La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro Luigi Nicolais e ha operato in stretto raccordo con la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, prevista dall’art. 18 del d.lgs. 82/2005 (il Codice dell’Amministrazione digitale).
Mediante la pubblicazione del documento sul sito web del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. si è inteso portare la proposta a conoscenza di tutti i soggetti interessati: prima dell’emanazione del testo definitivo (che avverrà ai sensi dell’art. 22, comma 4, d.lgs. 82/2005) sarà possibile inviare proposte di modifica o integrazione all’indirizzo e-mail segr.dematerializzazione@governo.it.
E’ possibile consultare la proposta direttamente dal sito ufficiale del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A..
Appendice. Estratti dal Codice dell’amministrazione digitale.
1. È istituita la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell’innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
2. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (d’ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, nonché iresponsabili delle funzioni di cui all’articolo 17.
3. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.
5. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
6. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per ilbilancio dello Stato.
Articolo 22 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
[…] 4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.