divieto.pngIn questi giorni sta facendo molto discutere la proposta di legge che è stata definita "ammazza blog" e che troverebbe applicazione anche per i siti web. Molte le opposizioni a questa proposta di legge, fra cui quella di Antonio Di Pietro e la creazione di un gruppo su Facebook. Vediamo il testo della proposta.

 
A breve provvederemo a pubblicare un approfondimento sulla proposta di legge "anti-blog" e "anti-siti web". Già ora, però, vi presentiamo il testo della proposta di legge (Nuova disciplina del settore dell’editoria e delega al Governo
per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in
materia di editoria)
, presentata il 9 giugno 2008 e assegnata alla VII Commissione Cultura il 6 novembre 2008.

 

Capo I

PRINCÌPI

 
Art. 1.

(Finalità generali).

      1. La presente legge disciplina il settore dell’editoria
quotidiana, periodica e libraria e ha per finalità la tutela e la
promozione del principio del pluralismo dell’informazione stabilito
dall’articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare
e come diritto ad essere informati.

      2. La presente legge è altresì finalizzata all’arricchimento
della produzione e della circolazione dei prodotti editoriali, allo
sviluppo delle imprese e del settore editoriale in conformità ai
princìpi della concorrenza e del pluralismo, al sostegno
all’innovazione e all’occupazione, nonché alla razionalizzazione e alla
trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel rispetto dei princìpi
affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione, delle competenze
assegnate alle regioni dall’articolo 117 della Costituzione, delle
norme comunitarie e della giurisprudenza costituzionale.

Capo II

PRODOTTO E ATTIVITÀ EDITORIALI

 
Art. 2.

(Definizione di prodotto editoriale).

      1. Ai fini della presente legge, per prodotto editoriale si
intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione,
di formazione, di divulgazione o di intrattenimento e destinato alla
pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e
il mezzo con il quale esso viene diffuso.

      2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione
aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.

      3. La presente legge non si applica ai prodotti discografici
e audiovisivi, fatti salvi i casi in cui tale applicazione sia
espressamente prevista.

 
Art. 3.

(Tutela del prodotto editoriale).

      1. L’originalità del prodotto editoriale è riconosciuta e
tutelata come espressione dell’intelligenza e del lavoro della persona.
La protezione della proprietà intellettuale del prodotto editoriale
tiene conto dell’interesse generale alla circolazione delle
informazioni e alla diffusione della conoscenza.

Art. 4.

(Rassegne stampa).

      1. I soggetti che attraverso la sola riproduzione di articoli
quotidiani o periodici realizzano rassegne stampa, ivi comprese quelle
ad uso interno, sono tenuti a riconoscere i diritti degli autori degli
articoli riprodotti e degli editori delle testate da cui gli articoli
sono tratti.

 
Art. 5.

(Prodotti editoriali integrativi o collaterali).

      1. Ai fini della presente legge, per prodotti editoriali
integrativi o collaterali si intendono i prodotti editoriali, compresi
i prodotti discografici e audiovisivi, diffusi unitamente al prodotto
editoriale principale.

      2. I prodotti editoriali integrativi o collaterali seguono
il regime giuridico applicato al prodotto principale al quale sono
uniti. Le disposizioni del presente comma non hanno effetti ai fini
fiscali.

      3. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «;
se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del
prezzo o dell’intera confezione» sono sostituite dalle seguenti: «; in
tale caso».

 

Art. 6.

(Esercizio dell’attività editoriale).

      1. Ai fini della presente legge, per attività editoriale si
intende ogni attività diretta alla realizzazione e alla distribuzione
di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria.
L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma
non imprenditoriale per finalità non lucrative.

 

Art. 7.

(Registro degli operatori di comunicazione).

      1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e
del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano
l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli
operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a),
numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Sono esclusi
dall’obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti
finali di vendita dei prodotti editoriali.

      2. L’iscrizione nel Registro degli operatori di
comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei
giornali quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti
la registrazione presso il tribunale, di cui all’articolo 5 della legge
8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da
parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base al citato
articolo 5 della legge n. 47 del 1948.

      3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è
curata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

      4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione nonché per la definizione dei criteri di individuazione
dei soggetti e delle imprese tenuti all’iscrizione ai sensi della
presente legge mediante modalità analoghe a quelle già adottate in
attuazione dell’articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n.
249, e nel rispetto delle disposizioni stabilite nell’articolo 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47.

 

Art. 8.

(Attività editoriale sulla rete internet).

      1. L’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale sulla rete internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.

      2. Per le attività editoriali svolte sulla rete internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

      3. Sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nel Registro
degli operatori di comunicazione i soggetti che accedono alla rete internet
o che operano sulla stessa in forme o con prodotti, quali i siti
personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di
un’organizzazione imprenditoriale del lavoro.

 

Capo III

SETTORE EDITORIALE

 
Art. 9.

(Divieto di posizioni dominanti o comunque lesive dei pluralismo).

      1. Il settore editoriale si conforma ai princìpi della concorrenza e del pluralismo.

      2. L’individuazione e la definizione dei mercati rilevanti che compongono il settore
editoriale
sono effettuate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

      3. I mercati rilevanti del settore editoriale hanno, di
norma, dimensione nazionale; tuttavia, qualora l’analisi evidenzi
l’esistenza di mercati omogenei su base regionale o interregionale,
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può definirne
diversamente l’ambito geografico.

      4. Nel settore editoriale e in ciascuno dei mercati
rilevanti che lo compongono sono vietati la costituzione o il
mantenimento, anche attraverso società controllate, controllanti o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, di posizioni
dominanti o comunque lesive del pluralismo.

      5. Fermi restando i limiti relativi alla tiratura e alla
raccolta pubblicitaria di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, e all’articolo 12
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta l’esistenza di
posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore
editoriale e in ciascuno dei mercati rilevanti che lo compongono. Nel
formulare il proprio giudizio, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni tiene conto del livello di concorrenza all’interno del
mercato rilevante, delle barriere all’ingresso nello stesso, dei ricavi
delle imprese in rapporto ai ricavi del mercato rilevante e dei mercati
connessi, dell’efficienza economica delle imprese, della diffusione dei
prodotti editoriali nonché di ulteriori elementi di valutazione
definiti dalla medesima Autorità.

      6. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le
intese che contrastano con i divieti e con i limiti di cui al presente
articolo sono nulli.

 
Art. 10.

(Rimozione delle posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo).

      1. I soggetti che operano nel settore editoriale sono tenuti a comunicare preventivamente
all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni le acquisizioni, le intese e le
operazioni di concentrazione alle quali partecipino.

      2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a seguito
delle comunicazioni di cui al comma 1, su segnalazione di chi vi abbia
interesse o d’ufficio, verifica che non si costituiscano o si
mantengano posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.
Qualora accerti che un soggetto si trovi nella condizione di poter
violare i divieti e i limiti di cui all’articolo 9, adotta un atto di
pubblico richiamo, segnalando agli interessati la situazione di
rischio.

      3. Ferma restando la nullità di cui all’articolo 9, comma 6,
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a seguito di
un’istruttoria svolta nel rispetto del principio del contraddittorio,
adotta i provvedimenti necessari per eliminare o per impedire la
costituzione o il mantenimento delle situazioni vietate. Ove accerti il
compimento di atti o di operazioni idonei a determinare una posizione
dominante o comunque lesiva del pluralismo, ne inibisce la prosecuzione
e ne ordina la rimozione. Ove risulti indispensabile la dismissione di
aziende o di rami di azienda, fissa un termine, che non può essere
inferiore a sei mesi e superiore a diciotto mesi, entro il quale gli
interessati devono provvedere alla dismissione.

      4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con
proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione
e di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i
provvedimenti di cui al comma 3, i relativi procedimenti e le modalità
di comunicazione. In particolare, ai soggetti interessati sono
assicurati la notifica dell’apertura dell’istruttoria e la possibilità
di presentare proprie deduzioni in ogni fase dell’istruttoria.
All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è assicurato il potere
di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in
possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili
all’istruttoria stessa. L’Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi
di riservatezza inerenti la tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati
in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

      5. Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze e
alle agevolazioni previste dalla legge a decorrere dal momento in cui
si è determinata la posizione dominante o comunque lesiva del
pluralismo, accertata dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, e per tutto il periodo in cui tale posizione viene
mantenuta.

      6. In caso di inottemperanza ai provvedimenti adottati
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente
articolo, si applica ai soggetti interessati una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore
al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione del pubblico richiamo o dell’apertura
dell’istruttoria.

 
Art. 11.

(Mercato della pubblicità destinata ai prodotti editoriali).

      1. Al fine di garantire i princìpi di concorrenza e di
pluralismo, gli operatori del mercato della pubblicità destinata ai
prodotti editoriali organizzano la propria attività nel rispetto della
trasparenza delle politiche commerciali, della correttezza e
dell’attendibilità delle indagini di rilevazione e dei dati relativi
alla lettura e alla diffusione dei prodotti editoriali.

Art. 12.

(Attività di intermediazione sulla pubblicità).

      1. Ai fini della presente legge, per attività di intermediazione sulla pubblicità si intendono:

          a) la ricerca e l’acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e
di comunicazione, comprese le reti elettroniche, per la pubblicazione e per la diffusione di messaggi pubblicitari;

          b) la valutazione, la pianificazione, la gestione e
il controllo degli investimenti nonché ogni altra prestazione connessa
all’acquisto degli spazi di cui alla lettera a).

      2. I soggetti che esercitano l’attività di intermediazione
sulla pubblicità possono acquistare spazi pubblicitari sui mezzi di
informazione e di comunicazione, comprese le reti elettroniche,
esclusivamente per conto di un committente e sulla base di un mandato
scritto.

      3. Il contratto tra il committente e l’intermediario fissa
le condizioni della remunerazione del mandatario, le diverse
prestazioni che saranno offerte e il loro singolo costo.

      4. Gli esercenti attività di intermediazione sulla
pubblicità non possono ricevere alcuna remunerazione o vantaggio da
parte di soggetti diversi dai committenti.

      5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2010.

      6. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo.

 

Art. 13.

(Distribuzione dell’editoria quotidiana e periodica).

      1. Gli operatori della distribuzione dell’editoria quotidiana
e periodica nelle concrete pratiche commerciali, nei diversi passaggi e
ad ogni stadio, nazionale o locale, della filiera distributiva,
rispettano i princìpi della concorrenza e del pluralismo e garantiscono
la parità di trattamento tra le testate giornalistiche.

      2. Al fine di favorire una maggiore diffusione della stampa,
gli operatori della distribuzione si conformano ai princìpi della
concorrenza e del pluralismo secondo condizioni di pari opportunità sul
territorio nazionale e locale, nonché di migliore accessibilità all’acquisto dei prodotti editoriali per i consumatori finali. 

 

Art. 14.

(Sanzioni e vigilanza).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
indagini di rilevazione sulla lettura e la diffusione dei prodotti
editoriali in violazione degli obblighi di correttezza e di
attendibilità indicati all’articolo 11, ovvero effettua tali indagini
con modalità non trasparenti o discriminatorie, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 300.000 euro.

      2. La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso di
intenzionale pubblicazione e divulgazione di dati non veritieri,
incompleti o inesatti relativi alla lettura e alla diffusione dei
prodotti editoriali.

      3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
operazioni di distribuzione di prodotti dell’editoria quotidiana e
periodica con modalità che non rispettano i princìpi di concorrenza, di
pluralismo o di parità di trattamento tra le testate giornalistiche di
cui all’articolo 13, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 300.000 euro.

      4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila
sull’osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e
13, dichiara la nullità dei contratti ai sensi di quanto previsto dal
comma 6 dell’articolo 12 e applica le sanzioni amministrative previste
dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

 

Art. 15.

(Interventi sulla disciplina del prezzo dei libri).

      1. Il prezzo dei libri venduti sul territorio nazionale
praticato al consumatore finale è liberamente fissato dall’editore o
dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo dell’imposta sul
valore aggiunto,su ciascun esemplare o su un apposito allegato.

      2. È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali,
da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, con sconti fino ad una
percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato.

      3. Agli editori è comunque consentito di realizzare campagne
promozionali, per un periodo non superiore a un mese, con sconti sul
prezzo fissato che eccedono il limite fissato al comma 2. È fatta salva
la facoltà dei venditori al dettaglio di non aderire a tali campagne
promozionali.

      4. È altresì consentita la vendita di libri con sconti fino
ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato:

          a) in occasione di manifestazioni di particolare
rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli
articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

          b) in favore di organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, di centri di formazione legalmente riconosciuti, di
istituzioni o di centri con finalità scientifiche o di ricerca, di
biblioteche, di archivi e di musei pubblici, di istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, di istituzioni educative e di università, i
quali siano consumatori finali;

          c) quando i libri sono venduti per corrispondenza.

      5. I commi 1 e 2 non si applicano ai seguenti prodotti:

          a) libri per bibliofili, intesi come quelli
pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata
qualità formale e tipografica;

          b) libri d’arte, intesi come quelli stampati,
anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle
opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano
e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

          c) libri antichi e di edizioni esaurite;

          d) libri usati;

          e) libri posti fuori catalogo dall’editore;

          f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo
che sono trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato
dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

          g) edizioni destinate a essere cedute nell’ambito di rapporti associativi;

          h) libri venduti nell’ambito di attività di commercio elettronico.

      6. Il prezzo complessivo di collane, di collezioni
complete e di grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via
preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli
volumi che le compongono.

      7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in
materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di
disciplina del settore della distribuzione commerciale, di cui
all’articolo 3, commi 1, lettere e) e f), 3 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

      8. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in
difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

      9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del
presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle
sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al
comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

 
Art. 16.

(Competenze dell’Autorità garante

della concorrenza e del mercato).

      1. Nelle materie di cui al presente capo restano ferme le
competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

Capo IV

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALLA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI EDITORIALI, AGLI INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE E ALL’OCCUPAZIONE
 

Art. 17.

(Finalità).

      1. Al fine di promuovere il pluralismo dell’informazione, la
cultura e la lingua italiana e la tutela delle minoranze linguistiche
sono previsti gli interventi di sostegno delle imprese, della
diffusione dei prodotti editoriali, dell’innovazione tecnologica e
dell’ingresso di nuovi operatori sul mercato, della qualificazione
professionale e dell’occupazione di cui al presente capo.

      2. Gli interventi di sostegno di cui al comma 1 non possono
concorrere a determinare in favore delle imprese beneficiarie ingiuste
posizioni di vantaggio nel mercato.

Art. 18.

(Contributi diretti all’editoria quotidiana e periodica. Categorie e requisiti).

      1. Sono concessi contributi diretti a favore di:

          a) cooperative giornalistiche editrici di
giornali quotidiani e di periodici costituite da almeno cinque anni, ai
sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, composte
esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, poligrafici
o grafici editoriali, e che associano almeno il 50 per cento dei
giornalisti dipendenti. Gli statuti devono inoltre consentire che siano
ammessi come soci tutti i giornalisti dipendenti che ne facciano
richiesta. Tali cooperative devono pubblicare da almeno cinque anni la
testata per la quale richiedono i contributi. In caso di cambiamento
della periodicità della testata da periodico a giornale quotidiano,
anche durante il quinquennio di maturazione dei contributi, il
requisito di anzianità deve essere considerato con riferimento alla nuova periodicità;

          b) imprese editrici di giornali quotidiani e di periodici, anche sulla rete internet,
che sono riconosciuti come propria espressione, limitatamente ad una
sola testata e per esplicita menzione riportata nella testata stessa,
da forze politiche che, nell’anno di riferimento dei contributi, hanno
costruito il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o hanno
almeno due membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia eletti
nelle proprie liste;

          c) imprese editrici di giornali quotidiani
costituite in forma societaria, la cui maggioranza delle azioni o quote
è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di
lucro, a condizione che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già
maturato il diritto ai contributi previsti dall’articolo 3, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250;

          d) imprese editrici di giornali quotidiani
interamente o parzialmente realizzati in lingua francese, tedesca,
ladina o slovena ed editi e diffusi nelle regioni autonome Valle
d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;

          e) imprese editrici che editano da almeno
cinque anni giornali quotidiani italiani pubblicati e diffusi
all’estero, limitatamente ad una sola testata e a condizione che siano
in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) e f) del comma 1 dell’articolo 19.

 

Art. 19.

(Contributi diretti all’editoria quotidiana e periodica. Condizioni per l’accesso).

      1. Le imprese editrici indicate all’articolo 18, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera e)
del comma 1 del medesimo articolo, accedono ai contributi diretti ivi
previsti limitatamente a una sola testata e a condizione che:

          a) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utilinell’esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque esercizi successivi; 

          b) abbiano alle proprie dipendenze, nell’anno di
riferimento dei contributi, almeno cinque giornalisti, se testate
quotidiane, o almeno tre giornalisti, se testate periodiche, a tempo
pieno e a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro;

          c) la testata per la quale sono richiesti i
contributi sia posta in vendita e abbia un numero di uscite almeno pari
a 240 numeri all’anno per i quotidiani, a 45 numeri all’anno per i
plurisettimanali e per i settimanali, a 18 numeri all’anno per i
quindicinali, a 9 numeri all’anno per i mensili e a 5 numeri all’anno
per i bimestrali;

          d) la testata per la quale sono richiesti i
contributi non sia posta in vendita congiuntamente con altre testate
nazionali o locali nell’anno di riferimento dei contributi medesimi o
in periodi parziali di esso;

          e) la testata abbia una diffusione pari ad
almeno il 30 per cento della tiratura complessiva se testata a
diffusione nazionale e ad almeno il 60 per cento se testata a
diffusione locale. Tale condizione non si applica alle imprese di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera b);

          f) abbiano acquisito, nell’anno di riferimento
dei contributi, ricavi pubblicitari non superiori al 40 per cento dei
costi complessivi dell’impresa, compresi gli ammortamenti risultanti
dal bilancio di esercizio dell’anno medesimo. Nell’ipotesi in cui i
ricavi pubblicitari risultino superiori al 20 per cento dei costi
complessivi dell’impresa, il contributo finale calcolato, compresa
l’eventuale applicazione dei limiti di cui al comma 2 dell’articolo 20,
è ridotto della percentuale pari alla differenza tra la percentuale dei
ricavi pubblicitari, individuati ai sensi della presente lettera, e il
predetto limite del 20 per cento;

          g) abbiano sottoposto l’intero bilancio
dell’esercizio cui si riferiscono i contributi, i costi relativi
all’edizione della testata per la quale richiedono i contributi nonché i dati relativi alla tiratura e alla diffusione, compresi i
dettagli relativi alle vendite in blocco, a revisione contabile
effettuata da parte di una società scelta tra quelle di cui
all’apposito elenco previsto dalla Commissione nazionale per le società
e la borsa (CONSOB). Le imprese di cui alla lettera e)
del comma 1 dell’articolo 18 devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di revisione da parte di società abilitate
secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa.

      2. Ai fini dell’ammissione ai contributi diretti, si intende
per diffusione l’insieme delle vendite e degli abbonamenti effettuati a
titolo oneroso, con sconti in nessun caso superiori al 50 per cento del
prezzo di copertina. Ai medesimi fini, le vendite in blocco,
regolarmente fatturate e con sconti non superiori al 50 per cento del
prezzo di copertina, concorrono a determinare la diffusione della
testata in misura non superiore a un quinto della percentuale di
diffusione minima prevista.

      3. Ai fini dell’ammissione ai contributi diretti, si intende
per testata locale quella la cui diffusione è concentrata per almeno il
70 per cento in non più di quattro regioni italiane.

      4. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani o di periodici
che perdono la qualifica di organo di forze politiche definita ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della presente legge
continuano a percepire i contributi, a condizione che, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in
cooperative giornalistiche ai sensi del medesimo articolo 18, comma 1,
lettera a), ad esclusione dell’applicazione dei requisiti di
anzianità di costituzione e di pubblicazione e siano, nell’anno di
riferimento dei contributi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1
del presente articolo.

Art. 20.

(Contributi diretti all’editoria quotidiana e periodica. Quantificazione e limiti).

      1. Al fine di collegare il sostegno pubblico all’apporto
fornito da ciascuna testata al pluralismo dell’informazione, le
modalità di calcolo dei contributi alle imprese editrici di cui
all’articolo 18 tengono conto della diffusione effettiva, della
tiratura e dei costi sostenuti per l’edizione e per la distribuzione
delle testate stesse e sono determinati nelle seguenti misure:

          a) un contributo annuo d’importo pari al 40
per cento dei costi, inclusi gli ammortamenti, relativi all’edizione
della testata per la quale sono richiesti i contributi e comunque non
superiore a 2,2 milioni di euro per ciascuna impresa;

          b) un contributo annuo pari a:

              1) 200.000 euro nell’ipotesi di tiratura netta media compresa tra le 10.001 e le 50.000 copie;

              2) 400.000 euro per ogni scaglione di 10.000 copie
di tiratura netta media compresa tra le 50.001 e le 150.000 copie.

      2. Al fine di limitare la dipendenza dal sostegno
pubblico e di assicurare parità di trattamento tra le diverse tipologie
di soggetti beneficiari l’ammontare dei contributi erogabili ai sensi
del presente articolo non può in nessun caso superare il 50 per cento
dei costi, compresi gli ammortamenti, relativi all’edizione della
testata per la quale è richiesto il contributo per le imprese editrici
di giornali quotidiani. Per le cooperative di giornalisti editrici di
periodici il contributo complessivo non può in nessun caso superare
320.000 euro per tirature nette medie inferiori alle 10.000 copie e
500.000 euro per tirature nette medie eccedenti le 10.000 copie.

      3. Il contributo complessivo per le imprese di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d), non può comunque superare la somma di 1,5 milioni di euro per le testate totalmente pubblicate nelle lingue e nelle regioni di cui alla medesima lettera d) del comma 1 e 750.000 euro per le testate parzialmente pubblicate nelle lingue e nelle regioni di cui alla medesima lettera d) del comma 1.

      4. Il contributo per le testate pubblicate sulla rete internet previsto per le imprese di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b),
è corrisposto in alternativa a quello per la testata su supporto
cartaceo ed è pari al 40 per cento dei costi sostenuti per l’edizione
della testata.

      5. Nell’ipotesi di accertamento di situazioni di
collegamento o di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, anche attraverso altre società direttamente o indirettamente
controllate, tra imprese richiedenti i contributi previsti dal presente
articolo, le stesse decadono automaticamente dal diritto ai contributi
per l’anno di riferimento e fino all’esercizio successivo a quello di
eliminazione del rapporto di collegamento o di controllo.

      6. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 117, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono determinate le procedure istruttorie, con riferimento particolare
ai termini di presentazione delle domande per l’accesso ai contributi e
a quelli di presentazione della documentazione, a pena di decadenza dai
contributi stessi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma è
trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni
dall’assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può
essere comunque emanato.

      7. Con il regolamento di cui al comma 6 sono stabiliti
adempimenti, termini e modalità riguardanti i casi in cui nei cinque
anni dalla riscossione dell’ultimo contributo le società procedano ad
operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, deliberino la fusione o comunque operino il conferimento di azienda in
società il cui statuto non contempli l’esclusione della distribuzione
di utili ovvero siano poste in liquidazione.

      8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
rideterminata la composizione della commissione tecnica consultiva per
l’editoria, di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, che ha il compito di esprimere un parere
sull’esistenza dei requisiti per l’ammissione ai contributi previsti
dal presene articolo.

      9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in
un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento.

 
Art. 21.

(Fondo per l’editoria periodica).

      1. A decorrere dall’anno 2010 è istituito, presso il Ministero
per i beni e le attività culturali, un fondo di 10 milioni di euro
annui per le imprese editrici di periodici costituite in forma di
cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro, ovvero
di società nelle quali la maggioranza del capitale sociale è detenuta
da cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro.

      2. Alle imprese che accedono al fondo sono corrisposti
annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. I contributi di cui
al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese
editrici:

          a) siano costituite da almeno cinque anni ed editino da almeno cinque anni la testata per la quale richiedono i contributi;

          b) non abbiano acquisito, nell’anno di
riferimento dei contributi, ricavi pubblicitari superiori
complessivamente al 20 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti,
dell’impresa per l’anno medesimo, risultanti dal bilancio d’esercizio;

          c) abbiano pubblicato negli anni di maturazione del diritto al contributo e nell’anno di
riferimento dello stesso, almeno 45 numeri ogni anno per ciascuna
testata per i plurisettimanali e per i settimanali, 18 numeri ogni anno
per i quindicinali e 9 numeri ogni anno per i mensili;

          d) abbiano adottato con norma statutaria il
divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei
contributi e nei cinque esercizi successivi.

      3. Al fondo non possono accedere le imprese editrici che richiedono i contributi diretti ai sensi della presente legge.

      4. Con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 20 sono
determinate le procedure istruttorie, con riferimento particolare ai
termini di presentazione delle domande per l’accesso al fondo e a
quelli di presentazione della documentazione, a pena di decadenza dal
contributo stesso.

 

Art. 22.

(Agevolazioni per la spedizione di giornali quotidiani, periodici e libri).

      1. Al fine di tutelare la concorrenza e il pluralismo
dell’informazione anche attraverso una migliore distribuzione dei
prodotti editoriali e nel rispetto dei princìpi del processo di
liberalizzazione dei servizi postali nell’Unione europea, alle imprese
editrici è concesso annualmente un credito di imposta per le spese
sostenute per la spedizione in abbonamento, nominativo e a titolo
oneroso, di testate quotidiane o periodiche e per la spedizione di
libri, al netto di eventuali rimborsi ottenuti dai soggetti destinatari
delle pubblicazioni. Il credito di imposta è concesso quali che siano
l’operatore e il sistema di recapito prescelti, ivi compresa la
struttura distributiva delle edicole.

      2. Il credito di imposta concesso per le spedizioni di
testate quotidiane, periodiche e di libri è fissato nella misura del 50
per cento dei costi effettivamente sostenuti complessivamente per
ciascun periodo di imposta, a prescindere dall’operatore e dal sistema
di recapito utilizzati. L’importo complessivo delle spese ammissibili
all’agevolazionenon può eccedere, in ogni caso, l’importo corrispondente ai costi determinati in applicazione delle tariffe postali ordinarie.

      3. Il credito di imposta è concesso nei limiti di spesa
complessivi pari a 180 milioni di euro per l’anno 2009, a 170 milioni
di euro per l’anno 2010 e a 160 milioni di euro a decorrere dall’anno
2011, ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non
concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai
fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, ed in
particolare le modalità di calcolo basate su scaglioni, di concessione
e di fruizione del credito di imposta, anche al fine di garantire il
rispetto dei limiti di spesa fissati dal comma 3, nonché specifiche
cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione delle
sanzioni.

      5. Per le spese sostenute per la spedizione e per la
distribuzione in abbonamento delle pubblicazioni da parte di soggetti
che svolgono attività editoriale per finalità non lucrative di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
46, e successive modificazioni, si applicano le tariffe postali
agevolate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nelle
forme previste dall’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n.
353 del 2003. Le compensazioni dovute a fronte dell’applicazione delle
tariffe agevolate di cui al presente articolo spettano a tutti gli
operatori postali titolari di licenze individuali di cui all’articolo 5
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che assicurano la
prestazione del servizio universale di recapito. Fino alla
determinazione di nuove tariffe agevolate, continuano ad applicarsi le
tariffe agevolate vigenti. L’importo complessivo delle agevolazioni
concesse ai sensi del presente comma non può eccedere un limite di
spesa complessivo annuo pari a 100 milioni di euro.

      6. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni,
all’autorizzazione della Commissione europea.

 
Art. 23.

(Delega al Governo per l’estensione del credito di imposta per investimenti finalizzati all’innovazione).

      1. Al fine di promuovere gli investimenti finalizzati allo
sviluppo dell’innovazione, con particolare riferimento alle nuove
tecnologie dell’informazione e alla multimedialità, nonchè di favorire
l’ingresso di nuovi operatori nel mercato editoriale, il Governo è
delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
di riordino degli incentivi alle imprese del settore editoriale,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere una disciplina in materia di
credito di imposta in misura non superiore al 15 per cento del costo
sostenuto per le imprese che svolgono attività editoriale ai sensi
dell’articolo 6, che sono iscritte nel Registro degli operatori di
comunicazione di cui all’articolo 7 e che effettuano, entro il periodo
di imposta di riferimento, gli investimenti di innovazione previsti dai decreti legislativi di cui all’alinea;

          b) garantire la parità di trattamento tra tutte le
imprese editoriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia di aiuti di Stato.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 la cui
attuazione determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie.

 
Art. 24.

(Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti).

      1. Al fine di favorire la qualificazione professionale dei
giornalisti negli stati di crisi aziendali, il Fondo per la mobilità e
la riqualificazione professionale dei giornalisti, di cui all’articolo
15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è rifinanziato per un periodo di
cinque anni, a decorrere dall’anno 2009, per un importo annuo di 5
milioni di euro.

 
Art. 25.

(Armonizzazione dei regimi previdenziali).

      1. Al fine di promuovere l’armonizzazione dei regimi
previdenziali e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore
dell’editoria, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite le modalità di applicazione, in
riferimento ai giornalisti dipendenti, degli esoneri contributivi di
cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, in modo tale da assicurare, per le aziende editrici, il livello
complessivo di esonero ivi previsto e ferma restando l’assenza di oneri a carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

      2. Gli esoneri contributivi di cui al comma 1 decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non
anteriore al 1o gennaio 2009.

 

Art. 26.

(Osservatorio per l’occupazione nell’editoria).

      1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali è istituito, con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l’Osservatorio per l’occupazione
nell’editoria, con il compito di monitorare l’evoluzione del settore
editoriale con particolare attenzione ai livelli di occupazione e allo
sviluppo delle professionalità, anche alla luce della diffusione
dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
e della progressione verso la multimedialità.

      2. L’Osservatorio di cui al comma 1 è composto da
rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, da rappresentanti del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, secondo
criteri di pariteticità, da rappresentanti delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso
né rimborso spese per l’attività espletata.

 

Art. 27.

(Dichiarazioni obbligatorie).

      1. I destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge
possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai
sensi dell’articolo 16-bis, comma 11, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, introdotto dall’articolo 6 della legge 25 febbraio 2008,
n. 34, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, aiuti ritenuti illegittimi o incompatibili dalla
Commissione europea.

 
Capo V

PROMOZIONE DELLA LETTURA

 
Art. 28.

(Distribuzione di giornali quotidiani nelle scuole).

      1. Le imprese editrici che percepiscono contributi diretti ai
sensi della presente legge sono tenute a fornire alle scuole di ogni
ordine e grado copie di giornali quotidiani da utilizzare nelle classi
quale materiale didattico e di diffusione dell’informazione e della
cultura. Quantità, condizioni e modalità delle consegne sono definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo
parere della commissione tecnica consultiva per l’editoria.

      2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della gioventù e Dipartimento per l’informazione e l’editoria promuove
accordi e opportune iniziative con le associazioni di categoria per
incentivare la lettura dei giornali quotidiani da parte dei giovani.

 
Capo VI

COMPETENZE REGIONALI

 
Art. 29.

(Competenze regionali).

      1. Salva la competenza legislativa esclusiva dello Stato in
tema di tutela della concorrenza, di ordinamento e di organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di
ordinamento civile e penale, i princìpi desumibili dai capi IV e V della presente legge
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione

 
Capo VII

DELEGA AL GOVERNO PER LA REDAZIONE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI EDITORIA

 
Art. 30.

(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
interessati, un decreto legislativo avente ad oggetto la raccolta in un
testo unico delle norme primarie in materia di editoria, con
riferimento particolare alla disciplina del prodotto e dell’impresa
editoriali, del mercato editoriale e delle provvidenze dirette e
indirette all’editoria, anche modificando e integrando le norme vigenti
ai fini del loro coordinamento formale e sostanziale, nonché del loro
adeguamento ai princìpi e alle norme del diritto comunitario e
costituzionale. Ai fini dell’adozione del predetto decreto legislativo
il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:

          a) attuazione delle norme costituzionali in
tema di libertà di manifestazione del pensiero, anche attraverso il
rafforzamento della trasparenza e della tutela della concorrenza del
mercato;

          b) coordinamento e adeguamento della
disciplina del diritto d’autore in relazione all’evoluzione del
prodotto editoriale, anche con riferimento alle possibilità di uso
differenziato dello stesso prodotto;

          c) coordinamento e adeguamento della disciplina in tema di responsabilità degli operatori dell’informazione; 

          d) ampia delegificazione delle materie non coperte da riserva di legge;

          e) indicazione esplicita delle norme abrogate.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato
previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, successive modificazioni, e
delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro
trenta giorni dall’assegnazione dello schema di decreto legislativo.
Decorso tale termine senza che la Conferenza unificata e le Commissioni
parlamentari abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il
decreto legislativo può essere comunque adottato.

      3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1, entro dodici mesi
decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al citato comma 1.

      4. Il Governo completa il processo di riordino della materia
dell’editoria emanando una raccolta organica delle norme regolamentari
relative alla medesima materia, anche sulla base degli obiettivi
indicati nel comma 117 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e tenendo conto, in particolare, di quanto previsto dal
comma 1, lettera d), del presente articolo.

 

Capo VIII

COPERTURA FINANZIARIA, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

 
Art. 31.

(Copertura finanziaria).

      1. All’onere derivante dalle disposizioni di cui all’articolo
21, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, all’articolo
24, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009-2013, e all’articolo 25, valutati in 4,7
milioni di euro per il 2009, in 4,8 milioni di euro per il 2010 e in
4,9 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge
25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge
24 dicembre 2007, n. 244.

      2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 25,
informando tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze,
anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure
di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

      3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 
Art. 32.

(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:

          a) articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

          b) articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;

          c) articoli 1 e 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni.

      2. All’articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le parole: «dall’articolo 3, comma 11, e» sono soppresse.

      3. A decorrere dall’anno successivo a quello della data di
entrata in vigore della presente legge l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è abrogato.

 
Art. 33.

(Disposizioni finali).

      1. Restano ferme le disposizioni relative ai contributi in
conto interessi e in conto canoni in favore delle imprese editoriali
concessi dallo Stato per il sostegno dei programmi di investimento nel
settore editoriale previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7
marzo 2001, n. 62, ai contributi per la stampa italiana all’estero
previsti dall’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, ai contributi per i quotidiani italiani
teletrasmessi all’estero previsti dall’articolo 3, comma 2, della
citata legge n. 62 del 2001, ai contributi per l’editoria speciale
periodica per non vedenti previsti dall’articolo 28, comma 5, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai contributi per i periodici delle
associazioni dei consumatori e degli utenti previsti dagli articoli 137
e 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni, e ai contributi per le
agenzie di stampa quotidiane previsti dall’articolo 2, comma 30, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’articolo 4, comma 187, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. Restano altresì ferme le disposizioni
relative alle riduzioni tariffarie telefoniche per la stampa previste
dall’articolo 28 della citata legge n. 416 del 1981, e successive
modificazioni.

 

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