smartphone

Telegram rappresenta una delle applicazioni di messaggistica istantanea più diffuse al mondo. Pur non raggiungendo il miliardo e mezzo circa di utenti della “rivale” Whatsapp, l’applicazione nata in Russia nel 2013 ha rapidamente conquistato una fetta di mercato invidiabile raggiungendo circa 200 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Anche in Italia Telegram ha goduto di ampio successo, probabilmente per le possibilità che offre di individuare “canali” dai quali scaricare praticamente ogni cosa: film, album musicali e anche quotidiani in formato digitale, ogni giorno. Il tutto gratis o a prezzi irrisori, almeno apparentemente. Nelle lunghe giornate di quarantena trascorse nelle mura casalinghe, la tentazione di ricorrere a canali in grado di fornire immediatamente e gratuitamente di tutto, compresi libri e giornali appena usciti, è davvero forte.

IL RAPPORTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI EDITORI

Se n’è accorta la Federazione Italiana degli Editori Giornali (o FIEG) che da tempo denuncia l’esistenza di numerosi “canali edicola” sulle piattaforme digitali, ritenendoli veri e propri centri di distribuzione di giornali e riviste in formato pdf, che quotidianamente vengono utilizzati da migliaia di utenti, spesso più propensi a utilizzare la piattaforma come edicola o libreria invece che come applicazione di messaggistica istantanea. Gli utenti iscritti a queste edicole abusive sono aumentati vertiginosamente da inizio marzo: e cioè da quando sono iniziate le misure restrittive per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

La FIEG ha stilato un rapporto dettagliato, anch’esso comprensivo di dati e curve, ma avente ad oggetto un altro tipo di infezione: quella della pirateria digitale. Stavolta il paziente a rischio, sostiene la Federazione, sarebbe l’intero settore dell’editoria, duramente messo alla prova dai canali Telegram, ritenuti sempre più efficienti e frequentati. Con un paradosso: proprio nei giorni in cui si leggono più giornali e si cerca di essere più informati a causa del virus, i principali gruppi editoriali e i maggiori giornali nazionali hanno visto un calo considerevole delle loro vendite.

In particolare, il rapporto FIEG avrebbe rilevato nei primi mesi del 2020 un aumento del 46% di iscritti ai canali Telegram e dell’88% di testate illecitamente distribuite. Nella sola data di mercoledì 1° aprile gli utenti iscritti avrebbero scaricato un totale di 140.37 TB di materiale con un aumento del 175.6%. Il tutto corrispondente ad una perdita stimata per le imprese editoriali di circa 670 mila euro al giorno.

Su questa analisi, la FIEG ha invocato l’intervento dell’Autorità garante delle comunicazioni (AGCom). In particolare, gli editori hanno chiesto che l’Autorità indipendente disponga una sanzione particolarmente gravosa: la sospensione dell’intera piattaforma, non solo dei canali di Telegram incriminati.

Come dichiarato dal Presidente della FIEG Andrea Riffeser Monti, è stato richiesto «un provvedimento esemplare e urgente di sospensione di Telegram, sulla base di un’analisi dell’incremento della diffusione illecita di testate giornalistiche sulla piattaforma che, durante la pandemia, ha raggiunto livelli intollerabili per uno Stato di diritto». Fenomeno aggravatosi fortemente nell’ultimo periodo, ma già segnalato, tra gli altri, anche dal Sottosegretario all’Editoria Andrea Martella che si era espresso duramente al riguardo, ritenendolo un fenomeno «corrosivo, sfuggente, un crimine senza alcuna giustificazione e perpetrato quasi sempre nella piena consapevolezza della sua illiceità e della difficoltà ad essere perseguiti per tale condotta».

COSA PUÒ FARE L’AGCOM

Non è la prima volta che l’Autorità Garante di settore viene interpellata per casi di questo tipo. Infatti, tra le varie attività svolte dall’AGCOM, rientrano quelle in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. In questo senso, infatti, l’Autorità amministrativa indipendente ha il compito di promuovere «lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione alla corretta fruizione delle stesse e reca le procedure volte all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica» (Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative, art. 2, co.1).

La tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione viene esercitata dall’Autorità attraverso procedure di enforcment effettive, proporzionate e dissuasive. Infatti, qualora ritenga di essere in presenza di una violazione della legge sul diritto d’autore, l’AGCOM è tenuta ad adottare, sulla base dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, provvedimenti amministrativi repressivi, anche di notevole rilevanza.

In particolare, l’Autorità:

  • qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere “pirata” sia ospitato su un server italiano, può ordinare ai prestatori di servizi la rimozione selettiva delle opere digitali. In presenza di violazioni di carattere massivo, può ordinare la disabilitazione dell’accesso alle opere suddette;
  • qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere “pirata” sia ospitato su un server estero, può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di mere conduit di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito;
  • inoltre, qualora adotti le misure precedenti, può ordinare di procedere a reindirizzare automaticamente, verso una pagina internet redatta su indicazione dell’Autorità stessa, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere diffuse in violazione del diritto d’autore.

IL PRECEDENTE

Non mancano precedenti che riguardano proprio la FIEG e la questione delle “edicole abusive”.

Infatti, già nel settembre 2018 la Federazione segnalava all’AGCOM la presenza di una significativa quantità di opere editoriali su una pagina web che indirizzava al canale pubblico di Telegram “Edicola news free”. Per questo, l’associazione editoriale sosteneva che vi fosse la violazione della legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore e invocava l’inibizione dell’accesso a Telegram nella sua interezza: in sostanza, la stessa richiesta avanzata nuovamente in questi giorni.

Tuttavia, l’AGCOM, proprio sulla base dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza ai quali deve ispirarsi la sua attività di controllo, non aveva ritenuto di poter “sospendere” integralmente la piattaforma.

Peraltro, l’Autorità, in ragione della localizzazione all’estero dei server impiegati, avrebbe potuto ordinare esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito.

L’adozione di tale provvedimento, ad ogni modo, non era stata ritenuta idonea per la situazione in oggetto dall’AGCOM, considerando che Telegram fornisce pur sempre «un servizio gratuito di messaggistica istantanea e che la violazione accertata riguarda il canale edicolanews, per cui risulterebbe non proporzionata l’adozione di un provvedimento di inibizione dell’accesso al servizio nella sua interezza, con la conseguente disabilitazione dell’intero servizio di messaggistica istantanea» (Delibera Agcom n. 248/18/CSP del 30/10/2018).

Perciò, in quell’occasione, l’AGCOM si era limitata a trasmettere ai competenti organi di polizia giudiziaria la notizia della supposta violazione del diritto d’autore ai sensi dell’art. 182-ter della legge n. 633/1941.

IL RISCHIO PER LA PRIVACY

Non sappiamo ancora se l’Autorità continuerà sulla strada precedentemente tracciata, principalmente legata alla difficoltà di perseguire condotte illecite in presenza di server ubicati all’estero.

Ciò non toglie che il fenomeno denunciato dal mondo dell’editoria presenta diversi rischi, non solo economici e non solo per gli editori. Particolarmente gravi sono anche i rischi legati alla tutela dei dati personali.

Spesso, infatti, la precondizione per l’iscrizione ai canali “pirata” è l’inserimento di nome e cognome dell’utente unito all’obbligatorietà di una “foto profilo”. L’apparente gratuità di tali canali potrebbe quindi nascondere insidie anche particolarmente pericolose per la tutela della nostra privacy: quei dati che, inconsciamente o meno, cediamo iscrivendoci ad un determinato canale potrebbero infatti essere rivenduti a terzi. Il tutto senza alcuna garanzia di tutela e di liceità del trattamento.

Rischi che potrebbero diventare ancora più consistenti in presenza di dati bancari: in quel caso la gratuità potrebbe diventare un semplice ed illusorio ricordo.

Redazione Diritto dell’informatica

Ultimi aggiornamenti

password garante
Con il provvedimento n. 9962283 del 7 dicembre 2023, il Garante per la Protezione dei Dati Personali e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) hanno emanato alcune Linee Guida in materia “Funzioni Crittografiche e Conservazione delle Password”. Successivamente, con un comunicato del 1° marzo 2024, il […]
intelligenza artificiale settimana lavorativa
Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Francesca Gattarello Ad oggi sono notoriamente risaputi i vantaggi che l’intelligenza artificiale ha apportato anche nel mondo del lavoro (a tal proposito vi segnaliamo questo articolo). A ciò si aggiunga la maggiore consapevolezza che la società ha acquisito, negli ultimi anni, […]
contratto vendere webinar
Hai mai pensato al tuo contratto come a un’arma segreta per il successo? Probabilmente no. La maggior parte delle persone considera il contratto come un ostacolo burocratico, un documento noioso e pieno di “legalese” incomprensibile. Ma se ti dicessi che il tuo contratto può essere molto […]

Iscriviti alla nostra newsletter

i nostri social

Guarda i nostri video e rimani aggiornato con notizie e guide

Lo sapevi che per continuare a fare Smart Working in azienda bisognerà adottare degli accorgimenti entro il 30 giugno?

Le modalità per fare marketing si sono evolute di pari passo alle norme in tema di privacy, questo porta ad un binomio complesso: lead generation e privacy. Come fare contatti rispettando però il GDPR?

Il marchio oggi non rappresenta meramente un simbolo identificativo, ma diviene uno degli elementi fondanti della brand identity di un’impresa. La registrazione è fondamentale per tutela e VALORE del tuo business.