o materiali da cui poi si potrà ricavare la prova del fatto.

I mezzi di prova, così come sopra descritti, sono la categoria di prove che ci interessa più da vicino in questa sede, onde ricostruire che tipo di ruolo le registrazioni compiute da un Home Assistant possano ricoprire all’interno del processo penale.

Inquadramento dell’Assistente vocale all’ interno del sistema probatorio del processo penale

Si potrebbe, quindi, pensare di far rientrare le registrazioni compiute da un Assistente vocale digitale nell’ambito delle prove documentali (art. 234 ss. del Codice di procedura penale). Infatti, si tratterebbe sempre di registrazioni fonografiche come previste dall’art. 234 co. 1, secondo cui sono prove documentali anche le rappresentazioni di fatti, persone o cose effettuate mediante la fonografia.

Pare opportuno precisare però che Il sistema processuale penale italiano è basato sul principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), termine con il quale viene riassunta una serie di principi di garanzia per l’imputato, come il principio di legalità, di breve durata del processo, del contraddittorio tra le parti, della terzietà del giudice e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziali. In particolare, da questo principio generale deriva il principio del contraddittorio, secondo cui la prova – intesa, come spiegato sopra, come strumento da cui il giudice può trarre un elemento utile alla decisione – si ottiene soltanto attraverso un’equa discussione delle parti, in cui l’imputato possa difendersi a parità di armi davanti un giudice imparziale.

La conseguenza di questi principi è che il contenuto delle registrazioni effettuate da un assistente vocale digitale potrebbe essere ammesso nel procedimento penale, ma la prova del fatto si costituirà soltanto in sede di discussione in contraddittorio tra le parti, nell’ambito della quale il giudice trarrà liberamente la propria idea sul fatto. Inoltre, il giudice potrebbe sempre farsi assistere da un consulente, ovvero da un esperto nel campo delle registrazioni fonografiche, affinché garantisca l’attendibilità di quanto riportato dalla registrazione e l’assenza di manomissioni.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale, secondo la quale la registrazione fonografica di una conversazione (o di alcuni fatti) rientra tra le prove documentali lecite e, pertanto, è pienamente utilizzabile, salvo valutarne la relativa attendibilità (Cass. pen. Sez. VI 3 ottobre 2017 n. 1422).

Conclusioni

In conclusione, le nuove tecnologie come l’Assistente personale intelligente potrebbero trovare un utilizzo anche per la ricostruzione dei fatti nell’ambito di procedimenti penali. Non sono, però, trascurabili i rischi che potrebbero presentarsi in relazione ai principi costituzionali del giusto processo. Per esempio, potrebbero sorgere delle criticità relativamente alla veridicità e attendibilità del contenuto delle registrazioni, nonché alla sicurezza informatica di tali dispositivi, astrattamente suscettibili di attacchi informatici e manomissioni. Pertanto, al fine di acquisire tali prove nel processo penale, potrebbe apparire opportuno avvalersi di consulenti tecnici specializzati che possano dimostrare l’attendibilità delle registrazioni così ottenute e del loro contenuto.

Redazione diritto dell’informatica

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