sito web indicazione partita iva dati societariIl sito web aziendale è, a volte, un’importante vetrina per molte società; altre volte, è il mezzo mediante il quale le aziende svolgono la propria attività (ad esempio, le aziende che vendono on line). Alcune informazioni societarie, però, devono obbligatoriamente essere rese pubbliche sul sito web aziendale: ancor oggi non è raro imbattersi in siti che non contengono le informazioni previste dalla normativa vigente (dalla partita IVA alle informazioni di cui all’art. 2250 del Codice civile. In caso di sanzioni, potrebbero sorgere diatribe fra le Società e chi ha materialmente realizzato il sito web, ad esempio una web agency: a chi imputare la responsabilità per l’omessa indicazione delle informazioni previste dalla legge?. Oggi cerchiamo di fare chiarezza su quali dati societari devono essere resi pubblici on line (con l’espressa avvertenza che per determinate tipologie di attività può essere necessario fornire ulteriori elementi sul sito web o su altri spazi “digitali”).

L’indicazione della partita IVA e le sanzioni

Dal 2001, chi è titolare di partita IVA (o, in termini più rigorosi, “i soggetti passivi IVA”) e dispone di un sito web relativo all’attività esercitata, deve indicare il numero di partita IVA sull’home page di tale sito web. La norma che dispone tale obbligo è chiarissima (art. 35, comma 1, D.P.R. n. 633/72), come ha affermato l’Agenzia delle Entrate (risoluzione 16 maggio 2006, n. 60).

Questo il testo dell’art. 35, comma 1, D.P.R. 633/72:

“I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e’ redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che  deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”.

L’omessa indicazione, che costituisce un caso di violazione della legge tributaria, è punita con una sanzione amministrativa che può variare da € 258,23 a € 2.065,83.

L’articolo 2250 del Codice civile dopo la riforma del 2009

L’art. 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee; c.d. legge comunitaria 2008), ha introdotto 3 commi all’art. 2250 del Codice civile.

Di particolare interesse ai nostri fini è l’ultimo di essi, che costituisce l’ottavo comma del novellato art. 2250, ai sensi del quale le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.A.p.A.) e le società a responsabilità limitata (S.R.L.) “che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma”.

I primi quattro commi dell’art. 2250 del Codice civile così dispongono:

“Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio”.

Tradotto in pratica, Società per azioni e Società a responsabilità limitata dovranno inserire sul proprio sito web le seguenti informazioni:

–        sede della società;

–        ufficio del registro delle imprese presso il quale la Società è iscritta e il relativo numero d’iscrizione;

–        capitale sociale versato;

–        (eventuale) dopo lo scioglimento, indicazione che la Società è in liquidazione;

–        (eventuale; solo per S.p.A. e S.R.L. a socio unico) indicazione la Società ha un unico socio.

“Spazio elettronico destinato alla comunicazione”?

L’ampia dizione della norma non sembra lasciar adito a dubbi: oltre ai siti web, anche eventuali altri luoghi “virtuali” dovranno contenere l’indicazione delle informazioni di cui al paragrafo precedente (dunque, in ipotesi, anche uno spazio su “Second Life” o una pagina Facebook), pena l’applicazione delle sanzioni sin qui menzionate

Conclusioni

Come si può notare, gli adempimenti previsti dalla legge nei casi sopra citati non sono particolarmente gravosi. Basta, infatti, ricordarsi di indicare le informazioni previste per evitare di incorrere nelle sanzioni sopracitate: come abbiamo visto, le sanzioni (per l’omessa indicazione della partita IVA e delle informazioni di cui all’art. 2250 del Codice civile), invece, risultano alquanto gravose, se le paragoniamo all’illecito effettuato.

Sia consentito rilevare, altresì, che queste norme esemplificano una problematica, comunque non nuova, che potrebbe acuirsi nel tempo: l’emanazione di testi legislativi molto ampi che regolano numerosi settori diversi con disposizioni più o meno minuscole, che per tali motivi restano poco conosciute sino a quando non inizia l’irrogazione delle sanzioni.

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