In caso di incidenti stradali, vige nel nostro ordinamento una presunzione di concorso di colpa tra i conducenti coinvolti. Tocca, pertanto, a ciascuno di loro dimostrare di non essere responsabile del sinistro verificatosi.

Un valido aiuto per gli automobilisti è rappresentato, in questo senso, dalle c.d. dashcam. Si tratta di dispositivi di registrazione video che vengono installati sul cruscotto della vettura e che, mentre si è impegnati alla guida, riprendono la strada che si percorre. Un sensore di gravità integrato rileva in automatico qualsiasi evento a rischio, come una frenata brusca o una collisione, salvando la registrazione corrente e quelle immediatamente precedenti per evitare accidentali cancellazioni. In alcuni modelli è presente il sistema di posizionamento globale GPS, che consente di associare a ciascun filmato l’orario, il luogo e la velocità in cui si sono verificati gli eventi registrati.

Ma l’utilizzo di tali dispositivi è legale in Italia? E le riprese video dagli stessi effettuate potranno validamente essere utilizzate, e con quale efficacia probatoria, in un processo?

Circolazione stradale e presunzione di colpa: l’utilità delle car cam per vincerla

In tema di circolazione stradale, l’art. 2054 del Codice civile prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (ad esempio, automobile o ciclomotore) coinvolto in un sinistro stradale, per andare esente da responsabilità, debba dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La norma in esame sancisce, inoltre, una presunzione di concorso di colpa tra i conducenti coinvolti in uno scontro tra veicoli, stabilendo che: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Per vincere questa presunzione, il conducente coinvolto in un incidente dovrà positivamente identificare e provare la condotta colposa della controparte, che sia stata da sola idonea a cagionare il danno e dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, di non aver causato l’incidente.

In tale contesto, la visione del filmato registrato con una car cam consentirà di stabilire con ragionevole certezza la dinamica del sinistro. Così si potranno anche le dichiarazioni di eventuali testimoni che, pur in buona fede, abbiano reso una ricostruzione dei fatti non rispondente al vero e accertare eventuali inosservanze del Codice della strada, altrimenti, di difficile o controversa dimostrazione.

In tal modo, risulterà più agevole provare di non aver provocato l’incidente, dimostrando che si è tenuta una condotta di guida rispettosa delle norme sulla sicurezza stradale e delle regole di prudenza, e che è stata la controparte ad assumere un contegno irregolare.

Il tutto, con importanti conseguenze, come si è detto, in punto di responsabilità risarcitoria in relazione ai danni causati dal sinistro.

Video registrato su strada e tutela della privacy

Il nostro ordinamento tutela il diritto alla privacy sanzionando penalmente, in forza del reato di “interferenze illecite nella vita privata” di cui all’art. 615-bis del Codice penale, coloro che si intromettano indebitamente negli spazi privati della vita di una persona.

L’utilizzo di dispositivi di registrazione a bordo del proprio veicolo, quali le dashcam, può astrattamente porre problemi di compatibilità con la disciplina dettata dal nostro ordinamento in materia di privacy, laddove nel filmato siano riprese persone e/o targhe di veicoli.

Come si evince dalla lettera dell’articolo 4, comma 1, lett. b) del Codice privacy, che definisce come dato personale “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”, anche il numero di targa integra un dato personale. La targa rappresenta infatti un “numero di identificazione personale”, che consente di risalire in maniera univoca alla persona fisica proprietaria del veicolo, a nulla rilevando che esso sia visibile a tutti quando l’auto circola per la strada. Ciò che rileva non è infatti il numero in sé, ma il suo abbinamento a una persona (in tal senso si è espressa la Cassazione, con la sentenza 2 dicembre 2011, n. 44940).

Per verificare se le riprese effettuate a bordo della propria vettura possano costituire una violazione della privacy, occorre tenere presente che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, il fine esclusivamente personale del trattamento, in assenza di comunicazione sistematica e/o diffusione dei dati, non impone il rispetto di ulteriori prescrizioni se non quelle dettate dal Codice privacy in materia di sicurezza e responsabilità dei dati.

L’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 stabilisce, infatti, che: “il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31”.

La registrazione di un video su strada è dunque consentita dal nostro ordinamento, purché avvenga nel rispetto di taluni semplici requisiti a tutela della privacy di terzi.

  1. Le registrazioni devono essere effettuate da una persona fisica ed utilizzate per fini esclusivamente personali. Le riprese non devono dunque avere finalità professionali né tantomeno commerciali.
  2. I dati personali eventualmente contenuti nel video registrato non devono essere comunicati sistematicamente a terzi. Per comunicazione sistematica si intende il dare conoscenza dei dati personali a più soggetti determinati, diversi dall’interessato e dal titolare/responsabile del trattamento (ad esempio amici, parenti, colleghi), in qualunque forma, con azioni ripetute o programmate.
  3. I dati personali racconti non devono essere diffusi a una platea di soggetti indeterminati. Per diffusione, ai sensi del Codice Privacy, si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

I video registrati su strada non possono, quindi, essere pubblicati sul web o sui social network.

In altri termini, il soggetto (persona fisica) che realizzi per finalità esclusivamente personali un video sulla strada (definita dal Codice della strada come “area aperta alla circolazione di animali e pedoni”) non soggiace al rispetto integrale del Codice privacy, purché si astenga dal comunicare sistematicamente e ancor più dal diffondere a terzi i dati personali eventualmente raccolti. Dovranno, in ogni caso, essere adottate le necessarie cautele affinché i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati “in modo da ridurre al minimo …i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta” (cfr. articolo 15 del D.lgs. 196/2003), restando ferma, comunque, la responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 c.c., in capo a chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali.

Al riguardo, si precisa altresì che il Garante della Privacy, chiamato a pronunciarsi, seppur a diversi fini (non si trattava, infatti, di riprese effettuate per esclusivi fini personali), sul caso Google Street View, ha espressamente affermato che, in linea generale, non è necessario acquisire il consenso dell’interessato quando la ripresa avviene in un luogo pubblico, salve le limitazioni previste dalla legge, quali, ad esempio il divieto di diffusione dei dati quando ciò determini pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona ripresa (cfr. Autorità Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 15 ottobre 2010).

Il video registrato su strada potrà allora essere utilizzato da parte del singolo automobilista a propria tutela in caso di incidenti stradali od altri eventi spiacevoli occorsi durante la circolazione stradale (quale, ad esempio, l’irrogazione ingiusta di una sanziona amministrativa da parte dell’autorità a ciò preposta). È evidente, in tal caso, il fine personale sotteso all’utilizzo del video, ravvisabile nell’esigenza di tutelare la propria sicurezza stradale e/o la patente attraverso la registrazione di quanto accade durante la guida.

Si segnala, altresì, come, in caso di produzione del filmato in sede giudiziale, la visione da parte di una cerchia ristretta di soggetti non costituisca violazione della privacy, né necessiti del consenso della controparte, potendosi ritenere sussistente, in tal caso, il fine esclusivamente personale del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 5, comma 3, connesso alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria, in conformità con quanto disposto dall’art. 24, comma 1, lett. f), del Codice privacy.

Efficacia probatoria del video registrato in caso d’incidente

I filmati registrati con i dispositivi in esame potranno, così, essere prodotti come mezzi di prova nel nell’eventuale giudizio concernente l’accertamento delle responsabilità del sinistro stradale. In sede giudiziale, le immagini registrate con la dashcam assumeranno il valore di prova documentale, in qualità di video riproduzione dell’avvenuto sinistro. La registrazione video, infatti, non è altro che un documento che ha nel file video il suo supporto materiale.

Viene in rilievo, sul punto, l’articolo 2712 del Codice civile, che disciplina le riproduzioni meccaniche di fatti o cose, stabilendo che: “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Ai sensi dell’art. 2712 c.c., l’efficacia probatoria delle riproduzioni e rappresentazioni meccaniche, in ragione della loro formazione al di fuori del processo, è subordinata alla non contestazione dei fatti che tali riproduzioni tendono a provare da parte di colui contro il quale siano prodotte in giudizio.

In termini pratici, la controparte, per non fare accettare come prova il video prodotto contro di lei, dovrà contestarne la rispondenza alla realtà dei fatti così come verificatisi. Tuttavia, tale disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, puntualmente indicando gli specifici elementi di fatto attestanti la pretesa non corrispondenza tra la realtà rappresentata nel video e quella reale. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito, infatti, che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite – deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1033). Sulla scia di tale principio, si è considerato, ad esempio, inammissibile il disconoscimento operato in relazione ad un video contestato genericamente dalla parte senza allegare alcuna circostanza attestante la non conformità tra realtà fattuale e realtà riprodotta, giungendo così ad accertare le condotte così come documentate dalla riproduzione video (cfr. Cass., 28 gennaio 2011, n. 2117 e Cass., 21 settembre 2016, n. 18507).

In altri termini, dunque, se la controparte non disconosce i contenuti digitali registrati dalla dash cam nella prima udienza o nel primo scritto difensivo successivo alla produzione in giudizio degli stessi, il video si ha per riconosciuto ed il giudice dovrà tenerne conto nella valutazione del quadro probatorio.

Con riferimento al modo di valutazione delle prove, il Codice di procedura civile distingue, all’articolo 116, tra due tipi di prove: la prova legale, che esercita un effetto vincolante nei confronti del giudice, e la prova libera, che è rimessa alla valutazione discrezionale ed al prudente apprezzamento del giudice, secondo il principio del libero convincimento.

Come si evince dalla lettera dell’art. 2712 c.c., le riproduzioni e rappresentazioni meccaniche, quali i video registrati in caso d’incidente, sono dotati di efficacia di prova legale. Tuttavia, se la controparte ne disconosce validamente il contenuto, tali riproduzioni video non acquisteranno il valore probatorio privilegiato tipico delle prove legali, ma degraderanno a prove liberamente apprezzabili dal giudice, ai sensi dell’art. 116 del Codice di procedura civile. Nel caso di contestazione, quindi, le registrazioni video non saranno del tutto inutilizzabili, ma potranno assurgere ad elemento di prova che, unito alle altre risultanze processuali, può fondare il convincimento del giudice.

In caso disconoscimento, comunque, la parte che abbia prodotto il video in giudizio potrà chiedere che un Consulente Tecnico d’Ufficio, alla presenza dei Consulenti di Parte e nel rispetto del principio del contradditorio, esamini i files memorizzati dalla dashcam e ne accerti l’autenticità e la veridicità, procedendo all’analisi dei metadati.

Conclusioni

Registrare video su strada, anche mediante dispositivi installati sulla propria vettura, quali le dashcam, è di per sé lecito nel nostro ordinamento. È l’utilizzo che si fa dei dati personali raccolti che può costituire un atto illecito quando, ad esempio, le registrazioni siano condivise sui social network senza oscurare le persone riprese e le targhe leggibili inquadrate. Del tutto lecito è, senz’altro, utilizzare tali dispositivi per precostituire una prova da usare in una causa, al fine di dimostrare di non aver causato l’incidente in cui si è rimasti coinvolti ed al fine di ascrivere alla controparte le proprie responsabilità. In caso di produzione in giudizio del video, esso si considererà prova documentale e, in mancanza di disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito della controparte, avrà valore di prova legale. Diversamente, in caso di contestazione, le registrazioni saranno liberamente apprezzabili dal giudice nella formazione del proprio convincimento.

Avv. Giulia Caruso

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