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Quando si parla di influencer, molto spesso, ci si ferma alla visione superficiale di ciò che vediamo apparire sui social; ma cosa c’è davvero dietro questa figura, che sta prendendo sempre più piede e che sembra destinata ad evolversi ulteriormente? Quello che non tutti sanno, infatti, è che la professione di influencer è regolata da appositi contratti, che disciplinano i diritti e i doveri dell’influencer e, al contempo, dei brand e dei marchi che decidono di avvalersi di queste figure per scopi promozionali e ampliare il loro impatto mediatico attraverso questi soggetti.

Profili di tipicità del contratto di influencer marketing

Il dibattuto tema dell’inquadramento giuridico del contratto di influencer marketing si concentra sulla possibile riconducibilità dello stesso a diverse tipologie contrattuali, quali il contratto d’opera intellettuale e il contratto di appalto di servizi, arrivando poi a considerarlo quale contratto atipico, quindi non appartenente ad alcuno schema contrattuale previsto dal nostro sistema normativo.

La peculiarità delle attività svolte dagli influencer e dei rapporti che intercorrono tra quest’ultimo e terzi soggetti hanno infatti alimentato i dubbi sulla natura di tale professione, e conseguentemente del contratto stesso di influencer marketing.

Un altro esempio calzante, che ha diversi punti in comune con il contratto citato, è il contratto di sponsorizzazione, anch’esso appartenente al genere dei contratti di pubblicità, da cui si differenzia per il fatto che l’oggetto dello stesso è la divulgazione non di un messaggio commerciale in generale, ma di un segno distintivo, come un marchio. Per queste tipologie contrattuali atipiche, vale il principio dell’autonomia negoziale delle parti, sancito dall’articolo 1322 del Codice civile, rimanendo però ferma la successiva previsione dell’articolo 1325 c.c. che prescrive gli elementi essenziali e necessari di ogni contratto.

Per ricondurre tale contratto ad uno schema tipico, quindi previsto dal nostro Codice civile, parte della dottrina è unanime nell’inquadrarlo come contratto di prestazione d’opera intellettuale. Tale tipologia contrattuale è disciplinata dall’articolo 2230 c.c. e ss. e prevede quale requisito basilare che “il prestatore d’opera esegua personalmente l’incarico assunto”.

L’alternativa a tale ipotesi sarebbe l’inquadramento nella categoria contrattuale dell’appalto di servizi, che si caratterizza per diversi elementi, tra cui:

  • accettazione del rischio d’impresa;
  • conseguimento del risultato;
  • stabilità dell’organizzazione “imprenditoriale”.

È chiaro quindi che, tra le due soluzioni appena esposte, la seconda prevede degli elementi e dei requisiti imprenditoriali che non si riscontrano nell’attività dell’influencer, sebbene alcuni di essi svolgano l’attività in modo strutturato e abbiano alle spalle veri e propri team di lavoro.

Segue: i profili di atipicità del contratto di influencer marketing

Rimane, poi, un’ultima ipotesi, che vorrebbe il contratto di influencer marketing quale negozio atipico, pertanto non corrispondente a nessuna tipologia contrattuale prevista dal nostro Codice civile.

La particolarità dei canali utilizzati emerge anche nella diversa tipologia di esplicazione delle attività proprie dell’influencer. Si pensi, ad esempio, al social network Instagram, mediante il quale si possono pubblicare stories oppure post. Tale distinzione è essenziale perché i contenuti così veicolati possono differenziare per tipologia e ampiezza del bacino dei destinatari, oltre che per la durata di permanenza (le stories durano 24h, mentre i post sono permanenti). Su tale punto specifico, quindi, bisognerà prevedere apposite condizioni, per evitare spiacevoli conseguenze – che ben potrebbero sfociare anche in contenzioni legali – che vanno dalla possibilità di archiviare i contenuti digitali da parte del brand o all’attività di “repost” anche a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con l’influencer.

Queste circostanze, e molte altre ancora, determinano quindi la convinzione – assai diffusa – che il contratto in questione sia un contratto atipico e come tale difficile da inquadrare in categorie standard già previste dal legislatore.

L’oggetto del contratto

Elemento centrale nel contratto di influencer marketing è la questione legata ai diritti di immagine dell’influencer e alla proprietà intellettuale dei contenuti multimediali da esso prodotti.

Per quanto concerne il diritto d’immagine, questi contratti prevedono la cessione da parte dell’influencer del diritto di sfruttare economicamente – per fini commerciali e promozionali – la sua immagine da parte del brand di riferimento, anche dietro pagamento di uno specifico compenso ulteriore a favore del cedente. Anche questo aspetto ha destato diverse perplessità, ma su un punto vi è già una visione piuttosto condivisa: i contenuti digitali dei creator, e quindi degli influencer, sono assimilabili alla categoria delle opere dell’ingegno e pertanto come tali dovranno essere tutelati.

Infatti, la Legge sul Diritto d’autore prevede che l’Autore di un’opera goda dei diritti morali, ossia diritti inalienabili da parte del loro autore, che consistono nella facoltà di rivendicare la paternità dell’opera, decidere sulla sua pubblicazione e impedirne la modifica o mutilazione.

Oltre a questi, su una stessa opera, vi sono anche i diritti patrimoniali, che ne consentono invece lo sfruttamento economico e possono essere ceduti tramite appositi accordi o licenze. Su questi ultimi si basa il rapporto tra brand e influencer: il primo, infatti, ha interesse ad acquisire i diritti di sfruttamento dei contenuti creati dall’influencer, molto spesso tramite licenze limitate nel tempo e dalle condizioni ben definite.

Peculiarità e criticità a confronto

Se sei un influencer o se vuoi promuovere un tuo brand avvalendoti di queste figure, dovrai prestare particolare attenzione alle previsioni contenute normalmente in un contratto di influencer marketing.  Questo perché, sebbene da molti sia ancora considerata come un’attività non regolamentata, in realtà è comunque soggetta a specifici obblighi a carico di tutte le parti coinvolte.

Inoltre, cruciale è anche il ruolo delle eventuali agenzie di marketing, che spesso fungono da tramite tra il brand e l’influencer e che gestiscono concretamente tutte le fasi e gli aspetti organizzativi e non dell’attività dell’influencer.

Uno degli elementi a cui prestare maggiore attenzione è la clausola di esclusiva. Essa risulta essere necessaria qualora il brand voglia intrattenere una collaborazione a medio-lungo termine con l’influencer, ma allo stesso tempo non voglia che quest’ultimo faccia lo stesso con altri brand concorrenti. Ciò garantisce una continuità del rapporto, che in molti casi risulta essere elemento assai positivo – salvo le previsioni di risoluzione del contratto – ma, allo stesso tempo, può rappresentare un grave limite a danno dell’influencer.

Ecco perché, in questo caso specifico, è importante prevedere delle condizioni che non siano eccessivamente gravose per l’influencer, quindi determinando un limite temporale, geografico e dell’oggetto dell’obbligo di esclusiva. La clausola andrà redatta con tutte le caratteristiche che non rendano l’esclusiva dell’influencer nulla o annullabile vanificando il rapporto contrattuale.

A scapito del brand, invece, possono venirsi a creare situazioni legate all’affidabilità e al comportamento tenuto dal soggetto al quale hanno affidato l’immagine dell’azienda: l’influencer potrebbe ledere terzi soggetti, potrebbe violare disposizioni in materia di tutela del consumatore, comunicazione pubblicitaria o di tutela del diritto d’autore, potrebbe mentire sulla sua reale posizione “social” e perpetrare condotte scorrette e fraudolente, quali ad esempio l’acquisto di followers. Anche in questo caso, la tutela contrattuale è la chiave: prevedere clausole a salvaguardia di tali aspetti vitali per l’azienda consentirà a quest’ultima di avere strumenti da esperire a suo favore qualora l’influencer dovesse violare tali previsioni.

Dall’altra parte del rapporto, invece, troppo spesso vengono sottoscritti contratti da influencer nulli e viziati che rendono possibile risolvere il rapporto contrattuale in anticipo rispetto la naturale scadenza.

 

Contratto influencer fac simile o pdf download: ha senso?

Data la connaturata incertezza legata ad una tipologia contrattuale non specificatamente prevista dal legislatore, combinata alla mutevolezza e alle continue evoluzioni a cui è esposto il ruolo dell’influencer nell’era digitale, è importante essere consapevoli dei rischi potenziali a cui si può andare incontro quando si utilizza questo strumento. Questo sia per gli influencer stessi, sia ovviamente per gli altri soggetti coinvolti in tali attività, quali agenti, agenzie, brand, ecc..

Per tale ragione non ha senso scaricare un pdf di contratto influencer o richiedere un fac simile di contratto influencer. Non ci sono documenti standard che possano essere adattabili a chiunque. E’ necessario comprendere le tipologie di placement ricorrenti nonché i social di riferimento per poter normare correttamente i diritti derivanti dal rapporto contrattuale.

La chiave di un’attività proficua e allo stesso sicura è prevedere contratti specifici e dettagliati che regolino i rapporti tra le parti in gioco e definiscano in maniera chiara gli obblighi, ma anche i diritti in capo alle stesse. Se hai dubbi in merito o hai bisogno di una consulenza personalizzata per il tuo caso contatta lo Studio partner FCLEX che da anni segue i contratti dei principali creator del mercato italiano.

Redazione Diritto dell’Informatica

 

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