responabilità direttore periodico telematicoSi è più volte discusso circa la configurabilità di una responsabilità penale nei confronti del direttore di un periodico telematico negli stessi termini di quella prevista per il direttore di un periodico “tradizionale”.

Sul punto, la Corte di Cassazione, di recente, ha reso un’importante pronuncia, oggetto del presente approfondimento (sentenza 35510/2010).

La responsabilità penale del direttore o vice-direttore responsabile per reati commessi col mezzo della stampa periodica: l’art. 57 del Codice penale

Nel caso di specie, l’imputato era stato chiamato in giudizio nella sua qualità di direttore di un periodico telematico, sul quale risultava pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti di un ministro e di un suo consulente. Si era dunque invocata l’applicazione dell’art. 57 del Codice penale, ai sensi del quale, salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, “il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

Tale norma, dunque, punisce il direttore (o il vice-direttore responsabile) del giornale che colposamente non impedisca che, tramite lo pubblicazione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi reati.

Il codice penale distingue specificatamente la stampa dagli altri mezzi di informazione nel caso del reato di diffamazione, punito e previsto dall’art. 595 del Codice penale:

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.”

Pertanto, nel caso dell’art. 595 del Codice penale, il legislatore ha espressamente effettuato una distinzione fra la stampa e “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

Internet e stampa: le differenze nella pronuncia della Suprema Corte

La Suprema Corte ha ritenuto la non assimilabilità di qualsiasi “messaggio internet” alla carta stampata. Con tale terminologia il Giudice di legittimità ha inteso indicare qualsiasi contenuto trasmesso per mezzo della rete Internet: non solo contenuti testuali, dunque, ma anche i video, ad esempio.

Come afferma la medesima Corte, “perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (appunto ai sensi del ricordato art. 1 della legge 47/48), occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius).”

La possibilità di stampare una pagina web implica l’equiparazione alla carta stampata?

La Cassazione ha affermato che l’ipotetica possibilità di stampare una pagina web non implica l’automatica equiparazione alle “stampa”: tutt’altro. Non solo tale stampa è eventuale, ma non tutti i contenuti sono suscettibili di essere stampati (ad esempio, i contenuti audio e video): “se pur, dunque, le comunicazioni telematiche sono, a volte, stampabili, esse certamente non riproducono stampati”; “è in realtà la stampa che -eventualmente- riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione “domestica” di un film trasmesso dalla TV, riproduce -ad uso del fruitore- un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto “al pubblico” e del quale, attraverso lo duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo”.

Più specificatamente, “il fatto che il messaggio internet (e dunque anche lo pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che soggettiva. Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i messaggi trasmessi via internet sono “stampabili”: sì pensi ai video, magari corredati di audio; sotto il secondo, basta riflettere sulla circostanza che, in realtà, è il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre a stampa lo “schermata”. E se è pur vero che la “stampa” -normativamente intesa – ha certamente a oggetto […] messaggi destinati alla pubblicazione, è altrettanto vero che deve trattarsi […] di comunicazioni che abbiano veste di riproduzione tipografica.”

La Corte ha quindi sottolineato l’assoluta “eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa. D’altronde, non si può non sottolineare che differenti sono le modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell’etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell’altro (radio e TV), infine, trasmissione telematica tramite un ISP (internet server provider), con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet. Ad abundantiam si può ricordare che l’art. 14 D. Lsvo 9.4.2003 n. 70 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e -a fortiori- gli hosting provider […], a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art 57 cp).”

È importante sottolineare poi, a parere della Corte, l’esclusione di qualsiasi tipo di coinvolgimento (fatta salva l’ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.

Responsabilità del direttore

In caso di diffamazione, il direttore risponde qualora sia d’accordo con l’autore di un messaggio diffamatorio oppure se lo scritto risulti anonimo. In tal caso il direttore risponde del delitto di diffamazione (eventualmente in concorso) e di quello di omesso controllo previsto e punito dall’art 57 del Codice penale, che non è realizzabile da chi non sia direttore di un giornale cartaceo.

L’interattività della rete

Contrariamente a quanto avvenuto in altri casi giudiziari, la Corte di Cassazione si è soffermata sulle difficoltà che incontra chi deve controllare dei contenuti diffusi via Internet ed ha sostenuto che “la c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano -o comunque estremamente gravoso- il compito di controllo del direttore di un giornale on line. Dunque, accanto all’argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematica a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale del procedimento analogico in malam partem), andrebbe considerata anche la problematica esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa). Da ultimo, va considerata anche la implicita voluntas legis, atteso che, da un lato, risultano pendenti diverse ipotesi di estensione della responsabilità ex art 57 cp al direttore del giornale telematico (il che costituisce ulteriore riprova che -ad oggi- tale responsabilità non esiste), dall’altro, va pur rilevato che il legislatore, come ricordato dal ricorrente, è effettivamente intervenuto, negli ultimi anni, sulla materia senza minimamente innovare sul punto. Invero, né con la legge 7 marzo 2001 n. 62, né con il già menzionato D.Lsvo del 2003, è stata effettuata la estensione della operatività dell’art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l’editoria (come ha chiarito il successivo D. Lsvo)”.

La Suprema Corte ha, dunque, preso atto delle difficoltà di esercitare un controllo continuo su contenuti che potrebbero variare anche più volte in breve tempo (molti redattori possono infatti pubblicare i propri articoli direttamente online).

Conclusioni

Ritengo opportuno concludere con quanto affermato, con estrema chiarezza, dalla Suprema Corte: “allo stato, dunque, “il sistema” non prevede lo punibilità ai sensi dell’art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line”.

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