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Nel postare e condividere attraverso i social bisogna prestare particolare attenzione: è necessario avere una buna conoscenza delle normative che regolano questo tipo di operazioni altrimenti c’è il serio rischio di andare incontro a sanzioni in di vario tipo (spesso anche penali).

Iscrivendosi ad un qualsiasi social network (come si può desumere dalle informative dei più utilizzati come facebook, whatsapp e twitter) si accettano automaticamente delle lunghe e dettagliate serie di condizioni che sono indicate nelle relative informative.

Tra le condizioni comuni si possono individuare, oltre all’indicazione di cosa sia lecito o meno fare attraverso il social, una serie di limitazioni di responsabilità che, esonerando la rete sociale di riferimento, caricano l’utente della completa ed esclusiva responsabilità per tutti i contenuti postati, condivisi o trasmessi sia pubblicamente che in modo privato (si è completamente responsabili anche quando si riceve un file e lo si condivide nuovamente).

In questo articolo indicherò i rischi più comuni (e le possibili sanzioni) in cui si può incorrere attraverso un utilizzo non appropriato dell’attività di condivisione sui social network al fine di consentire un lecito utilizzo di questo prezioso e popolare strumento.

Plagio

E’ da tenere bene a mente che, in base all’articolo 12 della legge sul diritto d’autore (n. 633/1941), “l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’ opera”.

Nel condividere o pubblicare frasi, articoli o testi che sono stati prodotti da altri bisogna sempre ricordarsi di ricollegare l’opera al suo autore, in caso contrario si rischia di integrare gli estremi del plagio.

Il plagio consiste nella parziale o totale attribuzione di una delle opere suddette o nella mancata citazione delle fonti da cui provengono (si integra quando il testo viene copiato ed incollato senza i dovuti riferimenti al vero autore ed al testo da cui sono tratti).

Dunque, oltre a ragionevoli motivazioni di carattere etico, che dovrebbero spingere a non appropriarsi di un’opera altrui, pubblicare una frase o un articolo eliminando il nome del reale autore e facendoli propri è un comportamento che viene punito con pesanti sanzioni indicate dalla legge sul diritto d’autore.

L’art. 171 della legge citata stabilisce al primo comma che, violando i diversi comportamenti indicati nello stesso articolo, si è puniti con una multa da euro 51 a euro 2.065, a meno che l’illecito non integri i reati previsti agli artt. 171-bis e 171-ter che prevedono pene più aspre.

Per evitare di incorrere in questo tipo di sanzioni possono utilizzarsi vari rimedi come una formattazione differente del testo (es. virgolettato e corsivo) oppure adottare le specifiche funzioni di condivisione previste dai vari social.

Diffamazione

La diffamazione, prevista all’articolo 595 c.p., consiste nella lesione della reputazione altrui quando si comunica con più persone (“Chiunque, […] comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro”).

E’ semplice intuire come quest’ipotesi possa verificarsi nel mondo dei social dove circolano una moltitudine di foto e video ed in cui è possibile pubblicare qualsiasi tipo di pensiero: l’immagine di un soggetto di fronte agli altri può essere facilmente lesa, ad esempio, attraverso post offensivi o con la messa in circolazione di foto o video “compromettenti”.

Tenendo conto, inoltre della grande potenza diffusiva dei social, la Cassazione ha in più occasioni (es. con sent. n.  24431/2015: “La diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca facebook […] per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, […] rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell’art. 595 c.p”) ravvisato la sussistenza dell’aggravante indicata al terzo comma dell’articolo in questione (“Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”) quando un comportamento diffamatorio è posto in essere tramite il web: in questo caso, come può desumersi dal dettato normativo, la pena sarà più aspra rispetto a quella prevista al primo comma.

La ratio di questo orientamento è da rinvenirsi nel fatto che postando un commento offensivo sulla propria bacheca virtuale (o su quella di altri), il messaggio può potenzialmente raggiungere un numero indefinito di persone (da qui la fattispecie aggravata).

Per le medesime motivazioni lo stesso reato può essere integrato anche nei casi in cui vengano condivise foto o video che possono in egual modo essere lesivi della reputazione di un determinato soggetto (anche in questi casi il contenuto deve essere portato a conoscenza di almeno due soggetti, dai quali deve essere esclusa la persona offesa, e si deve essere consapevoli della potenziale lesività del contenuto).

Caso differente può invece essere rappresentato dalla semplice condivisione di un pensiero offensivo senza che questo venga amplificato con ulteriori frasi diffamatorie (chi condivide non è detto che approvi: bisogna contemperare in tutti i casi il diritto della persona offesa con la libertà di espressione di pensiero): nella sent n. 3981/2016 la Suprema Corte ha indicato un comportamento di tal tipo come non penalmente perseguibile altrimenti si finirebbe, a detta della stessa Corte, “per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost”.

Incerta e discussa resta ancora la situazione dei “mi piace” che secondo parte della giurisprudenza sono da considerare alla stregua di questo ultimo orientamento, mentre per altri sono idonei ad integrare il reato di diffamazione.

Tutela prevista dal codice della privacy

Ulteriori profili di responsabilità possono rinvenirsi analizzando il codice della privacy: un ritratto fotografico (o realizzato tramite video) di un determinato soggetto è da considerare dato personale (in base all’art. 4) e chi tratta questi dati deve informare preventivamente l’interessato (con le modalità ex art. 13).

Quanto detto è da correlare con il dettato dell’art. 10 del codice civile (“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”) e dall’art 96 della legge sul diritto d’autore secondo cui un ritratto può essere esposto e messo in commercio soltanto con il consenso della persona rappresentata (con le eccezioni indicate nel successivo articolo: il consenso non sarà necessario quando “la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico” ma anche in tal caso “Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”).

Nel caso in cui i dati in questione vengano trattati senza il necessario consenso, prescritto altresì dall’art 23 del codice della privacy (il consenso deve essere libero e, per il trattamento dei dati sensibili, scritto), il responsabile può incorrere nelle pesanti sanzioni indicate all’art 167 dello stesso codice.

Quest’ultimo, denominato “trattamento illecito di dati” stabilisce che chiunque procede al trattamento dei dati personali in violazione di alcune prescrizioni del codice (tra cui quella all’art. 23 citato) col fine di recare profitto a se od altri (vantaggi di carattere economico patrimoniale), o al fine di causare un altrui danno (tangibile e reale come ad es. una modifica stile di vita causata dalla lesione) è punibile con la reclusione da 6 a 24 mesi (un esempio di una condanna in tal senso è nella sent. n. 26680/2004 della Cassazione in cui si conferma la condanna di un ragazzo che aveva diffuso dei video della sue ex fidanzata senza il consenso della stessa).

Inoltre una condanna ai sensi dell’articolo appena citato porta automaticamente all’applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 162 (comma 2-bis) compresa tra i 10.000 e i 120.000 euro.

Per concludere è da precisare che, per tutte le ipotesi analizzate in questo articolo, qualora l’offeso dimostri di aver subito un danno conseguente al comportamento illecito, potrà richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La prima tipologia di danni sarà maggiormente rinvenibile nelle situazioni relative al plagio ed alla violazione del diritto d’autore; il danno non patrimoniale potrà invece esplicarsi nelle sofferenze di natura interiore ingenerate nella persona offesa a causa della compromissione della propria immagine di fronte a un diverso numero di soggetti.

Per completezza occorre infine precisare che, oltre alle sanzioni enunciate, è poi possibile che il social di riferimento blocchi il profilo dell’autore dell’illecito o lo obblighi a rimuovere il contenuto.

Dott. Luigi Dinella

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