posta_elettronica_certificataLa Posta Elettronica Certificata (PEC) diventerà obbligatoria per imprese, professionisti e amministrazioni: per essa si intende, ai sensi del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, “ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici”.Vediamo entro quando bisognerà adeguarsi ed attivare una casella di posta elettronica certificata oppure utilizzare un sistema analogo.

Solo la PEC è obbligatoria?

L’obbligatorierà della PEC è stata prevista dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anti-crisi, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), poi modificato e convertito in legge dall’art. 1, l. 28 gennaio 2009, n. 2. Tale legge, però, non riferimento solo alla PEC: in essa si è infatti previsto che in alternativa si può attivare un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Dunque, in sede di conversione del d.l., il legislatore ha lasciato una scelta. Di fatto, vista la variegata offerta di caselle di PEC, molti opteranno per una di esse.

Entro quando adeguarsi?

Il legislatore ha dunque stabilito che determinate categorie – imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni – dovranno attivare una casella di PEC oppure una casella analoga ma i termini variano in base alla tipologia di soggetti che vengono in rilievo. Difatti, ai sensi dell’art. 16, commi 6-8, d.l. 185/2008:

– le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Le imprese già costituite in forma societaria devono comunicarlo al registro delle imprese entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria;

– i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata;

– le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, devono istituire una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica per ciascun registro di protocollo e ne devono dare comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione di tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

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